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08.1059 · Interrogazione · 2008-06-12

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Nel corso dei prossimi anni ci si dovrà attendere in Svizzera un aumento dell'immigrazione di grandi predatori come l'orso e il lupo come pure la nascita di cuccioli. La diffusione e la propagazione di queste specie implicherà un calo degli animali da preda a livello locale e regionale e si ripercuoterà sulla biodiversità.

In quanto specie sinantropiche, i grandi predatori sono in grado di colonizzare habitat persino nel cuore degli insediamenti e delle agglomerazioni urbane. La presenza dei grandi predatori provoca danni considerevoli in molte località e la popolazione è sempre meno tollerante nei loro confronti. L'atteggiamento della popolazione può essere migliorato regolando le popolazioni dei grandi predatori, in alcuni casi persino con l'abbattimento.

Tuttavia, per quanto riguarda le soluzioni volte a risolvere questo problema sussistono alcune incertezze. Infatti, non è chiaro quali siano gli obiettivi che la Svizzera intende cogliere nell'ambito dell'insediamento dei grandi predatori. Esistono anche degli interrogativi sull'interpretazione delle leggi federali vigenti e degli accordi internazionali ratificati dalla Svizzera (Convenzione di Berna, Convenzione sulla biodiversità).

Una perizia legale commissionata recentemente dall'associazione Caccia Svizzera giunge alla conclusione che il concetto di "danni causati dalla selvaggina" va inteso in senso stretto e che include gli svantaggi in termini economici, le perdite economiche o i danni giuridici che una specie protetta causa per l'eccessivo sfruttamento del proprio ambiente di vita alla biodiversità o a beni per i quali sussistono interessi economici. Quest'ultimi comprendono in uguale misura interessi economici nei confronti di animali da reddito e di animali selvatici. In caso di conflitti di interessi tra la salvaguardia di specie in pericolo e il loro adeguato sfruttamento o la prevenzione di danni, la legge sulla caccia stabilisce che è possibile provvedere alla regolazione di singoli animali e delle popolazioni di animali protetti.

1. Il Consiglio federale condivide il parere secondo cui il concetto di "danni causati dalla fauna selvatica" include sia i danni causati agli animali da reddito sia le ripercussioni sull'economia venatoria?

2. Il Consiglio federale condivide l'affermazione secondo cui la legge sulla caccia (LCP) contiene i necessari fondamenti giuridici per la regolazione completa dei grandi predatori?

3. Il governo è disposto a emanare nel quadro di un'ordinanza delle prescrizioni più dettagliate sulla regolazione dei grandi predatori?

4. Quali sono le misure che il Consiglio federale intende adottare per coordinare la gestione dei grandi predatori nel territorio alpino?

Stellungnahme des Bundesrates

Il ritorno nel paesaggio rurale dell'Europa centrale di grandi predatori come la lince, il lupo e l'orso costituisce un arricchimento per la biodiversità indigena e rappresenta pertanto uno sviluppo che deve essere ulteriormente sostenuto dal punto di vista della protezione della natura e delle specie. Che i grandi predatori rappresentino una minaccia per la varietà degli animali da preda favorendo l'estinzione di alcune specie è un'affermazione che non ha trovato ancora alcun riscontro nella realtà. Tuttavia, la predazione da parte di popolazioni di linci e di lupi affermate e dalla consistenza numerica piuttosto elevata può comportare a livello regionale un calo della presenza di camosci e caprioli. È pertanto necessario che la politica gestisca in modo differenziato il rapporto con i grandi predatori tenendo conto della situazione e della rispettiva fase di reintroduzione. Il primo capitolo della Strategia lupo Svizzera, modificata nel 2008, illustra le possibili soluzioni tecniche e sociopolitiche proposte dalla Confederazione. Quest'ultima sta attualmente esaminando le condizioni quadro legali che dovranno permetterle di effettuare gli interventi necessari per regolare le popolazioni di una specie protetta nella fase della sua diffusione nel territorio con normale attività riproduttiva.

1. L'entrata in vigore nel 2004 della Strategia lince Svizzera, elaborata dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), ha reso controversa l'interpretazione del concetto di "danni causati dalla fauna selvatica" contemplato nella legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCP). Sulla base dei risultati di una perizia legale, l'associazione Pro natura ha espresso dei dubbi sulla costituzionalità della regolazione di popolazioni numericamente importanti di linci indotta dal forte calo dei prelievi venatori. Per contro, una perizia legale commissionata dall'associazione venatoria Caccia Svizzera ha stabilito che il concetto summenzionato può essere inteso in senso ampio e che la diminuzione dei prelievi venatori e ittici rappresenta per i cantoni un "danno" ai sensi della LCP. Una terza perizia legale, commissionata dall'UFAM in seguito alla discrepanza fondamentale dei risultati delle prime due, è giunta alla conclusione che la LCP permette un'interpretazione ampia del concetto di "danni causati dalla fauna selvatica".

2. La lince, il lupo e l'orso godono di un elevato grado di protezione secondo il diritto nazionale e internazionale. Il livello di protezione accordato a queste specie impedisce una "regolazione complessiva" analoga a quella prevista dal diritto sulla caccia per le specie considerate "cacciabili". Se il continuo aumento delle popolazioni dei grandi predatori o la loro elevata consistenza numerica si ripercuote sulla conservazione della biodiversità nel suo complesso o crea notevoli danni alla fauna selvatica, è possibile eseguire, a determinate condizioni, degli interventi di regolazione delle specie di mammiferi e di uccelli protette. La regolazione mediante abbattimento deve tuttavia essere presa in considerazione come ultima ratio. Occorre dare la priorità alla prevenzione dei danni o al trasferimento dei grandi predatori in habitat poco antropizzati ma ideali.

3. In seguito alle discussioni politiche suscitate dal ritorno dei grandi predatori nel paesaggio rurale svizzero, una protezione totale della lince, del lupo o dell'orso basata unicamente sulla capacità ecologica dello spazio vitale e insensibile alle preoccupazioni della popolazione particolarmente interessata non è opportuna a lungo termine. Per tale motivo, il capo del DATEC ha incaricato l'UFAM di valutare la necessità di una revisione della legislazione sulla caccia (legge e/o ordinanza sulla caccia) e di esaminare le possibilità che tale revisione offre. Al termine di tale valutazione, il Consiglio federale deciderà se avviare la procedura di revisione.

4. E indispensabile che i programmi di monitoraggio e di gestione vengano discussi tra Paesi confinanti. Per quanto riguarda lo scambio di informazioni tecniche, l'UFAM è in stretto contatto con i servizi competenti dei Paesi limitrofi. Gli accordi politici sono invece disciplinati da convenzioni internazionali, segnatamente dalla Convenzione di Berna.

Risposta del Consiglio federale.