07.410 · Iniziativa parlamentare · 2007-03-22
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:
La legge sul CO2 è modificata nel senso che le nuove centrali termiche a combustibili fossili di oltre 50 megawatt devono sottostare a un obbligo di autorizzazione da parte della Confederazione. La licenza sarà rilasciata soltanto qualora sia provato che il calore residuo viene utilizzato e comporta una riduzione del CO2, per esempio mediante la sostituzione di riscaldamenti a gasolio e a gas esistenti.
Possono essere accordate deroghe se si tratta di semplici centrali di riserva, costruite per situazioni d'emergenza, e che quindi non forniscono regolarmente energia elettrica.
Begründung
Nella produzione di energia elettrica con gas naturale si possono raggiungere gradi di efficacia fino al 60 per cento, rispetto al 30-35 per cento nell'ulteriore produzione di energia termica. Se confrontato con i riscaldamenti a gasolio, il gas naturale produce inoltre emissioni di CO2 più ridotte e minori sostanze nocive per l'atmosfera.
Se il gas naturale è utilizzato in impianti di cogenerazione di energia elettrica e termica e una quota adeguata dell'energia prodotta serve ad alimentare pompe di calore che sostituiscono riscaldamenti a gasolio e a gas, si ottengono riduzioni di CO2; il grado di efficacia complessivo dello sfruttamento di combustibili fossili in Svizzera aumenta.
Per ottenere il massimo grado di efficacia complessivo, in futuro la costruzione e l'esercizio di centrali termiche a gas devono essere vincolati alla condizione che il calore residuo delle centrali a gas serva - oltre che ad alimentare pompe di calore - a sostituire fonti di CO2 esistenti (p. es. riscaldamenti a gasolio e a gas).