08.1016 · Interrogazione · 2008-03-18
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Con l'accoglimento della mozione 06.3540 "Imposizione del personale di volo svizzero impiegato presso compagnie aeree tedesche" da parte del Consiglio degli Stati l'8 marzo 2007 e da parte del Consiglio nazionale il 25 settembre 2007, il Consiglio federale è stato incaricato di negoziare e concludere una modifica della convenzione per evitare la doppia imposizione con la Germania. La modifica dell'articolo 15 paragrafo 3 della convenzione tra la Svizzera e la Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza è finalizzata a garantire un'imposizione equa del personale di volo svizzero di compagnie aeree tedesche, tassando una determinata percentuale del reddito nello Stato in cui si esercita la propria attività e il resto nello Stato in cui si è domiciliati. Dall'inizio del 2007, il personale di volo svizzero che lavora in Germania per compagnie aeree tedesche è tassato completamente in Germania e non al proprio domicilio. Malgrado abbiano una famiglia che risiede in Svizzera, all'impiegato e all'impiegata svizzeri si applica in Germania la tariffa fiscale più elevata, come se fossero celibi o nubili. Essi non possono detrarre interessi ipotecari e costi di manutenzione per una casa propria, né i contributi volontari all'AVS o i contributi al secondo e terzo pilastro. Ciononostante, visto che non vivono in Germania ma in Svizzera, non hanno diritto ad alcuna rendita che corrisponda al terzo pilastro svizzero. Nel contempo si rifiuta loro il terzo pilastro anche in Svizzera, dal momento che in Germania pagano contributi corrispondenti alla deduzione AVS.
In questo contesto, si invita il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. A che punto è l'attuazione della mozione 06.3540 che è stata accolta dalle Camere?
2. Quando pensa di concludere i negoziati avviati in proposito con la Germania?
3. A partire da quando i lavoratori svizzeri interessati potranno finalmente attendersi l'eliminazione degli svantaggi e delle discriminazioni fiscali di cui sono vittime?
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. A differenza della Svizzera, fino alla fine del 2006 la Germania ha assoggettato all'imposta sul reddito solo la parte dello stipendio corrispondente all'attività effettivamente esercitata sul suolo germanico. La parte dello stipendio non tassata in Germania poteva essere tassata in Svizzera in virtù dell'articolo 15 capoverso 3 della convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (CDI-D). La legge che modifica l'imposizione 2007 (Steueränderungsgesetz 2007) apporta una modifica alla legge tedesca in materia di imposte sul reddito nel senso che lo stipendio del personale di volo può essere assoggettato per intero. Tuttavia, la ragione di tale imposizione non risiede nella modifica della CDI-D vigente e applicata in questo ambito da molti anni. La Germania ha piuttosto colmato una lacuna nel proprio diritto tributario e applica ora la regolamentazione usuale - e neppure messa in discussione - del suddetto articolo 15 capoverso 3 CDI-D. Occorre inoltre osservare che il personale di volo residente in Germania e attivo presso una compagnia aerea svizzera è da lungo tempo assoggettato in Svizzera all'intera imposta alla fonte.
La norma contestata può essere modificata soltanto mediante una revisione parziale della convenzione per evitare la doppia imposizione. L'ultima revisione della convenzione risale a pochi anni fa e prevedeva soluzioni ponderate che andavano a vantaggio anche dell'economia svizzera. Il Consiglio federale teme che, al momento attuale, aprire il dialogo in vista di un'ulteriore revisione parziale della CDI-D possa mettere in pericolo l'equilibrio contrattuale raggiunto con l'ultima revisione. Esso considera, inoltre, l'eventualità che la Germania possa utilizzare la proposta di intavolare trattative ufficiali per avanzare richieste nei confronti della Svizzera che oltrepassino l'obiettivo prefissato.
Il Consiglio federale è pertanto del parere che la possibilità di avviare negoziati con la Germania su questo tema ai fini di una revisione vada affrontata con cautela. L'Amministrazione federale delle contribuzioni segue la questione da vicino ed esamina costantemente l'opportunità, sotto il profilo temporale, di intraprendere eventuali colloqui preliminari, che con ogni probabilità non si terranno prima della seconda metà del 2008.
3. Non si dispongono ancora di risultati, poiché le trattative con la Germania volte a rivedere la CDI-D non hanno ancora avuto luogo. Non è pertanto possibile stilare previsioni sull'entrata in vigore di nuove soluzioni nell'ambito della convezione per evitare la doppia imposizione con la Germania.
Risposta del Consiglio federale.