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08.1046 · Interrogazione · 2008-06-11

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

L'Osservatorio svizzero per il diritto sull'asilo e sugli stranieri rileva il caso di un uomo di etnia albanese originario del Kosovo, titolare di un permesso B umanitario dal 2001 e giudice a latere presso il "tribunal des Prud'hommes" di Ginevra che, benché avesse superato, come sua moglie, un esame di francese organizzato dall'Ufficio ginevrino dell'integrazione e validato dall'Ufficio federale della migrazione, si è visto rifiutare dall'amministrazione federale la domanda di rilascio anticipato del permesso C. Le autorità cantonali avevano peraltro fornito un preavviso favorevole su tale domanda. Il richiedente adempiva infatti i criteri d'integrazione previsti dall'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa, ossia: il rispetto dell'ordinamento giuridico e dei valori della Costituzione, la conoscenza della lingua nazionale parlata (livello di riferimento europeo A2) e la volontà manifesta di partecipare alla vita economica e di acquisire una formazione. Come è possibile che l'Ufficio federale della migrazione abbia negato il rilascio del permesso C nonostante le autorità cantonali competenti avessero riconosciuto l'adempimento dei criteri da parte della persona in questione?

Stellungnahme des Bundesrates

L'articolo 34 capoverso 4 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr) sancisce che un permesso di domicilio può essere rilasciato dopo un soggiorno ininterrotto negli ultimi cinque anni sulla scorta di un permesso di dimora se lo straniero è ben integrato. L'articolo 62 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) completa l'articolo 34 capoverso 4 LStr precisando i criteri che permettono di rilasciare anticipatamente un permesso di domicilio. Infatti, secondo l'articolo 62 OASA un permesso di domicilio può essere rilasciato in caso di integrazione riuscita, segnatamente se lo straniero rispetta i principi dello Stato di diritto e i valori della Costituzione federale (cpv. 1 lett. a), se ha raggiunto nella lingua nazionale parlata nel luogo di residenza almeno il livello di riferimento A2 del quadro di riferimento europeo comune per le lingue del Consiglio d'Europa (in casi debitamente motivati si può tenere conto anche delle conoscenze di un'altra lingua nazionale, cpv. 1 lett. b) e manifesta la volontà di partecipare alla vita economica e di acquisire una formazione (cpv. 1 lett. c). Inoltre durante l'esame della domanda di rilascio anticipato del permesso di domicilio si tiene conto del grado d'integrazione dei membri della famiglia di età superiore a dodici anni (art. 62 cpv. 2 OASA).

Occorre anzitutto rilevare che si tratta di disposizioni potestative. L'Ufficio federale della migrazione (UFM) non è dunque tenuto a seguire il parere del servizio cantonale competente. È anzi autorizzato, e persino obbligato, a valutare con occhio critico i dossier trasmessi dai cantoni.

Nella fattispecie l'UFM è giunto alla conclusione che la famiglia in questione non adempiva i criteri legali per il rilascio anticipato di un permesso di domicilio. Queste persone restano tuttavia in possesso del loro permesso di dimora. L'UFM motiva il proprio parere con l'esigua integrazione professionale degli interessati (essi si trovano infatti da svariati anni in situazione precaria, senza un impiego fisso) e con la limitata conoscenza della lingua del cantone di dimora (anche se hanno raggiunto il livello minimo di conoscenza preteso, tale livello è da ritenere basso per persone che risiedono in Svizzera da rispettivamente 18 e 14 anni). La decisione dell'UFM è conforme al diritto. Occorre infine rilevare che gli interessati non hanno impugnato la decisione.

Risposta del Consiglio federale.