07.3778 · Postulato · 2007-11-23
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare al Parlamento un rapporto sulle irregolarità nel conteggio dei giorni di servizio di protezione civile verificatesi, secondo la stampa, in alcuni comuni. Il rapporto deve precisare l'entità degli abusi, le cause che li hanno resi possibili e l'eventuale danno finanziario per la Confederazione. Si dovrà, infine, stabilire se siano necessarie modifiche alle basi legali per impedire che in futuro possano ripetersi episodi di questo tipo.
Begründung
Secondo la stampa, in alcuni comuni si sono verificate delle irregolarità nel conteggio dei giorni di servizio prestati per la protezione civile. In alcuni singoli casi sono stati conteggiati fino a 300 giorni di servizio per anno e per persona. Il numero eccessivo di giorni addebitati ha recato pregiudizio all'assicurazione sociale per le indennità di perdita di guadagno (IPG). Ne hanno approfittato, in parte, i comuni che hanno riversato i propri costi sulla Confederazione. L'Ufficio federale della protezione della popolazione, in collaborazione con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, ha controllato solamente i conteggi relativi ai giorni di servizio di protezione civile per gli anni dal 2002 al 2005. Di conseguenza, non è ancora possibile valutare la somma complessiva delle restituzioni. In questo momento sono in corso ricerche in diversi comuni e cantoni. Le restituzioni dovute sono, tuttavia, stimate a oltre 4 milioni di franchi. Quanto successo solleva degli interrogativi ai quali il Consiglio federale è tenuto a rispondere, in conformità al presente postulato, in un rapporto indirizzato al Parlamento.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2004 della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC; RS 520.1) la responsabilità operativa per la protezione della popolazione è stata delegata ai cantoni.
La chiamata in servizio da parte dei cantoni è disciplinata dall'articolo 27 capoverso 2 LPPC. Secondo questa disposizione, i cantoni possono chiamare in servizio i militi di protezione civile in caso di catastrofi e situazioni d'emergenza, per svolgere lavori di ripristino e per interventi di pubblica utilità (a livello cantonale e comunale). Le possibili forme di chiamata sono stabilite nell'articolo 33 e seguenti LPPC. Conformemente all'articolo 36, i militi sono convocati ogni anno a corsi di ripetizione di almeno due giorni e al massimo di una settimana. I quadri e gli specialisti possono essere chiamati a prestare servizio fino a ulteriori sette giorni per corsi supplementari. La durata massima del servizio non può, quindi, superare i 14 giorni.
Gli interventi di pubblica utilità, che possono aver luogo sia a livello cantonale che comunale, sono prestazioni fornite a terzi (autorità, amministrazioni, organizzazioni, associazioni o espositori). Le condizioni per la chiamata in servizio per interventi di pubblica utilità a livello nazionale, cantonale o comunale sono stabilite nell'ordinanza sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile (OIPU; RS 520.14). Anche a livello cantonale o comunale, gli interventi di pubblica possono essere eseguiti solo quando i richiedenti non sono in grado di svolgere i loro compiti con i propri mezzi (art. 2 lett. a OIPU) e l'intervento è compatibile con lo scopo e i compiti della protezione civile. Il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di interventi di pubblica utilità a livello cantonale o comunale è disciplinato dalle legislazioni cantonali (art. 7 OIPU).
Le rilevazioni dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e dell'Ufficio federale della protezione della popolazione hanno permesso di accertare che:
- negli ultimi anni il limite massimo dei giorni prestati annualmente per i corsi di ripetizione è stato spesso largamente superato;
- nel caso di chiamate per interventi di pubblica utilità a livello cantonale o comunale, in molti casi mancava la necessaria autorizzazione; oppure
- le condizioni di cui all'articolo 2 OIPU sono state interpretate in modo troppo estensivo dalle autorità cui, in virtù della legislazione cantonale, compete il rilascio dell'autorizzazione per interventi di utilità pubblica a livello cantonale o comunale. Interventi e lavori accessori alla protezione civile sono per esempio stati dichiarati ingiustificatamente come giorni di servizio per finanziare con le indennità per perdita di guadagno (IPG) compiti di gestione che normalmente dovrebbero far parte del mansionario di un dipendente dell'amministrazione della protezione civile.
Nel quadro dei controlli fin qui eseguiti per gli anni dal 2002 al 2005 sono state verificate complessivamente le prestazioni di 936 militi per un totale di circa 28 000 giorni di servizio. In circa 600 casi è stato contestato l'addebito alle IPG. Dato che le prestazioni indebitamente erogate devono essere restituite, gli organi di esecuzione delle IPG hanno già avviato le procedure per ottenere i rimborsi. In totale dovranno essere restituiti circa 4 milioni di franchi. La Confederazione non subisce alcun danno finanziario in quanto le IPG sono finanziate esclusivamente tramite i contribuiti dei datori di lavoro e dei dipendenti. A titolo di raffronto, tra il 2002 e il 2005, sono state pagate per la protezione civile indennità di perdita di guadagno per complessivi 205 milioni di franchi. Sono in corso le rilevazioni relative ai pagamenti effettuati nel 2006. Successivamente saranno controllate anche le risultanze del 2007.
Le verifiche effettuate hanno permesso di accertare che nella maggior parte dei cantoni la prassi sin qui adottata sta già cambiando e che i militi della protezione civile sono ora convocati in conformità alle disposizioni di legge. Il Consiglio federale apporterà, inoltre, delle modifiche all'OIPU che dovrebbero entrare in vigore l'anno prossimo. Secondo quanto previsto, in futuro i cantoni saranno tenuti a informare regolarmente e preventivamente l'Ufficio federale della protezione della popolazione sulle autorizzazioni concesse per interventi di pubblica utilità a livello cantonale o comunale. Anche presso gli organi di esecuzione delle IPG sono previsti controlli approfonditi con limitazioni nei versamenti.
Si può dunque affermare che tutte le misure necessarie sono state già adottate e che non servono ulteriori provvedimenti. Non vi è, quindi, motivo di redigere un rapporto supplementare.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.