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07.3812 · Interpellanza · 2007-12-19

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

All'inizio del prossimo anno, il Consiglio federale approverà il piano settoriale dei depositi in strati geologici profondi per le scorie altamente radioattive. Dall'ultima consultazione delle regioni interessate emerge tuttavia una serie di interrogativi, ai quali prego il Consiglio federale di rispondere:

1. Il Consiglio federale è disposto a fare in modo che al termine della procedura di selezione i siti fra cui effettuare la scelta siano tre e non due, come invece si prevede allo stato attuale?

2. Il Consiglio federale è disposto a esigere che la comparabilità dei singoli siti si basi su dati aventi il medesimo grado di approfondimento?

3. Il Consiglio federale è disposto a fare in modo che le conseguenze socioeconomiche di un deposito in strati geologici profondi per scorie altamente radioattive siano valutate già nel corso della prima fase e che questa valutazione si basi su un elenco di criteri completo, come per esempio quello propostogli dal governo del cantone Sciaffusa?

4. Il Consiglio federale è disposto a definire come regione di ubicazione l'area che si trova in un raggio di 30 chilometri dal sito del deposito finale?

5. Il Consiglio federale è disposto a far sì che nel comitato dei cantoni, che assicura la collaborazione fra i rappresentanti dei governi dei cantoni di ubicazione e dei cantoni limitrofi interessati, siedano non solo i cantoni di ubicazione, ma anche quei cantoni limitrofi sul cui territorio si estende la regione di ubicazione?

Begründung

I risultati dell'ultima consultazione dei cantoni in merito alla parte concettuale del rivisto piano settoriale dei depositi in strati geologici profondi dà adito a una serie di timori:

- se la regione di ubicazione deve comprendere il territorio che si trova nel raggio di appena cinque chilometri dal sito del deposito, vengono esclusi dal processo di partecipazione non solo i cantoni limitrofi, ma anche fasce di popolazione che, pur non risiedendo nel cantone di ubicazione, vivono più vicino al sito della maggior parte della popolazione di tale cantone. Questo si verifica, per esempio, nel caso del sito di Benken/ZH, per la città e il cantone di Sciaffusa;

- se non devono essere raccolti dati aventi il medesimo grado di approfondimento per tutti i siti presi in considerazione, Benken viene a trovarsi automaticamente in "pole position" unicamente a causa della procedura adottata. Questo non deve però accadere;

- se il monitoraggio ambientale ed economico previsto nella parte concettuale si baserà unicamente su inchieste svolte presso la popolazione e le imprese già residenti, non sarà possibile valutare in modo adeguato le conseguenze socioeconomiche. Almeno altrettanto importante è la questione dell'attrattiva per le persone e le imprese che hanno intenzione di insediarsi nella regione in questione.

Stellungnahme des Bundesrates

La parte concettuale del piano settoriale dei depositi in strati geologici profondi definisce i criteri per la ricerca e la selezione di siti ove realizzare depositi in strati geologici profondi per lo smaltimento delle scorie radioattive in Svizzera. Essa funge da strumento di pianificazione e coordinamento e ha lo scopo di garantire un modo di procedere coerente da parte della Confederazione, in stretta collaborazione con i cantoni, i Paesi limitrofi interessati, i responsabili dello smaltimento e gli altri attori.

L'elaborazione della parte concettuale si è svolta sull'arco di due anni. Nel 2006 ha avuto luogo una consultazione scritta presso autorità federali, cantoni, Paesi limitrofi, organizzazioni e partiti politici, si sono svolti workshop consultivi e la popolazione è stata coinvolta attraverso alcuni gruppi di discussione costituiti su base rappresentativa. Dopo l'audizione formale svoltasi all'inizio del 2007, sono stati analizzati i pareri presentati da autorità, partiti, organizzazioni e persone singole. 23 cantoni si sono espressi sulla parte concettuale nell'ambito di un'ulteriore audizione svoltasi dall'8 novembre al 21 dicembre 2007. La maggioranza dei cantoni valuta positivamente la procedura finora seguita e rileva che si è tenuto conto di molte delle richieste precedentemente avanzate.

