Lexipedia

07.3809 · Interpellanza · 2007-12-19

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Alla luce dei dibattiti in corso sull'opportunità d'introdurre, anche a livello cantonale, un congedo paternità, sarebbe utile chiarire alcune questioni circa l'autonomia dei cantoni in materia. Il Consiglio federale è pertanto incaricato di rispondere alle seguenti domande:

1. I cantoni hanno la facoltà di dotarsi di un sistema di congedo paternità pagato?

2. Se sì, il diritto vigente consente loro di prevedere allo scopo deduzioni salariali paritetiche esclusivamente cantonali?

3. Se la risposta alla seconda domanda è no, basterebbe una modifica all'articolo 16h LIPG che introducesse il congedo paternità a legittimare l'ordinamento proposto?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Un sistema di congedo paternità pagato presuppone due elementi: il diritto dei neopadri ad un determinato periodo di congedo (congedo paternità) e la copertura finanziaria del medesimo mediante indennità di perdita di guadagno (assicurazione paternità) o tramite il salario del datore di lavoro.

Rientrando nella protezione dei lavoratori, l'introduzione da parte dei cantoni di un diritto al congedo paternità contraddice al pertinente diritto federale, esaustivo in materia di congedi (art. 329 segg. CO e legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio, LL; per le competenze cantonali in materia di diritto del lavoro, v. art. 342 cpv. 1 lett. b CO e art. 71 lett. c LL).

Inoltre, l'obbligo di versare il salario in caso d'impedimento al lavoro (copertura finanziaria del congedo) è disciplinato esclusivamente dal diritto federale (art. 324 segg. CO e LL): non vi è dunque spazio per disciplinamenti cantonali. I cantoni sono tuttavia liberi d'introdurre un congedo paternità per il personale delle loro amministrazioni, che è soggetto al diritto pubblico cantonale.

Non vi sono invece pregiudiziali costituzionali all'introduzione di assicurazioni paternità cantonali, giacché la Confederazione non ha mai legiferato in materia. D'altra parte, l'introduzione di un congedo paternità federale (mozione Nordmann 06.3662) sulla falsariga del congedo maternità è stata recentemente respinta dal Consiglio degli Stati.

2. Il finanziamento di un'assicurazione paternità mediante la riscossione di contributi paritetici conformemente a una normativa cantonale non è escluso. Il Tribunale federale si è già espresso sul finanziamento degli assegni familiari del cantone di Ginevra (sentenza del 4 luglio 2003 2P.329/2001). La Corte aveva in particolare ritenuto che il finanziamento degli assegni familiari potesse essere a carico di datori di lavoro, indipendenti e salariati di datori di lavoro esentati dall'AVS, a condizione che fosse rispettato il carattere generale dell'imposta, il che presuppone l'esistenza di una relazione professionale tra beneficiari e contribuenti. I principi di questa sentenza potrebbero essere applicati anche al finanziamento di un'assicurazione paternità.

3. L'articolo 16h della legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG) autorizza i cantoni a concedere indennità di maternità più elevate o di maggior durata e prevedere indennità di adozione finanziandole mediante la riscossione di supplementi ai contributi dell'assicurazione vecchiaia e superstiti analogamente all'indennità di maternità federale. Per permettere l'introduzione di indennità di paternità cantonali finanziate tramite contributi paritetici non è necessario modificare la disposizione. Non sarebbe per contro possibile introdurre contributi paritetici supplementari a quelli dell'assicurazione vecchiaia e superstiti senza che l'articolo 16h LIPG lo preveda espressis verbis.

Risposta del Consiglio federale.