Lexipedia

08.1078 · Interrogazione · 2008-09-17

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Lo sorso mese di agosto il Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione razziale (CERD) ha esaminato l'ultimo rapporto periodico della Svizzera, che fa seguito a quelli presentati nel 1998 e nel 2002. Questo rapporto rileva con soddisfazione l'apertura del fondo progetti per i diritti umani e l'antirazzismo, l'istituzione del Servizio per la lotta al razzismo e l'introduzione di moduli sull'etica e sui diritti umani nella formazione degli agenti di polizia. D'altro canto richiama l'attenzione su numerose lacune da colmare: l'assenza nella legislazione svizzera di una definizione di discriminazione razziale conforme a quella della convenzione; le incoerenze nell'attuazione della convenzione, soprattutto a livello di disciplinamenti cantonali e comunali; la mancanza di campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica per combattere i pregiudizi nei confronti delle minoranze etniche; la negazione del diritto di sposarsi e del diritto al ricongiungimento famigliare alle persone originarie di Stati non appartenenti all'UE o all'AELS; il crescente numero di dichiarazioni relative a casi di ricorso alla forza sproporzionato da parte della polizia, soprattutto nei confronti delle persone di origine africana; le discriminazioni nel campo dell'alloggio e dell'educazione nei confronti dei nomadi. L'anno prossimo la Svizzera dovrà informare il CERD sulle misure intraprese per dare seguito alle sue raccomandazioni. Quali misure intende intraprendere il Consiglio federale?

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale considera i rapporti presentati periodicamente al Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione razziale (CERD) uno strumento adeguato per monitorare e valutare l'attuazione della Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale. Il collegio governativo ha preso conoscenza con interesse delle raccomandazioni del CERD che sono state divulgate in pubblicazioni e newsletter e rese disponibili in diversi siti Internet dell'amministrazione federale (Direzione del diritto internazionale pubblico, Servizio per la lotta al razzismo e Commissione federale contro il razzismo).

Per verificare l'attuazione delle raccomandazioni e adottare le eventuali misure del caso, la Direzione del diritto internazionale pubblico e il Servizio per la lotta al razzismo elaborano una strategia d'attuazione con i servizi federali e gli organi cantonali coinvolti. In questo modo si vuole garantire un approccio ad ampio raggio e differenziato che tenga conto dell'importanza e delle varie sfaccettature del tema, nonché dei vari attori istituzionali. Nella strategia d'attuazione saranno anche fissate le modalità di elaborazione del rapporto in merito alle raccomandazioni sulle quali il CERD desidera ottenere informazioni dalla Svizzera entro un anno.

Sulle singole raccomandazioni menzionate nell'interrogazione va detto quanto segue:

1. Definizione di discriminazione razziale:

Sotto il profilo del diritto penale la legislazione svizzera soddisfa quanto richiesto dalla convenzione anche senza una definizione precisa di discriminazione razziale.

La norma penale contro la discriminazione razziale va perfino oltre gli impegni sanciti dalla convenzione: l'articolo 261bis del Codice penale fornisce una definizione più ampia dei gruppi/tratti identitari protetti (cpv. 1), dichiara punibili la negazione di un genocidio o di crimini contro l'umanità (seconda metà del cpv. 4) e il rifiuto di fornire un servizio (cpv. 5) e stabilisce che questi reati sono perseguiti d'ufficio (cpv. 6).

Nel 2005 il Parlamento ha accolto la mozione della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale 04.3224 che chiede al Consiglio federale di sottoporre al Parlamento un progetto legislativo per punire l'uso in pubblico di simboli di movimenti estremisti che inneggiano alla violenza e al razzismo. I relativi lavori sono ancora in corso.

2. Campagne di sensibilizzazione:

Le campagne di sensibilizzazione sono promosse dalle organizzazioni non governative con il sostegno finanziario del Servizio per la lotta al razzismo e, a livello locale, dalle autorità di numerosi comuni e cantoni.

3. Matrimonio e ricongiungimento famigliare:

Il diritto al matrimonio è sancito dalla Costituzione federale (art. 14). Nelle disposizioni legali (le condizioni per contrarre il matrimonio secondo gli art. 94ss. CC) non è fatta una distinzione tra coniugi svizzeri e stranieri.

Il ricongiungimento di coniugi stranieri è disciplinato nella legge sugli stranieri e nell'accordo sulla libera circolazione delle persone. I coniugi stranieri di cittadini svizzeri (art. 42 LStr) e di stranieri titolari del permesso di domicilio (art. 43 LStr) hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se sono in possesso di un permesso di dimora duraturo rilasciato loro da uno Stato con cui la Svizzera ha concluso un accordo di libera circolazione delle persone. Sono fatti salvi i casi di abuso. Nel dibattito parlamentare sulla legge sugli stranieri del 2005 il legislatore ha rinunciato a estendere questo diritto al coniuge di uno straniero titolare di un permesso di dimora (art. 44 LStr). In questo caso le autorità cantonali concedono regolarmente il permesso se sono adempiute determinate condizioni legali (art. 44 LStr; coabitazione, abitazione conforme ai bisogni, nessun aiuto sociale). Il Consiglio federale non ritiene necessario intervenire in questo settore.

4. Polizia:

Sono state adottate diverse misure che hanno contribuito a migliorare e che rafforzeranno ulteriormente in futuro la tutela da prevaricazioni della polizia:

- la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia ha emanato direttive sul rimpatrio coatto in aereo;

- la Confederazione ha emanato il 20 marzo 2008 la legge federale sull'impiego della coercizione e delle misure di polizia nell'ambito di competenza della Confederazione (FF 2006 2357);

- diversi cantoni e città hanno istituito servizi di consulenza e di difesa civica indipendenti;

- sempre più corpi di polizia cantonali e comunali offrono corsi di formazione e perfezionamento mirati a professionalizzare gli interventi degli agenti anche sotto stress in situazioni che possono dare adito a discriminazioni e altre prevaricazioni. Questi corsi sperimentali sono elaborati in collaborazione con la Commissione federale contro il razzismo e realizzati con l'accompagnamento di specialisti. Nel 2010 è previsto un bilancio delle esperienze acquisite in vista dell'inserimento definitivo dei corsi nei programmi di formazione e perfezionamento professionale.

5. Nomadi:

- Aree di sosta e di transito: nuove prospettive per sopperire alla carenza di aree di sosta e di transito si aprono soprattutto grazie alla riforma Esercito XXI e al piano relativo agli stazionamenti dell'esercito. Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) è pronto a vendere ai cantoni e ai comuni oggetti immobiliari in eccesso che potrebbero essere convertiti in aree di sosta e di transito per i nomadi. Nelle conclusioni del suo rapporto del 18 ottobre 2006 il Consiglio federale ha esplicitamente incaricato il DDPS di richiamare l'attenzione dei cantoni sui terreni disponibili che potrebbero entrare in considerazione per realizzare queste aree.

- Educazione: i figli di nomadi di nazionalità svizzera che trascorrono l'inverno in un'area di sosta o in un appartamento frequentano la scuola del posto. Durante i mesi estivi i nomadi si spostano, ma i bambini restano in stretto contatto con la loro scuola, ricevono il materiale didattico e spediscono i compiti ai loro maestri.

Risposta del Consiglio federale.