07.3856 · Mozione · 2007-12-20
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di garantire, mediante esplicite disposizioni della legge sui cartelli, che le imprese operanti secondo un programma per il rispetto delle disposizioni della normativa sui cartelli, conforme a requisiti rigorosi, possano beneficiare di una riduzione delle sanzioni amministrative oppure, in presenza di determinate condizioni (da prevedere a tale scopo nella legge), non siano soggette ad alcuna sanzione amministrativa. Nel contempo, allo scopo di sostenere gli sforzi compiuti dalle imprese per soddisfare i requisiti di conformità, la legge sui cartelli deve prevedere sanzioni penali per le persone fisiche che partecipano attivamente ad accordi di cartello con concorrenti.
Begründung
La legge svizzera sui cartelli prevede l'applicazione di sanzioni dirette nei confronti delle imprese che partecipano ad accordi in materia di concorrenza. Tali sanzioni incidono in modo importante sulle proprietà aziendali, potendo ammontare fino al 10 per cento del fatturato svizzero dell'impresa interessata realizzato nel triennio precedente.
Molte imprese, consapevoli della gravità di tali sanzioni, compiono tutti i passi necessari - con l'ausilio di programmi per il rispetto delle norme giuridiche - allo scopo di eliminare tutti i possibili rischi di contravvenzione alla normativa sui cartelli. Le sanzioni relative ai cartelli non dovrebbero essere inflitte senza un esauriente esame preventivo delle responsabilità. Se l'impresa adempie nel miglior modo possibile ai suoi obblighi di diligenza mediante la creazione e l'attuazione di un programma per il rispetto delle norme giuridiche, dovrebbe poter essere discolpata. Il raggiungimento, almeno parziale, di un elevato livello di conformità alle norme giuridiche dovrebbe comportare una corrispondente riduzione della sanzione.
I programmi per il rispetto delle norme giuridiche proteggono le imprese anche nei rapporti al loro interno, nei confronti di violazioni della normativa sui cartelli da parte di loro manager o collaboratori. Tuttavia, per quanto i programmi suddetti siano accuratamente ponderati e vengano applicati con continuità, non consentono di escludere la possibilità che singoli manager o collaboratori trovino il modo di agire in violazione della normativa sui cartelli. Allo scopo di non vanificare gli sforzi compiuti dalle imprese per soddisfare i requisiti di conformità, anche in Svizzera i manager e i collaboratori che partecipano ad accordi di cartello dovrebbero rendere conto del loro operato sul piano del diritto penale. Le normative sui cartelli di altri Stati - ad esempio gli Stati Uniti, la Gran Bretagna o anche i Paesi Bassi - prevedono infatti sanzioni penali anche nei confronti delle persone fisiche; la Svizzera dovrebbe seguire questa tendenza in atto a livello internazionale.
Un tale sistema di sanzioni assicura che sia le imprese, sia le persone fisiche siano rese responsabili degli atti e delle omissioni che, nei fatti, possono controllare o condizionare. Un uguale sistema - secondo cui le persone fisiche sono responsabili del loro proprio operato e le imprese sono tenute a rispondere degli atti compiuti dai loro manager e collaboratori soltanto se non hanno attuato tutti i provvedimenti organizzativi necessari per impedirli - è già posto alla base del nuovo diritto penale d'impresa. Tale impostazione sarebbe appropriata anche nel caso della normativa sui cartelli, le cui pesanti sanzioni rivestono praticamente un carattere penale.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'introduzione di sanzioni dirette è uno degli elementi più importanti della revisione della legge sui cartelli (LCart) del 2003. Secondo il disciplinamento della legge in vigore, è possibile prendere in considerazione, nell'ambito degli articoli 3 e 6 dell'ordinanza sulle sanzioni, in caso di restrizioni illecite alla concorrenza, dei programmi di conformità (e di conseguenza attenuanti al colpa) nonché delle circostanze di attenuazione della sanzione, ma non come circostanze che permettono di sopprimere ogni sanzione.
La presa in considerazione di programmi di conformità come elemento che permette di escludere ogni sanzione potrebbe avere come effetto che il programma di sanzioni dirette contro le imprese introdotto il 1° aprile 2004 (art. 49a cpv. 1 LCart) sia privato del suo senso, poiché minerebbe l'incitamento delle imprese, o del consiglio d'amministrazione, a rispettare la LCart. Un programma di conformità non dovrebbe escludere la possibilità di sanzionare quando è possibile provare che non era efficace e che un'impresa ha violato la LCart nonostante questo programma di conformità.
L'introduzione della possibilità di discolpa grazie al programma di conformità rimetterebbe in causa l'utilità del programma di clemenza (art. 49a cpv. 2 LCart). Infatti, a partire dal momento in cui un'impresa sa che può cavarsela senza sanzioni grazie al programma di conformità, l'incitamento all'autodenuncia tramite il programma di clemenza diventa molto debole.
Indipendentemente dalla possibilità di discolpa, sarebbe in principio utile, dal punto di vista preventivo, poter sanzionare in modo cumulativo tanto le persone fisiche quanto quelle morali. Le esperienze fatte all'estero dimostrano che la possibilità di sanzionare le persone fisiche aumenta la dissuasione di formare cartelli duri che hanno conseguenze nocive dal punto di vista economico e può ugualmente avere un effetto positivo sull'utilizzazione del programma di clemenza. Così, a livello internazionale, si può osservare che esiste una tendenza a sanzionare in modo diretto le persone fisiche che violano la LCart. Questa questione sarà pure tematizzata nell'ambito della valutazione in corso della LCart.
Tuttavia l'introduzione di una simile nuova disposizione penale dovrebbe pure esigere l'intenzione, com'è il caso per le disposizioni penali della LCart contro le persone fisiche in caso di violazione di una decisione della Comco (cfr. art. 54 e 55 LCart). Ciononostante, al lato pratico, è difficile fornire la prova corrispondente contro le persone fisiche. Fino ad oggi la Comco non ha mai preso decisioni basate sugli articoli 54ss. LCart contro una persona fisica. Come afferma l'autore della mozione, se la prova fa difetto e se esistesse simultaneamente una possibilità di discolpa per le imprese, il regolamento sulle sanzioni dirette in vigore da poco sarebbe già nuovamente indebolito. Se un'impresa può far valere di aver realizzato con successo il suo programma di conformità e se nessuna intenzione da parte della persona fisica è comprovata, è possibile, secondo le circostanze, e nonostante l'esistenza di una restrizione alla concorrenza direttamente sanzionabile giusta il diritto vigente, che non venga pronunciata nessuna sanzione.
Restano da esaminare alcune questioni in relazione alla mozione. Occorre determinare in quale misura l'introduzione penale della possibilità di sanzionare le persone fisiche necessiterebbe una riforma fondamentale del meccanismo delle sanzioni nel diritto dei cartelli, in particolare il trasferimento della competenza per l'apprezzamento di tali sanzioni penali al tribunale (penale).
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione. Se il primo Consiglio accoglie la mozione, il Consiglio federale propone al secondo Consiglio di accogliere l'introduzione di sanzioni penali contro le persone fisiche nella legge sui cartelli sotto forma di mandato di verificazione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.