Affiliazione degli istituti di previdenza del Liechtenstein al fondo di garanzia LPP
07.3766 · Mozione · 2007-10-25
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Dal 1° gennaio 2007 gli istituti di previdenza del Liechtenstein sono affiliati al fondo svizzero di garanzia LPP. Il Consiglio federale è incaricato di collaborare con le autorità del Liechtenstein per:
a. avvicinare le disposizioni in materia di investimento del Liechtenstein a quelle svizzere;
b. garantire una vigilanza sulle fondazioni corrispondente a quella prevista in Svizzera con la riforma strutturale della LPP.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La presente mozione fa riferimento all'accordo concernente l'affiliazione degli istituti di previdenza del Liechtenstein al fondo di garanzia svizzero, in vigore dal 1° gennaio 2007. Pur approvando l'accordo, la commissione del Consiglio nazionale ha ritenuto che l'equivalenza delle disposizioni di vigilanza dei due Stati andasse negoziata con le autorità del Liechtenstein al fine di adeguare la legislazione di quest'ultimo alle disposizioni in materia d'investimento vigenti in Svizzera e alla futura legislazione sulla riforma strutturale, attualmente in fase di elaborazione. Il Consiglio federale non può approvare la mozione in quanto ritiene che non vi sia alcun motivo pertinente per avviare negoziati con il Principato su un eventuale adeguamento della sua legislazione in materia.
La legislazione del Liechtenstein concernente gli investimenti e le norme contabili è molto simile a quella svizzera. Le differenze riguardano in particolare le limitazioni d'investimento (meno severe rispetto a quelle svizzere per quanto riguarda i valori limite, ma più restrittive su taluni aspetti quali gli investimenti presso il datore di lavoro; principio di prudenza "prudent person rule"). È opportuno rilevare che in Svizzera sono attualmente in corso discussioni concernenti l'introduzione di questo principio. Inoltre il fatto che alle casse pensioni del Liechtenstein non sia imposto né un tasso d'interesse minimo né un tasso di conversione minimo permette maggiore flessibilità in caso di difficoltà provvisoria o di copertura insufficiente. Il Consiglio federale è quindi del parere che non vi siano motivi sufficientemente pertinenti, comprovanti la minore severità o una mancanza di rigore della vigilanza del Liechtenstein, per chiedere un'equivalenza tra le due legislazioni.
Per garantire la vigilanza, la legislazione del Principato prevede un sistema globale di vigilanza sull'attività dei mercati finanziari, la Finanzmarktaufsicht (FMA), analogo alla FINMA svizzera. Detta autorità, che risulta dalla fusione di tre organi di vigilanza, è responsabile della stabilità del mercato finanziario e della protezione dei clienti nel Liechtenstein. Gli istituti di previdenza devono fornire rapporti dettagliati concernenti la loro politica d'investimento, la valutazione dei rischi, le tecniche di gestione dei rischi e la ripartizione strategica degli attivi in base al tipo e alla durata degli obblighi relativi alla previdenza vecchiaia. Le persone incaricate di controllare gli istituti di previdenza sono periti svizzeri. Si può quindi difficilmente esigere dalle autorità del Liechtenstein un avvicinamento delle loro disposizioni a quelle svizzere senza mettere in discussione il rigore della loro legislazione.
Detto questo, è importante rilevare che nel progetto di riforma strutturale il Consiglio federale propone misure volte a limitare i conflitti d'interesse. Queste misure sono necessarie poiché negli ultimi tempi questo tipo di conflitti ha causato numerosi problemi e rischia di generarne altri se non verrà intrapreso niente per migliorare la situazione. Se il Parlamento accetterà le misure proposte, il Consiglio federale ne discuterà con le autorità del Liechtenstein per trovare una soluzione bilaterale.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.