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08.1029 · Interrogazione · 2008-03-20

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

L'articolo 7 capoverso 8 dell'ordinanza concernente le derrate alimentari geneticamente modificate (ODerrGM; 817.022.51) disciplina l'uso della menzione "ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica".

Il Bundestag e il Bundesrat tedeschi hanno approvato rispettivamente il 25 gennaio e il 15 febbraio 2008 gli emendamenti proposti dal governo alla legge sulla tecnologia genetica, che può pertanto entrare in vigore. Parallelamente è stato modificato anche il concetto di "senza ricorso alla tecnologia genetica" ("ohne Gentechnik") nel senso che le derrate alimentari di origine animale, quali carne, uova o latte, provenienti dalla Germania possono recare la dicitura "ottenute senza ricorso alla tecnologia genetica", se per un certo periodo gli animali non sono stati nutriti con mangimi a base di piante geneticamente modificate. Possono per contro essere utilizzati gli additivi (vitamine, amminoacidi o enzimi) prodotti con microrganismi geneticamente modificati.

In Germania i produttori di alimenti di origine animale come latte, carne o uova possono quindi profilarsi sul mercato dichiarando di rinunciare in larga misura a mangimi OGM. Dal canto loro, con l'acquisto o la rinuncia a prodotti derivati da animali allevati con mangimi OGM, i consumatori tedeschi possono decidere se sostenere o no la coltivazione e l'importazione di piante geneticamente modificate.

In Svizzera questo genere di menzione non riesce ad imporsi: il sistema va impostato meglio per creare la necessaria trasparenza nell'interesse dei consumatori.

Chiedo quindi al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:

1. Quali differenze sostanziali ritiene che vi siano tra le disposizioni svizzere (art. 7 cpv. 8 ODerrGM) e le nuove disposizioni tedesche?

2. In che misura la menzione "ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica" per i prodotti derivati da animali allevati senza mangimi geneticamente modificati pone problemi in sede d'applicazione dell'ordinanza? Come si deciderebbe oggi sull'ammissibilità di una dichiarazione?

3. Il Consiglio federale ritiene necessario modificare l'articolo 7 capoverso 8 ODerrGM in relazione ai prodotti derivati da animali allevati senza mangimi geneticamente modificati (impostazione più trasparente e attuabile, concretizzazione, applicazione) per premiare, come in Germania, quelli ottenuti senza ricorrere alla tecnologia genetica?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il disciplinamento tedesco in vigore finora sull'uso della menzione "ottenuto senza tecnologia genetica" (ai sensi della prima ordinanza concernente la modifica dell'ordinanza del 13 ottobre 1998 sulle derrate alimentari e gli additivi di nuovo tipo) combaciava sostanzialmente con l'analoga disposizione svizzera sull'etichettatura, contenuta nell'articolo 7 capoverso 8 dell'ordinanza del DFI concernente le derrate alimentari geneticamente modificate (ODerrGM; RS 817.022.51). Stando alle conoscenze attuali, le decisioni del Bundestag e del Bundesrat tedeschi, del 25 gennaio 2008 rispettivamente del 15 febbraio 2008 - relative alla quarta legge sulla modifica della legge sulla tecnologia genetica e sulla modifica dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli additivi di nuovo tipo - hanno portato a un cambiamento di rotta. Secondo il nuovo diritto tedesco, infatti, la menzione "ottenuto senza tecnologia genetica" continuerà a essere ammessa, anche se nel mangime per animali sono utilizzati additivi prodotti mediante organismi geneticamente modificati (OGM). Questa modifica ha dunque l'effetto di rendere meno severo il disciplinamento in vigore finora.

2. L'uso della menzione "ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica" per prodotti fabbricati senza l'impiego di OGM è disciplinato con chiarezza all'articolo 7 capoverso 8 ODerrGM. Tale menzione è ammessa se durante l'intero processo di fabbricazione del prodotto non sono stati impiegati coadiuvanti che sono OGM, che ne contengono o che sono stati ottenuti a partire da essi. Sono inclusi, in particolare, i mangimi e i relativi additivi, quali enzimi, amminoacidi o vitamine. Le autorità cantonali d'esecuzione prendono le loro decisioni basandosi su queste prescrizioni. Il Consiglio federale non è a conoscenza di problemi sorti nella loro interpretazione.

3. Le disposizioni vigenti sono trasparenti e facilmente applicabili nella prassi. Le autorità d'esecuzione dispongono degli strumenti necessari per sorvegliare il rispetto delle prescrizioni esistenti e, se del caso, per imporlo. Nel caso di una modifica delle disposizioni vigenti nel senso del modello tedesco, la protezione dall'inganno non potrebbe più essere garantita nella medesima misura. Il Consiglio federale ritiene pertanto che una tale modifica non sia necessaria.

Risposta del Consiglio federale.