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07.3793 · Interpellanza · 2007-12-11

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

I prodotti insaccati godono in misura crescente del favore dei consumatori. La preferenza che questi ultimi accordano ai prodotti naturali svolge un ruolo importante. Per questo motivo, generalmente i prodotti insaccati sono realizzati con involucri naturali ottenuti, a seconda del tipo di insaccati, dagli intestini di specie animali differenti. Ad esempio, per l'insaccatura dei cervelat il più importante insaccato di consumo popolare prodotti con carne svizzera, sono impiegati intestini di bovini di origine brasiliana, poiché in pratica è possibile soddisfare le richieste determinate dalle abitudini di acquisto e di consumo svizzere soltanto ricorrendo agli involucri provenienti da questo Paese.

Il divieto relativo all'importazione di intestini di bovini dal Brasile mette gravemente in pericolo la produzione svizzera, soprattutto di cervelat. Trattandosi di 25 000 tonnellate di prodotti, equivalenti al 30 per cento della produzione di insaccati, risulta evidente quale problema si porrebbe sul piano della politica agricola se si dovessero verificare i cali di produzione e smercio di carne svizzera paventati dagli operatori del settore.

Chiedo pertanto al Consiglio federale:

1. Non condivide l'opinione secondo cui il problema in esame potrebbe avere gravi ripercussioni economiche? Non ritiene necessario adottare tutte le misure necessarie allo scopo di evitare un crollo del consumo di prodotti insaccati e, di conseguenza, di carne svizzera?

2. Non condivide l'opinione secondo cui dovrebbe essere consentito l'uso alimentare degli intestini di bovini importati dall'Europa o dall'America del Sud? Non ritiene che non vi sia più alcuna ragione per continuare a considerare tali prodotti come materiale a rischio BSE?

3. Quali sono i motivi che hanno portato alla decisione dell'UE di bloccare le importazioni dal Brasile? Il Consiglio federale ha la possibilità di operare in favore di una rapida autorizzazione del Brasile ad esportare nell'UE e in Svizzera?

4. Il Consiglio federale ha la volontà e la possibilità di negoziare con le autorità competenti dell'UE affinché alla Svizzera sia concesso, almeno temporaneamente, di importare in deroga al blocco deciso dall'UE, e dunque di autorizzare nel minor tempo possibile le importazioni svizzere dal Brasile?

5. Il Consiglio federale è disposto a esercitare la sua influenza sulle autorità UE affinché gli intestini di bovini, o almeno alcune loro parti, siano oggetto di una nuova valutazione di rischio, allo scopo di consentirne nuovamente un uso alimentare?

6. In relazione alle procedure e al tempo necessari, quali sono le valutazioni del Consiglio federale circa l'autorizzazione da parte delle autorità UE dell'uso alimentare degli intestini di bovini, o di alcune loro parti, sulla base di una richiesta in tale senso da parte della Svizzera e di altri Paesi?

Stellungnahme des Bundesrates

Le importazioni di intestini bovini da Paesi a cui non è stata attribuita la qualifica sanitaria di "Paese a rischio trascurabile" sono vietate dall'aprile del 2006. La qualifica sanitaria di un Paese è stabilita dall'Organizzazione mondiale della salute animale (UIE) sulla base di una valutazione scientifica. Il 70 per cento delle esportazioni svizzere di prodotti agricoli e alimentari sono destinate all'UE. Il cosiddetto allegato veterinario dell'accordo agricolo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea disciplina gli scambi commerciali di animali vivi e di prodotti animali (RS 0.916.026.81, allegato 11). Sulla base di questo documento, il 1° dicembre 2006, il comitato misto veterinario di Svizzera ed UE ha riconosciuto l'equivalenza delle disposizioni che disciplinano il settore delle derrate alimentari di origine animale. Ciò costituisce un importante presupposto affinché i prodotti alimentari svizzeri di origine animale possano essere esportati nell'UE a condizioni facilitate.

1. Dall'inizio del 2006 il settore svizzero della carne ha ricevuto regolarmente dall'Ufficio federale di veterinaria (UFV) informazioni e consulenza in merito alla questione degli intestini bovini di origine brasiliana. Del resto sono già state trovate soluzioni per la produzione di cervelat, ma si scostano leggermente dalle abitudini del consumatore per questo prodotto. Per garantire a lungo termine il successo del settore svizzero della carne sono necessarie delle misure che considerino pienamente la sicurezza alimentare e la prevenzione delle epizoozie, rafforzando così la fiducia della popolazione nei prodotti alimentari svizzeri.

2. L'importazione in Svizzera di intestini bovini dall'UE non è consentita poiché la Comunità europea, come anche la Svizzera e il Brasile, possiede una qualifica sanitaria riguardo alla BSE per la quale gli intestini non possono essere utilizzati per la produzione di alimenti. È tuttavia possibile effettuare importazioni da altri Paesi del Sudamerica quali ad esempio Argentina e Uruguay, poiché essi hanno un'altra qualifica sanitaria riguardo alla BSE.

3. Nel 2006 la qualifica sanitaria del Brasile è stato oggetto di un'altra valutazione da parte dell'UIE. Da allora gli intestini provenienti da questo Paese sono considerati materiale a rischio. Soltanto una modifica della qualifica sanitaria da parte dell'UIE potrebbe determinare l'ammissione generale delle esportazioni dal Brasile.

4. Una deroga a tempo determinato per l'importazione di intestini bovini dal Brasile comprometterebbe l'equivalenza con l'UE, dal momento che la legislazione comunitaria non prevede un margine di manovra per disposizioni derogatorie di questo genere.

5. Alla fine di dicembre 2007 il settore svizzero della carne e l'UFV hanno deciso di commissionare uno studio finalizzato a dimostrare alla Commissione UE e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) che l'importazione dal Brasile di alcune unità di produzione controllate non rappresenta un rischio. L'UIE prevede la possibilità di una nuova valutazione del rischio. I lavori sono già stati avviati.

6. Qualora lo studio portasse a un risultato positivo, l'UFV lo presenterebbe all'EFSA. Una valutazione da parte di quest'ultima e successivamente l'eventuale ammissione degli intestini bovini richiederebbero almeno due anni.

Risposta del Consiglio federale.