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07.419 · Iniziativa parlamentare · 2007-03-23

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:

Nella Costituzione federale va inserito un articolo che disciplini in modo esaustivo la politica di promozione della famiglia e il cui tenore sia grosso modo il seguente:

Art. 116a Promozione della famiglia

Cpv. 1

Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i cantoni adottano provvedimenti a favore dei genitori con figli a carico e si adoperano per compensarne gli oneri economici supplementari affinché non siano penalizzati rispetto alle persone sole e ai coniugi senza figli. La Confederazione può sostenere gli sforzi compiuti dai cantoni in tal senso. Nell'ambito della perequazione finanziaria tiene conto in particolare dei provvedimenti fiscali che i cantoni adottano a favore dei genitori con figli a carico.

Cpv. 2

Nell'ambito del sistema fiscale e delle assicurazioni sociali cui non si applica il sistema di capitalizzazione, la Confederazione prevede segnatamente sgravi a favore dei genitori con figli a carico senza ridurre le prestazioni corrispondenti.

Cpv. 3

La Confederazione e i cantoni promuovono la conciliabilità tra lavoro e famiglia. Se gli sforzi compiuti a tal fine dai cantoni e da terzi non sono sufficienti, la Confederazione può definire per legge esigenze minime, in quanto contribuisca finanziariamente alle prestazioni dei cantoni.

Cpv. 4

La Confederazione promuove la formazione e l'integrazione di fanciulli e adolescenti. Può sussidiare provvedimenti che si prefiggono quest'obiettivo.

Begründung

La promozione della famiglia e la conciliabilità tra lavoro e famiglia sono temi cui la politica attribuisce sempre maggiore importanza. La base costituzionale della politica familiare (art. 116 Cost.) ha tuttavia un campo d'azione estremamente limitato. Gli aiuti finanziari previsti per la custodia extrafamiliare di bambini hanno probabilmente sfruttato a fondo (e forse addirittura oltrepassato) il margine di manovra concesso dall'articolo in questione. Occorre pertanto prevedere una base costituzionale più ampia, che consenta di concretizzare a livello di legge le istanze di cui sopra.

La base costituzionale dovrà in particolare:

- sancire che la promozione della famiglia è un compito comune di Confederazione e cantoni;

- prevedere sgravi a favore dei genitori con figli a carico, sia concedendo loro risorse supplementari o sgravi fiscali, sia potenziando le strutture di custodia;

- delegare in ampia misura alla legge la definizione delle linee concrete della politica familiare.

Una volta definito il contenuto del nuovo articolo costituzionale, occorrerà poi armonizzarlo con il vigente articolo 116 della Costituzione.