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08.1061 · Interrogazione · 2008-06-13

Dipartimento degli affari esteri

Liquidato

Wortlaut

Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande sullo stato della politica dell'infanzia e della gioventù:

1. A che punto si trova l'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo che la Svizzera ha ratificato nel 1997? Quando saranno presentati il secondo e il terzo rapporto statale sulle misure adottate dalla Svizzera in applicazione della convenzione?

2. Quali sono le rimanenti riserve svizzere alla convenzione e quando saranno ritirate?

3. Quando sarà disponibile il rapporto del Consiglio federale sulla strategia per una politica svizzera dell'infanzia e della gioventù previsto per aprile 2008 in seguito al postulato Janiak 00.3469?

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo è il soggetto principale dei rapporti statali che devono essere consegnati regolarmente al comitato dei diritti del fanciullo delle Nazioni Unite. Il prossimo rapporto della Svizzera illustrerà quindi i progressi, le lacune e le difficoltà incontrati nel settore dei diritti del fanciullo.

Alla seconda parte di questa domanda, la consigliera federale Calmy-Rey ha già risposto recentemente in occasione dell'ora delle domande del 2 giugno 2008. Con riferimento all'interrogazione Tschümperlin 08.5126, "Rapporti statali per l'ONU concernenti la Convenzione sui diritti del fanciullo" (soltanto in francese e tedesco), ha dichiarato che il secondo e il terzo rapporto statale sull'attuazione della convenzione, riuniti in un solo documento, sono attualmente in corso di redazione e saranno verosimilmente disponibili a inizio 2009.

2. Dopo la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, sono potute essere ritirate la riserva concernente l'articolo 5 (autorità parentale) e quella concernente l'articolo 7 (diritto di acquisire la cittadinanza svizzera). Sono state ritirate anche la riserva riguardante la liberazione definitiva dalle spese per l'assistenza di un interprete e la riserva concernente il diritto di impugnare una decisione dinanzi a un'autorità superiore.

Invece sussistono le riserve riguardanti l'articolo 10 (ricongiungimento familiare), l'articolo 37 lettera c (separazione tra fanciulli e adulti nel quadro della privazione di libertà) e l'articolo 40 (due riserve), l'una relativa al diritto incondizionato a un'assistenza legale e l'altra inerente alla garanzia della separazione delle organizzazioni e delle persone in seno alle autorità istruttorie e alle autorità giudicanti.

Il Consiglio federale ha dichiarato nel suo parere sulla mozione Teuscher 02.3194, "Protezione del fanciullo. Soppressione delle riserve" (soltanto in francese e tedesco), che la separazione delle organizzazioni e delle persone in seno alle autorità istruttorie e alle autorità giudicanti è estranea alla tradizione del diritto svizzero.

Inoltre, nella sua risposta all'interpellanza Leuenberger-Genève 07.3127, "Articolo 37 lettera c della Convenzione sui diritti del fanciullo. Ritiro della riserva", il Consiglio federale ha già avuto modo di esprimere la sua posizione in merito a questa riserva alla convenzione. In proposito, ha rilevato che l'articolo 48 della legge federale sul diritto penale minorile concede ai cantoni un termine transitorio decennale per predisporre le strutture necessarie.

Per quanto concerne la garanzia del diritto incondizionato a un'assistenza legale, il Consiglio federale ha osservato nel messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare, nonché una legge federale sul diritto penale minorile "che la Svizzera continuerà ad interpretare l'articolo 40 paragrafo 2 lettera b ii) della convenzione non come obbligo di designare un difensore d'ufficio in tutti i casi, bensì soltanto in quelli della difesa necessaria" (FF 1999 1950).

Infine, la nuova legge federale sugli stranieri (LStr; RS 142.20) non vieta più il ricongiungimento familiare al detentore di un permesso di soggiorno di durata limitata (art. 45 LStr). A determinate condizioni, la legge permette il ricongiungimento familiare anche alle persone ammesse provvisoriamente (art. 85 LStr). Invece, la legge sull'asilo (RS 142.31) non prevede il ricongiungimento familiare per i richiedenti d'asilo.

Per questi motivi, non è per il momento possibile ritirare le quattro riserve.

3. È disponibile una bozza di rapporto. Il rapporto sarà probabilmente presentato al Consiglio federale a inizio settembre 2008.

Risposta del Consiglio federale.