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08.1082 · Interrogazione urgente · 2008-09-18

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Le nuove, più elevate tariffe dell'energia elettrica, che graveranno notevolmente non solo sulle economie domestiche (in particolare sulle famiglie a basso reddito), ma anche sulle piccole e medie imprese, hanno sollevato un'ondata di critiche in tutto il Paese. Anche se i principali fattori dell'attuale evoluzione dei prezzi (aumento dei costi dell'energia sui mercati internazionali, rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energie rinnovabili, requisiti più severi per la nuova società di rete a garanzia della sicurezza di approvvigionamento) sono di per sé comprensibili, è lecito interrogarsi su una serie di altri fattori quali ad esempio i costi di rete e l'eventuale necessità di adottare correttivi a livello legislativo.

Alla luce di queste considerazioni, si invita il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1.1 È vero che la valutazione della rete, su cui si basano i costi della rete di trasmissione, è stata effettuata (come previsto dalle pertinenti disposizioni legali) sulla scorta dei valori di acquisto e degli interessi fissati, ma che tale valutazione è avvenuta senza tenere conto del valore contabile, ossia non prendendo in considerazione gli ammortamenti già pagati in passato?

1.2 In caso di risposta affermativa: questo dato di fatto non provoca un raddoppio dei costi a carico dei consumatori, visto che sugli ammortamenti già pagati in passato, compresi nelle tariffe dell'elettricità, vengono riscossi nuovi tributi?

1.3 Quali misure ritiene necessario adottare il Consiglio federale per far fronte a questa problematica, garantendo in futuro un sistema di calcolo adeguato, che eviti ai consumatori di pagare più volte i costi di rete?

2. Il Consiglio federale condivide l'opinione di alcune associazioni economiche secondo cui le aziende elettriche, in virtù della legge sull'approvvigionamento elettrico, beneficerebbero di ampie garanzie in materia di costi e di guadagni inerenti ai mezzi propri? È anch'esso del parere che questi fattori siano determinanti per gli attuali aumenti tariffari? Come valuta la necessità di apportare i necessari correttivi nel quadro di una revisione di legge?

Stellungnahme des Bundesrates

1.1 La legislazione sull'approvvigionamento elettrico consente una valutazione degli impianti in base al valore residuo contabile d'acquisto (art. 15 LAEl; art. 13 cpv. 3 OAEl; messaggio concernente la modifica della legge sugli impianti elettrici e la legge sull'approvvigionamento elettrico, FF 2005, pag. 1490). Questa regola risale al dibattito parlamentare relativo alla legge sul mercato dell'energia elettrica. Allora, il settore dell'energia elettrica chiedeva una valutazione sulla base del più elevato valore a nuovo di sostituzione, cui si contrapponeva la richiesta di una valutazione in base al valore contabile. La valutazione in base al valore residuo contabile d'acquisto è un compromesso che è stato ripreso nella legislazione sull'approvvigionamento elettrico.

1.2 Non lo si può escludere. Occorre tuttavia ribadire che non è assolutamente obbligatorio rivalutare gli impianti già ammortizzati. La legge definisce semplicemente un tetto massimo (nell'art. 15 cpv. 3 LAEl si dice "al massimo"). Oltre l'80 per cento delle aziende elettriche appartengono ai cantoni, alle città e ai comuni. Nell'interesse del servizio pubblico, essi hanno la possibilità di rinunciare ad effettuare inutili ammortamenti supplementari e a ripercuoterli sul corrispettivo per l'utilizzazione della rete.

L'esame degli ammortamenti effettuati è di competenza della Commissione federale dell'energia elettrica (Elcom). Dopo aver sentito, come previsto dalla legge, il parere del sorvegliante dei prezzi, essa deciderà quali ammortamenti sono contrari alla legge e quali no. Il DATEC, inoltre, ha già svolto colloqui con i rappresentanti delle aziende elettriche, dei cantoni e dei comuni invitandoli a far revocare gli ammortamenti effettuati nel quadro del margine di manovra concesso dal diritto e i relativi aumenti tariffari.

Entro la fine del 2008, il Consiglio federale deciderà se adottare provvedimenti a livello federale.

1.3 A questo riguardo, è chiamata in causa in primo luogo l'Elcom. Essa ha la competenza di opporsi a rivalutazioni non conformi alla legge. Se dovesse emergere che numerose aziende elettriche, nei limiti del margine di manovra loro concesso, hanno rivalutato le reti allo scopo di ottimizzare gli utili e se i colloqui non daranno i frutti sperati, dovrà essere seriamente esaminata la possibilità di procedere a una modifica della legge e dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico.

2. Il Consiglio federale è dell'opinione che il tasso d'interesse fissato nell'articolo 13 capoverso 3 lettera b dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico indennizzi adeguatamente i rischi assunti da chi mette a disposizione i capitali per i necessari investimenti nella rete. Nel fissare il tasso d'interesse, il Consiglio federale ha tenuto conto di due aspetti: da un lato il tasso d'interesse deve essere sufficientemente elevato da indurre gli investitori a investire nella rete, e quindi a garantire la sicurezza di approvvigionamento. D'altro canto, deve essere sufficientemente basso da impedire guadagni ingiustificati. Al momento attuale, il Consiglio federale non rileva indizi che lascino supporre che il tasso d'interesse scelto non tenga correttamente conto di questi due obiettivi. Nel quadro dell'eventuale revisione dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico di cui al punto 1.3, questo tasso d'interesse potrebbe tuttavia essere fatto oggetto di una verifica.

Risposta del Consiglio federale.