07.3866 · Mozione · 2007-12-21
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di procedere a tutti gli adeguamenti legislativi necessari affinché le associazioni di aiuto al suicidio debbano assumersi i costi per le inchieste avviate in casi di suicidio assistito.
Begründung
In Svizzera l'aiuto al suicidio è disciplinato in modo liberale se comparato ad altri Paesi. Per questo motivo, anche in futuro persone straniere desiderose di morire continueranno a chiedere alla Svizzera e quindi alle associazioni attive in tale ambito di essere aiutate a suicidarsi.
Se vogliamo rimanere uno Stato di diritto, occorre applicare in modo coerente il diritto penale; riserve personali, etiche e religiose non consentono di impedire quanto permesso dalla legge.
Le autorità devono avviare un'inchiesta per ogni decesso reso possibile dalle organizzazioni di aiuto al suicidio. Ne conseguono costi non trascurabili per controlli, inchieste, ispezioni ed eventuali autopsie. Finora tale onere è stato sopportato dai cantoni e dai contribuenti.
È quindi ora che la legge preveda di addossare integralmente alle organizzazioni di aiuto al suicidio i costi cagionati dalle inchieste d'obbligo in tali casi. Queste organizzazioni sono infatti all'origine di tali costi.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'avvio di determinate inchieste in caso di suicidi assistiti si fonda su prescrizioni cantonali di procedura penale secondo le quali, nel caso di decessi dovuti a cause sospette o ignote, occorre chiarire se potrebbe sussistere una causa delittuosa. Una disposizione analoga è prevista nell'articolo 253 del Codice di procedura penale svizzero (CPP), approvato dalle Camere federali il 5 ottobre 2007, che entrerà presumibilmente in vigore il 1° gennaio 2010. Secondo il capoverso 1 di tale disposizione, in caso di decesso dovuto a cause sospette o ignote il pubblico ministero dispone un'ispezione da parte di un medico specializzato al fine di chiarire le cause del decesso. Se da tale ispezione non emerge alcun sospetto di reato non sono mossi altri passi nell'ambito di un procedimento penale. I costi cagionati vanno pertanto liquidati in applicazione del diritto amministrativo e non di quello di procedura penale. Non è necessario che in fin dei conti se ne faccia carico lo Stato. Esistono infatti normative cantonali secondo cui i costi delle inchieste in seguito a decessi non dovuti a cause naturali sono addossati alla successione del defunto o a terzi. Trattandosi in questo caso di un disciplinamento di diritto amministrativo, la Confederazione non dispone della competenza legislativa in materia, che le andrebbe dapprima attribuita modificando la Costituzione federale. Il Consiglio federale non ritiene tuttavia opportuno modificare la Costituzione unicamente al fine di disciplinare l'assunzione dei costi amministrativi nei casi di decesso per cause non naturali.
Se, per contro, dall'ispezione di medicina legale emerge il sospetto di reato, i costi per tale ispezione e per altri accertamenti vanno inclusi alle spese procedurali nell'ambito di un procedimento penale, la cui ripartizione è disciplinata nel titolo decimo del nuovo Codice di procedura penale. Quest'ultimo prevede che, in caso di condanna, l'imputato sostiene le spese procedurali (art. 426 cpv. 1 CPP). In caso di abbandono del procedimento o di assoluzione, le spese procedurali possono essere addossate all'imputato soltanto a determinate condizioni (art. 426 cpv. 2 CPP). Inoltre, secondo l'articolo 420 lettera a CPP, per le spese sostenute la Confederazione e i cantoni possono esercitare il regresso nei confronti delle persone che, intenzionalmente o per negligenza grave, hanno provocato l'apertura del procedimento o lo hanno ostacolato. Dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice di procedura penale svizzero, tali disposizioni dovrebbero consentire, a determinate condizioni, di addossare le spese istruttorie alle organizzazioni di aiuto al suicidio su tutto il territorio nazionale. Per contro, esse non permettono di addossare le spese procedurali alle organizzazioni di aiuto al suicidio in ogni caso. Se queste ultime fossero accusate in prima persona, un tale modo di procedere senza alcuna riserva violerebbe infatti la presunzione d'innocenza, garantita dalla Costituzione, in caso di assoluzione o abbandono del procedimento. Per contro, se l'organizzazione di aiuto al suicidio non fosse nemmeno accusata, un addossamento senza riserve delle spese comporterebbe valutazioni paradossali: una persona accusata ma poi assolta godrebbe di una posizione migliore rispetto all'organizzazione di aiuto al suicidio nei confronti della quale non è stato avviato alcun procedimento per mancanza di prove. Il Consiglio federale respinge pertanto una normativa che vada oltre quanto sancito nel Codice di procedura penale appena licenziato.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.