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07.436 · Iniziativa parlamentare · 2007-06-06

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, deposito l'iniziativa seguente:

La legislazione deve essere modificata in modo che non si possa obbligare una persona, in caso di rescissione del rapporto di lavoro, al pensionamento anticipato contro la sua volontà, prima che raggiunga l'età ordinaria di pensionamento. Si dovrà per esempio modificare la legge sul libero passaggio (art. 2 cpv. 1bis) in modo che il versamento anticipato, previsto nel regolamento dell'istituto di previdenza, di una prestazione di vecchiaia o di altro tipo sia considerato alla stregua di un caso di previdenza soltanto nella misura in cui l'assicurato faccia effettivamente valere (volontariamente) il suo diritto a tale prestazione. In caso di versamento anticipato di una parte della rendita di vecchiaia, il diritto alla prestazione di uscita è conseguentemente ridotto.

Begründung

Conformemente alla prassi del Tribunale federale, la rescissione dei rapporti di lavoro in un momento in cui le condizioni regolamentari che consentono il pensionamento anticipato sono soddisfatte dà diritto alle prestazioni di vecchiaia previste nel regolamento dell'istituto di previdenza, anche se l'assicurato ha l'intenzione di continuare ad esercitare un'attività lucrativa (cfr. DTF 120 V 311, 126 V 92; B 38/00Gb del 24 giugno 2002). La decisione B 86/02 del 23 maggio 2003 precisa che questa prassi vale anche dopo l'entrata in vigore della legge sul libero passaggio.

Secondo la decisione del Tribunale federale, nel caso degli istituti di previdenza che prevedono nel loro regolamento la possibilità del pensionamento anticipato, per insorgenza del caso di previdenza "età" non bisogna intendere il raggiungimento dell'età legale stabilito nell'articolo 13 capoverso 1 LPP, quanto piuttosto il raggiungimento dell'età per il pensionamento anticipato. Se i rapporti di lavoro sono rescissi in un momento in cui le condizioni che consentono il pensionamento anticipato sono soddisfatte, il diritto alle prestazioni di vecchiaia previste nel regolamento sussiste anche se l'assicurato ha intenzione di continuare ad esercitare un'attività lucrativa.

Soltanto negli istituti di previdenza il cui regolamento fa dipendere il versamento di una prestazione di vecchiaia da una dichiarazione espressa, questa regolamentazione si applica unicamente se l'assicurato manifesta tale volontà. Negli altri istituti di previdenza la rescissione dei rapporti di lavoro può sfociare in una riduzione della prestazione di vecchiaia in luogo del versamento della prestazione di libero passaggio, anche se il lavoratore non è d'accordo.

Questa prassi del Tribunale federale ha ripercussioni negative sulla previdenza dei lavoratori più anziani. Se sono licenziati a un'età in cui il regolamento del loro istituto di previdenza prevede già un diritto a prestazioni di vecchiaia anticipate, essi non possono beneficiare di prestazioni di libero passaggio, anche se desiderano continuare a lavorare. Non hanno pertanto più la possibilità di continuare a sviluppare in modo equivalente la loro copertura previdenziale, anche se, per esempio, ritrovano un impiego dopo un periodo di disoccupazione. Questa prassi ha inoltre ripercussioni negative sulle pretese nei confronti dell'assicurazione contro la disoccupazione, considerato che le prestazioni di vecchiaia sono contabilizzate anche se sono state versate contro la volontà dell'assicurato

Nella sua decisione del 23 maggio 2003 il Tribunale federale constata che il chiaro tenore dell'articolo 2 della legge sul libero passaggio non consente altre interpretazioni, anche se l'UFAS afferma che tale prassi è in contraddizione con il senso e lo scopo di tale legge.

Questa interpretazione della legge discrimina i lavoratori anziani che perdono l'impiego per esempio in seguito a un licenziamento. La loro previdenza viene svuotata della sostanza. Questa disposizione è in manifesta contraddizione con gli sforzi del Consiglio federale volti a mantenere i lavoratori anziani nella vita attiva il maggior tempo possibile. Questa interpretazione conduce a una discriminazione flagrante dei salariati anziani.

L'11a revisione dell'AVS prevedeva, nel numero 5 delle disposizioni finali, la modifica della legge sul libero passaggio (art. 2 cpv. 1bis) in merito a questo punto. Ora, l'11a revisione dell'AVS è stata respinta in votazione popolare. Il Consiglio federale e il Consiglio nazionale (dicembre 2005) hanno tuttavia ripiutato di abrogare questa disposizione discriminatoria. Occorre pertanto rimediare a questa situazione modificando rapidamente la legge.