Tutti i punti citati nell'interpellanza sono già stati presi in esame nel corso del processo di elaborazione e fatti oggetto di un apprezzamento nel rapporto esplicativo relativo all'audizione. Si tratta di richieste che, nell'ambito dell'audizione, hanno ricevuto un sostegno scarso o nullo. Il Consiglio federale risponde come segue alle domande poste:

1. Il principio secondo cui al termine della tappa 2 rimangono nella procedura di selezione almeno due siti per categoria di scorie non deve essere messo in discussione. Prima di restringere la rosa ad almeno due siti per categoria di scorie, i responsabili dello smaltimento devono effettuare analisi provvisorie della sicurezza in tutte le aree di ubicazione proposte. In tutte le regioni saranno inoltre allestiti studi socioeconomici, sarà effettuata una valutazione della situazione relativa alla pianificazione del territorio e saranno svolte indagini preliminari conformemente alle disposizioni dell'OEIA.

2. L'equivalenza delle indagini relative ai siti non deve essere misurata in base alla complessità delle indagini ma alla qualità dei dati. La quantità e il tipo di dati non dipendono solo dal grado di complessità locale della situazione geologica, ma anche dalla precisione con cui i dati possono essere rilevati.

3. La procedura di selezione attribuisce la massima priorità alla sicurezza. Solo quando è stato dimostrato e verificato dalle autorità che una regione di ubicazione soddisfa i severi requisiti relativi alla sicurezza tecnica, si può passare, nella tappa 2, all'esame di altri aspetti, in particolare anche di carattere socioeconomico. Già nella tappa 1 ha tuttavia luogo un censimento della situazione relativa alla pianificazione del territorio. Nella tappa 1 vengono anche definiti gli indicatori relativi alla pianificazione del territorio e la metodologia per la loro valutazione prevista nella tappa 2.

4. Una regione di ubicazione, ovvero il grado di coinvolgimento di una determinata zona, non può essere definita solo sulla base di un raggio fissato rigidamente, senza quindi un riferimento territoriale concreto e senza conoscenza delle aree geologiche di ubicazione proposte nella tappa 1. Solamente quando saranno note le aree geologiche di ubicazione, proposte sulla base di criteri di sicurezza, sarà possibile tracciare un perimetro di pianificazione tenendo conto dello spazio necessario per gli impianti di superficie. Sulla base di esso la Confederazione, in collaborazione con i cantoni di ubicazione, definirà le cosiddette regioni di ubicazione. Secondo la parte concettuale, una regione di ubicazione è costituita dai comuni di ubicazione (comuni all'interno dei cui confini si trova un'area geologica di ubicazione o una parte di essa) e dai comuni che si trovano in tutto o in parte all'interno del perimetro di pianificazione. In casi motivati, anche altri comuni possono essere considerati facenti parte della regione di ubicazione.

5. Il comitato dei cantoni è composto di rappresentanti dei cantoni di ubicazione e dei cantoni e Paesi limitrofi interessati. Non è mai stata presa in considerazione la possibilità di limitare la partecipazione ai cantoni di ubicazione. Le esperienze fatte finora, per esempio con la prova dello smaltimento per le scorie altamente radioattive, hanno dimostrato che il "coinvolgimento" non deve essere definito secondo criteri troppo restrittivi. D'altro canto, in considerazione della struttura federalista della Svizzera, nel piano settoriale si deve tenere conto di confini e competenze cantonali e comunali.

I cantoni e i Paesi limitrofi eventualmente interessati possono partecipare, nelle tre tappe, alla procedura di audizione, partecipazione e conciliazione prevista dalla LPT. Il cantone di ubicazione e i cantoni e i Paesi limitrofi situati nelle immediate vicinanze del sito previsto partecipano nella tappa 3 anche alla procedura di rilascio dell'autorizzazione di massima secondo la LENu.

Risposta del Consiglio federale.