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Autorizzare il soggiorno di genitori stranieri aventi la responsabilità parentale di minori di nazionalità svizzera

07.3896 · Mozione · 2007-12-21

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Attualmente alle cittadine straniere nubili madri di minori di nazionalità svizzera non è concesso il permesso di dimora. Tenuto conto del legame prevalente tra la madre e il figlio, da tale rifiuto consegue che un minore svizzero non può soggiornare sul territorio del suo Paese. Esso comporta anche l'interruzione del legame tra il minore e il padre. Chiediamo al Consiglio federale di adottare tutte le misure necessarie per evitare il ripetersi di tali situazioni dolorose e di adeguare la legislazione agli articoli 24 e 25 della Costituzione e all'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU).

Begründung

I figli nati da relazioni tra una cittadina straniera e un padre svizzero fuori dal vincolo matrimoniale acquisiscono la cittadinanza svizzera se il padre riconosce il bambino.

Alcuni padri non tengono a sposare la madre del proprio figlio ma desiderano occuparsi del bambino, provvedere ai suoi bisogni e intessere reali rapporti di filiazione. Tali legami sono tuttavia interrotti quando la madre non beneficia (più) di un permesso di dimora e deve lasciare il territorio svizzero. Si è così in presenza di una violazione dell'articolo 8 CEDU, che protegge la vita di famiglia. A Ginevra sono repertoriati, in particolare da parte dell'Observatoire genevois du droit d'asile et des étrangers, svariati casi in cui madre e figlio devono ritornare in Paesi lontani come la Costa d'Avorio o l'Ecuador. In assenza di una legislazione adeguata, l'estate scorsa il Tribunale amministrativo federale si è pronunciato a favore dell'allontanamento di un minore svizzero di madre brasiliana.

Inoltre, nella misura in cui il legislatore ha permesso a un bambino di acquisire la cittadinanza svizzera a partire dal riconoscimento della paternità - anche se il padre non intrattiene in seguito alcun legame concreto - è incoerente e anticostituzionale che la legislazione non permetta a tale minore di vivere nel suo Paese. Infatti, espellendo la madre dal territorio elvetico, si procede parimenti all'espulsione di un bambino svizzero dal suo Paese. Tale espulsione del minore viola l'articolo 24 della Costituzione che conferisce a ogni cittadino il diritto assoluto di stabilirsi nel suo Paese nonché l'articolo 25 capoverso 1 della Costituzione secondo cui gli Svizzeri non possono essere respinti dal loro Paese.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Se il padre intrattiene legami stretti ed effettivi con il figlio e non intende sposare la madre, a quest'ultima è di principio rilasciato un permesso di dimora in base all'articolo 8 CEDU e alla relativa giurisprudenza. Infatti, secondo l'articolo 8 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101), ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare.

Un'ingerenza nell'esercizio di tale diritto è tuttavia ammissibile se è prevista dalla legge e costituisce una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del Paese, la protezione della morale o dei diritti e delle libertà altrui.

Così, se i genitori non vivono in comunione domestica e i legami che uniscono il figlio svizzero al padre svizzero non sono stretti ed effettivi ai sensi dell'articolo 8 CEDU, nulla impedisce che la relazione - l'unica determinante - tra la madre e il figlio venga vissuta all'estero. Il rispetto delle garanzie derivanti dall'articolo 8 CEDU non implica il rilascio di un permesso di dimora in favore della madre se l'integrazione del bambino non è tale da impedirgli di seguire la madre all'estero tenuto conto della sua giovane età.

Quanto alla libertà di stabilirsi nel proprio Paese (art. 24 Cost.), essa non è violata se il figlio è costretto a seguire la madre all'estero. La cittadinanza svizzera non esclude infatti che un figlio debba seguire i genitori all'estero. Il Codice civile (CC) non prevede inoltre un domicilio proprio del figlio, che dipende da quello del padre e della madre o, in assenza di un domicilio comune, da quello del genitore che ha il diritto di custodia (art. 25 cpv. 1 CC).

La giurisprudenza non pone alcuna regola rigida in materia, ma invita al contrario, in linea con la prassi della Corte europea dei diritti dell'uomo, a procedere in ogni caso a un esame individuale, lontano da qualsiasi schema prestabilito. La valutazione deve basarsi sull'insieme delle circostanze e considerare in modo particolare la situazione personale dell'interessato. Di conseguenza, la legislazione attuale, che tiene conto della giurisprudenza sviluppata in merito all'articolo 8 CEDU, è conforme al diritto costituzionale. Legislazione e giurisprudenza corrispondono inoltre alla regolamentazione dell'Unione europea, di modo che non occorre modificare la prassi attuale.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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