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08.1094 · Interrogazione · 2008-10-01

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

La versione rivista dell'ordinanza sul materiale bellico (OMB) prevede che, in ottemperanza all'articolo 20 OMB, non sia concessa l'autorizzazione di concludere affari con l'estero nel caso in cui il Paese destinatario si trovi "coinvolto in un conflitto interno o internazionale". Secondo la definizione riconosciuta del termine "conflitto armato" contenuta nel diritto internazionale, molti dei principali Paesi a cui la Svizzera destina il proprio materiale bellico è coinvolto in un simile conflitto.

1. Cosa intende il Consiglio federale per "conflitto armato interno o internazionale"?

2. Considera applicabile la definizione fornita da Jean Pictet nel suo commento all'intero articolo 2 capoverso 1 delle Convenzioni di Ginevra (Les Conventions de Genève du 12 août 1949: commentaire de Jean S. Pictet; Comité international de la Croix-Rouge, 1952; p. 34, 1er paragraphe) alla versione rivista dell'OMB?

3. Considera esaustiva la lista di sanzioni emanata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU, relativa ai Paesi che sono coinvolti in un conflitto armato, alla quale la consigliera federale Doris Leuthard ha fatto riferimento in occasione della conferenza stampa del 27 agosto 2008? In caso affermativo, come giustifica questa contraddizione con l'attuale interpretazione del termine "conflitto armato", che si discosta dalla situazione reale e non dalla valutazione di un organo internazionale?

4. Ritiene forse il Consiglio federale che il conflitto in Afghanistan non possa essere definito armato o che gli Stati Uniti e altri paesi membri delle forze di coalizione non siano coinvolti in questo conflitto, in contrapposizione al giudizio della Corte suprema degli Stati Uniti del 29 giugno 2006 nel caso Hamdan vs Rumsfeld?

5. Ritiene forse il Consiglio federale che l'Iraq non sia interessato da un conflitto armato o che gli Stati Uniti e gli altri Paesi membri delle forze di coalizione non siano coinvolti in questo conflitto, in contrapposizione all'analisi condotta dal comitato internazionale della Croce Rossa sullo status giuridico del conflitto in Iraq?

6. Ritiene forse che, con l'entrata in vigore della versione rivista dell'OMB, si potrà continuare a concedere autorizzazioni all'esportazione verso gli Stati Uniti o verso altri Paesi membri delle forze di coalizione presenti in Iraq o in Afghanistan?

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. Il Consiglio federale non è tenuto a giudicare in maniera astratta se una data situazione debba essere definita conflitto armato internazionale o interno ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 lettera a dell'ordinanza sul materiale bellico (nOMB). Per la valutazione di tali questioni si rimanda al contenuto, alla prassi e alla dottrina degli accordi dell'Aia e di Ginevra, ai protocolli aggiuntivi e alle interpretazioni applicate in particolare dai tribunali internazionali (tra cui la Corte internazionale di giustizia, la Corte penale internazionale, il Tribunale penale internazionale per la ex-Jugoslavia). Tuttavia il Consiglio federale si trova a decidere nel singolo caso concreto se si debba impedire l'esportazione di materiale bellico, in quanto essa violerebbe il diritto internazionale, i principi della politica estera svizzera e gli impegni internazionali da essa contratti (art. 22 della legge sul materiale bellico); si presume che un'esportazione violerebbe in particolare gli obblighi derivanti dal diritto alla neutralità, a cui la Svizzera si è votata, se il Paese di destinazione fosse coinvolto in un conflitto armato internazionale, ma anche in questo caso la decisione dipenderebbe dall'intensità e dalla continuità degli scontri. Le forniture di materiale bellico legale destinate a Paesi coinvolti in missioni approvate dal Consiglio di sicurezza dell'ONU o autorizzate sulla base del capitolo VII della Carta dell'ONU continuano ad essere acconsentite, poiché le sanzioni militari decise dall'ONU dal punto di vista degli obblighi del diritto alla neutralità non sono paragonabili a un conflitto bellico, bensì costituiscono le basi legali con cui il Consiglio di sicurezza applica le decisioni prese a nome della comunità internazionale per il ripristino della pace e della sicurezza internazionale. Ne consegue che il motivo di rifiuto conforme all'articolo 5 capoverso 2 lettera a nOMB non si rifà direttamente all'applicabilità delle Convenzioni di Ginevra, ma si ispira piuttosto alla definizione di conflitto contemplata dal diritto di neutralità.

3. Nei confronti di Paesi coinvolti in un conflitto armato interno o internazionale l'ONU impone normalmente un embargo sulle armi. In questi casi, tuttavia, l'articolo 25 della legge sul materiale bellico (misure coercitive di cui alla legge sugli embarghi) esclude l'autorizzazione all'esportazione di materiale militare. Il Consiglio federale, dunque, non limita l'applicabilità del criterio citato nell'articolo 5 capoverso 2 lettera a nOMB agli Stati già colpiti da sanzioni ONU.

4. Nel caso dell'Afghanistan, la risoluzione n° 1386 del 20 dicembre 2001 adottata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU ha autorizzato il dispiegamento della forza di sicurezza internazionale (ISAF). Il mandato dell'ONU è stato prorogato a più riprese, l'ultima con la risoluzione n° 1833 del 20 settembre 2008. Anche l'operazione "Enduring Freedom", condotta al di fuori del quadro di competenza dell'ISAF ma con l'accordo dell'Afghanistan, non può essere definita un caso di conflitto internazionale. Anche in futuro le missioni militari basate su risoluzioni relative al Consiglio di sicurezza dell'ONU non saranno considerate contrarie all'autorizzazione.

5. Con la risoluzione n° 1511 del 16 ottobre 2003 il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha autorizzato la nascita di un contingente di truppe internazionali sotto una guida comune, al fine di adottare ogni misura necessaria per mantenere sicurezza e stabilità in Iraq (numero 13). Tale risoluzione prevede che gli Stati mettano a disposizione anche forze militari (numero 14). Poiché l'attuale missione che vede gli USA e altri Paesi schierati in Iraq poggia su un mandato dell'ONU, l'esportazione di materiale bellico verso questi paesi continuerà ad essere autorizzata.

6. Fintanto che le missioni in Iraq e in Afghanistan che coinvolgono gli Stati Uniti e altri Paesi si fonderanno sulle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU o avverranno con l'accordo dello Stato interessato, anche con l'entrata in vigore della versione rivista dell'OMB non saranno apportate modifiche alla prassi di autorizzazione. Infatti non si spiegherebbe il motivo per cui la Svizzera dovrebbe punire con un embargo sugli armamenti gli Stati coinvolti in missioni di pace autorizzate dai mandati del Consiglio di sicurezza dell'ONU. E, ovviamente, le missioni di pace sono insediate nelle zone a rischio di conflitto.

Risposta del Consiglio federale.