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07.499 · Iniziativa parlamentare · 2007-12-21

Liquidato

Wortlaut

In virtù dell'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e dell'articolo 107 della legge sul Parlamento presento la seguente iniziativa parlamentare:

Qualora il verificarsi di un danno, benché incerto secondo lo stato delle conoscenze scientifiche, possa pregiudicare in maniera grave e irreversibile l'ambiente, la Confederazione vigila, in applicazione del principio di precauzione, sull'applicazione delle procedure di valutazione dei rischi e sull'adozione di misure proporzionate per impedire che si verifichi il danno.

Begründung

Il principio di precauzione dovrebbe poter essere invocato qualora sia data la necessità di un intervento urgente nel caso di un possibile pericolo per la salute umana, animale o vegetale, o per la protezione dell'ambiente qualora i dati scientifici non permettano una valutazione completa del rischio.

L'attuale Costituzione federale non contiene alcun riferimento a tale principio essenziale, sancito dalla maggioranza delle costituzioni moderne, in nome della loro responsabilità nei confronti delle generazioni future.

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