07.3878 · Interpellanza · 2007-12-21
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Invito il Consiglio federale a chiarire i seguenti punti:
1. In quale misura la ripresa della direttiva europea 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato III dell'accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone) comporta o non comporta una discriminazione di trattamento tra i professionisti svizzeri e quelli provenienti dalla Comunità europea nel ramo degli installatori elettricisti?
2. In caso affermativo, il Consiglio federale come intende evitare per l'avvenire una simile discriminazione tra i professionisti svizzeri e quelli provenienti dai Paesi membri dell'Unione europea e vigilare sul mantenimento del livello di sicurezza dei nostri impianti elettrici?
3. Quali potrebbero essere altre professioni colpite da una tale discriminazione e quali misure intende adottare il Consiglio federale se del caso?
Begründung
In base all'allegato III dell'accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone, prossimamente la Svizzera dovrebbe riconoscere la direttiva europea 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Numerosi settori economici hanno espresso la loro inquietudine all'idea di essere svantaggiati rispetto ai loro omologhi europei. A manifestare questa inquietudine sono ad esempio gli installatori elettricisti. Fino ad ora, in questo settore, se un installatore straniero vuole presentarsi a un esame professionale per poter esercitare la propria professione nel nostro Paese, deve provare di aver realizzato in Svizzera impianti elettrici per cinque anni sotto la direzione di una persona titolare di un diploma di installatore elettricista. L'ordinanza sugli impianti a bassa tensione (OIBT) definisce l'autorizzazione di controllare e installare, e vigila quindi sulla sicurezza dei nostri impianti elettrici. La ripresa della direttiva europea 2005/36/CE conferirebbe ai cittadini dell'Unione europea il diritto di esercitare nel nostro Paese se possono provare di aver lavorato per sei anni senza interruzione in qualità di lavoratore autonomo o dirigente d'azienda. Una formazione preliminare nella zona europea non è indispensabile (art. 17, par. 1, cpv. a della direttiva). Nel caso in cui la Svizzera riprenda la nuova direttiva, le condizioni di formazione applicabili ai cittadini dell'UE che vogliono esercitare in questo settore sarebbero quindi meno esigenti rispetto a quelle richieste dai cittadini svizzeri e definiti dall'OIBT. Si verrebbe a creare una discriminazione di trattamento in seno a tale settore. Nell'ambito degli impianti elettrici, la Svizzera vanta un livello di sicurezza molto elevato, legato in particolare alla qualità della nostra formazione. Pertanto, è necessario prestare particolare attenzione alle condizioni di formazione in questo settore.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Dal mese di ottobre 2007 la Svizzera ha avviato negoziazioni con la Commissione europea al fine di integrare la direttiva 2005/36/CE nell'allegato III dell'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC). La direttiva 2005/36/CE riprende esattamente lo stesso sistema di riconoscimento per gli installatori e controllori elettricisti prescritto dall'attuale direttiva 99/42/CE e non introduce quindi una nuova disposizione. Quest'ultima prevede il riconoscimento dell'esperienza professionale acquisita in qualità di dirigente d'azienda o di lavoratore autonomo. Per ragioni di sicurezza, anche in futuro gli installatori e i controllori elettricisti formati nella CE dovranno, sin dall'inizio della loro attività professionale in Svizzera, dimostrare di saper padroneggiare e attuare le norme e prescrizioni svizzere che disciplinano gli impianti elettrici.
A queste condizioni anche l'Ufficio federale dell'energia (UFE) e l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (IFICF) accettano la ripresa della direttiva 2005/36/CE nell'allegato III dell'accordo sulla libera circolazione delle persone.
2. Il Consiglio federale vuole garantire la sicurezza degli impianti elettrici non solo adesso ma anche in futuro. È compito dell'IFICF, come prescritto dalle norme della CE, garantire che gli installatori e i controllori elettricisti formati nella CE padroneggino le norme e le prescrizioni svizzere e possiedano sufficienti conoscenze linguistiche per comprenderle. Pertanto, l'IFICF dovrà continuare a controllare il rispetto delle norme di sicurezza. Dato che le norme svizzere di sicurezza devono essere rispettate sia dai professionisti svizzeri sia da quelli europei, il Consiglio federale ritiene che la situazione degli installatori e dei controllori svizzeri non sia indebolita dal sistema di riconoscimento dell'esperienza professionale e che la sicurezza degli impianti elettrici nel nostro Paese continui ad essere garantita.
3. Non vi sono neanche rischi di discriminazione per le altre professioni interessate prima dalla direttiva 99/42/CE e poi dalla direttiva 2005/36/CE. In effetti, si applicheranno le stesse disposizioni anche a tali altre professioni, in particolare spazzacamino, esperto dei pesi e delle misure e responsabile di impianti di trasporto a fune. Ciò significa che i professionisti dell'UE dovranno dimostrare di saper padroneggiare e attuare le norme e le prescrizioni svizzere.
Risposta del Consiglio federale.