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07.3851 · Interpellanza · 2007-12-20

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Negli ultimi mesi molti (troppi) incidenti stradali con (giovani) vittime hanno funestato i fine settimana sia in Ticino che in altri cantoni.

La riforma della formazione dei giovani conducenti - che ha introdotto la formazione in due fasi - è entrata in vigore da un anno e dovrebbe già aver migliorato la situazione.

Si sa che molte sono le cause di incidenti gravi presso i giovani. Chiedo al Consiglio federale se:

1. Esistono delle analisi quantitative e qualitative sulle cause degli incidenti?

2. Ha già valutato l'efficacia della formazione in due fasi? Se sì, quali sono i risultati? Se no, quando intende farlo?

3. Ha discusso con i cantoni della situazione e delle possibili misure preventive (per es. misure di informazione, in collaborazione con le polizie cantonali, fuori dalle discoteche) e normative (per es. tasso alcolemico 0)?

4. Ha già valutato qualitativamente gli esami di guida?

5. Ha valutato di uniformare e inasprire gli esami di guida in tutta la Svizzera?

6. Ha valutato di rendere obbligatorio il corso anti-sbandamento?

Stellungnahme des Bundesrates

L'elevato numero di incidenti gravi con vittime in giovane età che si verifica sulle nostre strade durante i fine settimana è fonte di preoccupazione anche per il Consiglio federale. Questi incidenti non sono riconducibili a un'unica causa e richiedono un intervento da parte dello Stato. Il Consiglio federale prevede pertanto di procedere ad adeguamenti in diversi ambiti. Il 5 novembre 2008, l'esecutivo ha incaricato il DATEC di avviare la procedura di consultazione concernente il programma d'intervento della Confederazione per una maggiore sicurezza sulle strade svizzere (Via sicura). Inoltre, in collaborazione con il DATEC, il DFGP sta esaminando la possibilità di adottare misure supplementari, segnatamente nell'ambito del diritto penale. I risultati della consultazione e dell'esame svolto dal DFGP mostreranno in definitiva quali misure sarebbe auspicabile introdurre, nel quadro o meno di Via sicura, per contribuire a risolvere questo grave problema.

Alle domande specifiche poste dall'autrice dell'interpellanza, il Consiglio federale risponde come segue:

1. Le statistiche degli infortuni riservano già una particolare attenzione alla fascia dei giovani (18 a 24 anni). Anche nel 2007, come già negli anni precedenti, in media questa categoria di utenti della strada è stata coinvolta più spesso di altre in gravi incidenti con feriti o persino decessi. Secondo il rapporto SINUS 2008 dell'Ufficio di prevenzione degli infortuni, gli incidenti per sbandamento o perdita di controllo provocano il maggior numero di decessi in questa fascia di età. Le cause più frequenti sono la velocità, le condizioni del conducente, nonché la disattenzione e la distrazione. Tuttavia le stesse statistiche non dicono se le persone coinvolte hanno seguito o meno il modello di formazione in due fasi.

2. Su mandato dell'Ufficio federale delle strade (USTRA), l'Ufficio per la prevenzione degli infortuni sta valutando l'efficacia della formazione in due fasi. I risultati di tale valutazione, che si concluderà presumibilmente nel 2011, saranno quindi disponibili solo a partire da questa data.

3. Via sicura illustra le circa sessanta misure con le quali è possibile ridurre, in modo significativo nell'arco di dieci anni, il numero dei decessi e delle persone gravemente ferite sulle nostre strade. Il catalogo delle misure è estremamente diversificato e mette a fuoco svariati campi d'intervento, come: sensibilizzazione, formazione e perfezionamento, esecuzione, infrastruttura, ricerca e statistica. L'aspetto della prevenzione comprende, tra l'altro, anche le misure elencate dall'autrice dell'interpellanza (vale a dire, il divieto di assumere alcol per i nuovi conducenti e il coordinamento di campagne con la presenza della polizia; misure 401 e 517).

4. No. Tuttavia, nel quadro di Via sicura viene proposta l'introduzione di un sistema di qualità per gli esami dei conducenti (misura 503). Inoltre l'associazione dei servizi della circolazione (ASA) ha definito un sistema di assicurazione della qualità per gli esami dei conducenti (QSS ASA), adottato dai cantoni dal 1° gennaio 2008, che verrà applicato, dopo un periodo transitorio di due anni, a partire dal 1° gennaio 2010.

5. Anche se gli esami dei conducenti, teorici e pratici, sono di competenza dei singoli cantoni, già per la parte teorica si tende ad una certa uniformità. Un gruppo di lavoro dell'ASA, d'intesa con l'USTRA, elabora le domande d'esame e le mette a disposizione di tutti i cantoni i quali, ad eccezione di uno, utilizzano tale offerta insieme all'applicazione informatica CUT (computerunterstützte Theorieprüfung - esame teorico al computer). Per l'organizzazione degli esami pratici di guida l'ASA ha emanato una direttiva (direttiva 7) che fissa gli obblighi degli esperti della circolazione e i criteri di valutazione. La direttiva viene applicata in tutti i cantoni e garantisce pertanto una certa uniformità nell'impostazione dell'esame.

I requisiti d'esame corrispondono a quelli definiti nell'allegato II della direttiva europea 2006/126/CE (direttiva sulla patente di guida). A medio termine non sono previsti altri requisiti supplementari, comunque l'ASA sta già pensando di migliorare la qualità degli esami (ottimizzazione dell'esame teorico, piano qualità per l'esame dei conducenti). Inoltre, introducendo la formazione in due fasi, è stata attuata una misura significativa per migliorare la formazione dei nuovi conducenti che costituisce, per così dire, un "inasprimento" dell'esame.

6. Il primo giorno del corso di formazione in due fasi prevede esperienze di guida con particolari condizioni che consentiranno ai neopatentati di approfondire le proprie conoscenze rispetto ai fattori determinanti in caso di incidente, ossia in particolare la mancanza di comprensione tra gli utenti della strada, gli errori di valutazione della distanza di arresto e della distanza di sicurezza tra i veicoli nonché la velocità eccessiva in curva (cfr. art. 27c cpv. 1 lett. a n. 2 ordinanza sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli; RS 741.51; e istruzioni del 3 dicembre 2004, allegato 2, n. 14, 23-25).

Risposta del Consiglio federale.