Divieto di acquisizione di mezzi di prova e di informazioni da persone che sono state torturate o sono potenzialmente minacciate di tortura
07.426 · Iniziativa parlamentare · 2007-03-23
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:
Si devono creare le basi legali necessarie per vietare alle autorità di giustizia e polizia della Confederazione e dei cantoni l'acquisizione diretta o indiretta di mezzi di prova e infomazioni da persone che sono state torturate o sono potenzialmente minacciate di tortura. Siffatti mezzi di prova o informazioni procurati illecitamente sottostanno al divieto assoluto di utilizzazione.
Begründung
Il Ministero pubblico della Confederazione si è evidentemente procurato a Guantanamo quelle che chiama "informazioni" su una persona contro la quale è stata avviata in Svizzera una procedura di polizia giudiziaria. Con mia grande sorpresa ciò è stato approvato dalla DelCG.
Il sottoscritto dubita che ciò sia ammesso dal diritto vigente dato che la Svizzera ha firmato la Convenzione contro la tortura. Tuttavia la DelCG lo ha costretto a ricredersi. Per questa ragione si devono creare le basi legali necessarie per opporsi sin dall'inizio a richieste del genere.
Utilizzare per un'indagine giudiziaria mezzi di prova o informazioni acquisite da persone torturate o detenute in istituti di pena in cui si pratica la tortura è contrario a tutti i principi dello Stato di diritto. A livello nazionale questo principio è incontestato; la tortura è vietata: se ciò nonostante venisse praticata non sarebbe ammesso utilizzare in una procedura penale le dichiarazioni delle persone sottoposte a tortura, contro loro stesse o contro terzi. Il principio è valido anche per le procedure internazionali regolate in Svizzera.