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07.3820 · Interpellanza · 2007-12-19

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Dal 1° gennaio 2008, data dell'entrata in vigore della nuova perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti (NPC), la Confederazione, rappresentata dall'Ufficio federale delle strade, diventa proprietaria della rete delle strade nazionali. Di sua responsabilità saranno l'esercizio, la manutenzione, l'ampliamento (eliminazione delle insufficienze di capacità della rete delle strade nazionali ai sensi della legge sul fondo infrastrutturale) e l'estensione della rete delle strade nazionali (creazione di nuovi tratti, che non figurano quindi nell'"elenco delle strade nazionali svizzere" allegato al decreto federale del 21 giugno 1960 concernente la rete delle strade nazionali). Come logico, e conformemente alla NPC, la Confederazione si assumerà anche l'integralità dei costi legati a questi compiti.

Alla luce di questo nuovo contesto invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. È corretto affermare che i nuovi tratti autostradali non potranno essere finanziati nel quadro del credito di 5,5 miliardi di franchi destinato all'eliminazione delle insufficienze di capacità della rete delle strade nazionali previsto nel decreto federale concernente il credito complessivo per il fondo infrastrutturale?

2. Una grande strada di attraversamento della rada di Ginevra come progettata dal Consiglio degli Stati del cantone di Ginevra è considerata un nuovo tratto autostradale? Una risposta affermativa a questa domanda significherebbe che questa strada (complemento della cintura autostradale dell'agglomerato ginevrino) potrà essere finanziata dalla Confederazione solo a partire dal 2028 (data prevista per lo scioglimento del fondo infrastrutturale) e quindi far slittare la sua entrata in funzione, nel migliore dei casi, al 2035?

3. A quale(i) tappa(e) del processo decisionale politico sarà studiata e pianificata l'introduzione di una grande strada di attraversamento della rada di Ginevra nell'elenco delle strade nazionali svizzere? Quando sarà presa una decisione definitiva?

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'articolo 6 della legge federale concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d'agglomerato, la rete delle strade nazionali, nonché le strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche (LFIT; RS 725.13) disciplina l'eliminazione delle insufficienze di capacità sulla rete delle strade nazionali. In proposito, il testo del messaggio (FF 2006 701 segg.) precisa che per eliminazione di insufficienze di capacità la legge intende "completamenti di corsie della rete esistente delle strade nazionali con una lunghezza superiore ai due chilometri". È pertanto escluso un finanziamento attraverso il fondo infrastrutturale per i tratti di strade nazionali nuovi (o sostanzialmente nuovi). Questo significa che per poter essere finanziato attraverso il fondo nell'ambito dell'eliminazione delle insufficienze di capacità un progetto deve soddisfare le due seguenti condizioni: anzitutto la sua realizzazione non deve richiedere un adeguamento del decreto federale del 21 giugno 1960 concernente la rete delle strade nazionali e, in seguito, la nuova corsia non deve essere troppo lontana dal tracciato esistente in modo da poter costituire un complemento di corsia.

2. Nel caso della grande strada di attraversamento della rada di Ginevra è necessario un adeguamento del decreto federale concernente la rete delle strade nazionali. Di conseguenza, il progetto non può essere finanziato attraverso il fondo infrastrutturale.

Ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 LFIT, i versamenti al fondo infrastrutturale sono tuttavia stabiliti in modo che per i compiti finanziati dal fondo e gli altri compiti previsti nell'articolo 86 capoverso 3 della Costituzione siano disponibili mezzi sufficienti. In linea di massima, la strada di attraversamento della rada di Ginevra potrebbe quindi essere finanziata anche prima del 2028. Bisogna tuttavia tenere presente che il progetto è in concorrenza con altri progetti di costruzione di strade simili e che la quota di partecipazione alle spese delle strade nazionali è calcolata secondo le esigenze dei programmi di costruzione annuali e a lungo termine stabiliti dal Consiglio federale per le strade nazionali una volta uditi i cantoni (art. 4 cpv. 2 lett. a della legge federale concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata; RS 725.116.2).

3. Il progetto di grande strada di attraversamento della rada di Ginevra è esaminato nell'ambito di un quadro completo delle misure edili necessarie all'ulteriore sviluppo della rete delle strade nazionali. Al momento l'Ufficio federale delle strade si sta occupando dei lavori corrispondenti.

Risposta del Consiglio federale.