07.430 · Iniziativa parlamentare · 2007-03-23
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento deposito l'iniziativa parlamentare seguente:
1. La legge sulla promozione dell'alloggio (LPrA) deve essere modificata in modo che al momento della concessione di prestiti diretti senza interessi o a tasso preferenziale (art. 12 e 13) per alloggi in locazione o in proprietà a prezzo moderato siano presi in considerazione unicamente progetti che promuovono il risparmio di energia, l'impiego di energie rinnovabili nonché l'applicazione di standard energetici moderni quale per esempio lo standard Minergie.
2. L'articolo 43 della legge deve essere completato con una disposizione che prevede un importo minimo di crediti annui destinati alla realizzazione del mandato costituzionale e legale sull'aiuto in materia di alloggio nonché in considerazione anche dell'aspetto energetico.
Begründung
Il 21 febbraio 2007 il Consiglio federale ha adottato la sua nuova politica per l'approvvigionamento energetico del Paese. A giusto titolo esso ha deciso - prima di ricorrere a nuove fonti energetiche - di privilegiare il risparmio di energia e l'impiego di energia rinnovabile. Poiché attualmente risulta che il maggiore potenziale di economia di energia risiede nell'ambito immobiliare (il consumo di energia degli alloggi rappresenta in Svizzera il 27 per cento del consumo totale), pare pertanto assennato - nei casi di aiuto diretto con effetto di riduzione degli oneri - vincolare strettamente l'aiuto federale nell'ambito degli alloggi all'economia di energia e all'impiego di energia rinnovabile. Nei casi di aiuti diretti occorre andare oltre il principio generale dell'articolo 5 LPrA, che prevede unicamente che si tenga conto dell'uso parsimonioso delle risorse in generale. È inoltre necessario incoraggiare i nuovi standard tecnici (p.es. Minergie). Questo modo di procedere è efficace poiché consente di raggiungere contemporaneamente due obiettivi: la riduzione degli oneri dei locatari e dei proprietari in condizioni finanziarie modeste e il risparmio di energia nell'importante settore dell'alloggio, in modo da contribuire a evitare la penuria energetica che ci minaccia. In tal modo è possibile concretare una politica sostenibile in materia di alloggio e che tenga conto degli aspetti energetici.
Si deve tuttavia garantire anche il rispetto del mandato di cui all'articolo 108 della Costituzione federale, nonché della legge che ne deriva, per quanto concerne il piano finanziario dei crediti, in modo da impedire che dette disposizioni nella prassi rimangano lettera morta. Basti citare il caso della nuova legge sulla promozione dell'alloggio: dopo appena qualche settimana dall'adozione in Parlamento, la sua applicazione è stata sospesa per effetto di un programma di sgravio elaborato dal Consiglio federale. Si deve evitare che si ripresenti questo scenario, sconvolgente sia dal punto di vista legale che da quello dell'onere troppo pesante per molte economie domestiche svizzere. A tal proposito, completando l'articolo 43 della legge, è necessario stabilire un importo minimo annuo di crediti. A titolo indicativo, se si parte dalla promozione di almeno 3 000 alloggi all'anno e se si calcola una media di 60 000 franchi di prestito diretto senza interessi per alloggio, ne risulta un bisogno minimo di 180 milioni di franchi all'anno. Va precisato che i prestiti sono rimborsabili alla scadenza del contratto e che pertanto la spesa effettiva della Confederazione è limitata ai soli interessi.