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08.1033 · Interrogazione · 2008-05-28

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Stando a un articolo apparso recentemente nella stampa domenicale ("Sonntag AZ" dell'"Aargauer Zeitung"), la Confederazione disporrebbe di un piano segreto per far pressione sui salari nel settore della costruzione. Secondo tale articolo, la Confederazione si appresterebbe a introdurre una norma secondo la quale non varrebbero più le condizioni salariali e lavorative del luogo di lavoro bensì quelle della sede delle imprese. L'articolo cita l'esempio di un elettricista polacco che, se questa informazione corrisponde al vero, potrebbe in futuro lavorare in un cantiere della Confederazione ed essere retribuito secondo le condizioni salariali polacche e non più svizzere.

Questa informazione provoca grande incertezza tra gli imprenditori e i lavoratori in Svizzera che, a causa di una simile norma, potrebbero essere esposti a distorsioni della concorrenza e a disparità di trattamento inaccettabili.

Tenuto conto dei dibattiti sulla proroga degli accordi bilaterali in materia di libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE e sull'estensione di questi accordi a due nuovi Stati comunitari, il Consiglio federale è in grado di confermare l'attendibilità di queste informazioni e precisare le proprie intenzioni al riguardo?

Stellungnahme des Bundesrates

L'interrogazione si riferisce alla procedura di consultazione aperta il 30 maggio 2008 relativa alla revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici (AP LAPub). Attualmente nel quadro degli acquisti federali sono determinanti le disposizioni vigenti nel luogo della prestazione (art. 8 cpv. 1 lett. b della legge federale sugli acquisti pubblici; RS 172.056.1). Nell'avamprogetto il Consiglio federale propone di mantenere la cosiddetta prescrizione applicabile sul luogo della prestazione per gli offerenti senza sede o succursale in Svizzera (art. 25 cpv. 3 AP LAPub). Per luogo della prestazione si intende quello in cui la prestazione viene effettivamente fornita. Se un offerente estero distacca i propri lavoratori in Svizzera per eseguirvi dei lavori, il luogo della fornitura della prestazione è in Svizzera. Nel settore delle costruzioni il luogo della fornitura della prestazione è generalmente in Svizzera (cantiere).

Pertanto, proprio per salvaguardare le condizioni di lavoro e le disposizioni in materia di protezione del lavoro in Svizzera, il progetto di consultazione si attiene esplicitamente alla prescrizione applicabile sul luogo della prestazione. La totalità delle disposizioni e delle misure d'accompagnamento svizzere in materia di protezione del lavoro vale tuttora per i lavoratori stranieri.

Risposta del Consiglio federale.