08.1028 · Interrogazione · 2008-03-20
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Negli ultimi mesi sono stati intrapresi sforzi in vari ambiti per abolire le disparità che colpiscono determinate categorie di persone confrontate con Paesi confinanti:
- 07.091 "Assicurazione diretta. Accordo con il Principato del Liechtenstein";
- tassazione dei piloti di Swiss.
Il Consiglio federale considera la possibilità di risolvere equamente la questione sottoposta al consigliere federale Merz e alla Direzione generale delle dogane concernente l'imposizione delle guardie di confine pensionate che risiedono nel Principato del Liechtenstein?
Stellungnahme des Bundesrates
Secondo l'articolo 23 del trattato di unione doganale conchiuso il 29 marzo 1923 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein "i funzionari e gli impiegati svizzeri che esercitano le loro funzioni nel Principato, nonchè i membri delle loro famiglie che vivono in economia domestica con essi, sempreché siano cittadini svizzeri, hanno il loro domicilio legale a Buchs". L'articolo 7 della convenzione conclusa il 22 giugno 1995 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein su diverse questioni di ordine fiscale sancisce invece che le pensioni e le rendite versate a impiegati pubblici di uno Stato sono imponibili solo in detto Stato. Concretamente ciò significa che le guardie di confine pensionate residenti in Liechtenstein soggiacciono all'imposizione alla fonte forfettaria nel cantone di Berna, mentre le guardie di confine attive sono tassate nel cantone di San Gallo in base alla tassazione ordinaria più vantaggiosa (con possibilità di deduzioni).
Nonostante l'articolo 7 della convenzione di doppia imposizione preveda che nel caso di rimunerazioni versate a una persona fisica da un'istituzione di diritto pubblico l'imposizione avvenga nello Stato di residenza, l'Amministrazione delle dogane non può tuttavia essere considerata un'istituzione di diritto pubblico. L'Amministrazione delle dogane, infatti, è parte dell'amministrazione federale e non ha dunque personalità giuridica propria. Conformemente all'articolo 133 della Costituzione federale la riscossione di dazi è un compito che compete esclusivamente alla Confederazione. In questo ambito non sussiste nessun diritto di partecipazione o di essere sentiti da parte del Principato del Liechtenstein. La sua unione al territorio doganale svizzero non cambia niente. Per contro, a titolo di esempio, gli istituti di formazione come le scuole specializzate o tecniche superiori, scuole professionali e commerciali, scuole superiori e licei, cui il Principato del Liechtenstein ha aderito o le istituzioni mediche come ospedali ecc. cui il Principato partecipa, costituiscono istituzioni di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 7 della convenzione di doppia imposizione.
La regolamentazione in vigore è conforme agli standard dell'OCSE in materia di doppia imposizione (cfr. art. 19 del modello di convenzione dell'OCSE). L'imposizione dei piloti di Swiss non può essere oggetto di paragone dato che non si tratta di impiegati pubblici (cfr. art. 18 del modello di convenzione dell'OCSE). L'accordo che modifica l'accordo del 19 dicembre 1996 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente l'assicurazione diretta mira a introdurre la libera prestazione di servizi e la libertà di stabilimento per gli intermediari assicurativi ed è conforme alla direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 dicembre 2002 sulla intermediazione assicurativa.
L'esonero dei collaboratori pensionati dell'Amministrazione delle dogane dall'imposizione alla fonte nel cantone di Berna non può essere realizzato tramite una modifica della prassi, bensì attraverso una modifica della citata regolamentazione e della relativa convenzione di doppia imposizione. La modifica dell'accordo internazionale, come auspicato dall'autrice della mozione, contraddirebbe chiaramente gli standard internazionali dell'OCSE e vanificherebbe una base giuridica coerente.
Il Consiglio federale manifesta tutta la sua comprensione per la richiesta avanzata, ma, per le ragioni che precedono non è disposto a proporre alle autorità del Liechtenstein l'auspicata modifica della convenzione di doppia imposizione.
Risposta del Consiglio federale.