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08.1098 · Interrogazione · 2008-10-02

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

La Conferenza fiscale svizzera (CFS) ha rielaborato e deciso di introdurre dal 1° gennaio 2009 le istruzioni concernenti la valutazione dei titoli non quotati ai fini dell'imposta sulla sostanza. In base alle stime dell'Associazione delle società anonime private le nuove istruzioni comporteranno una triplicazione dell'imposta sulla sostanza per i titolari di PMI.

1. Il Consiglio federale è consapevole che le nuove istruzioni concernenti la valutazione dei titoli non quotati ai fini dell'imposta sulla sostanza implicheranno un aumento della pressione fiscale per la maggior parte delle PMI?

2. È consapevole che un simile progetto è in stridente contrasto con la politica perseguita dal governo (cfr. in particolare il rapporto sugli obiettivi del Consiglio federale 2008 tra cui vi è il rafforzamento dell'attrattiva del sistema fiscale)?

3. Il Consiglio federale ha sfruttato tutti gli strumenti a sua disposizione - test di compatibilità PMI, Forum PMI, analisi d'impatto della regolamentazione - per valutare l'impatto sulle PMI delle istruzioni concernenti la valutazione dei titoli non quotati ai fini dell'imposta sulla sostanza?

4. Il Consiglio federale è a conoscenza che la CFS, composta di impiegati delle amministrazioni cantonali delle contribuzioni, ha elaborato autonomamente le nuove istruzioni decidendo anche la data della loro introduzione? Come giudica il Consiglio federale questo procedimento unilaterale? Non è in completa contraddizione col nostro ordinamento giuridico, secondo cui le decisioni sono prese dalle istanze politiche e in seguito applicate dall'amministrazione?

Stellungnahme des Bundesrates

Per quanto riguarda le istruzioni in questione si tratta di un'esigenza cantonale allo scopo di valutare determinati attivi in modo da stabilire l'imposta sulla sostanza, peraltro riscossa solo dai cantoni.

L'articolo 14 della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni recita che la sostanza è stimata al suo valore venale e che il valore reddituale può essere preso in considerazione in modo appropriato. La competenza per l'attuazione di questa disposizione spetta ai cantoni e in particolare ai loro organi politici. La Conferenza fiscale svizzera (CFS), che esiste dal 1919, è un organo della Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDCF) ed è guidata dai direttori delle amministrazioni cantonali delle contribuzioni. I membri della CFS devono rendere conto ai loro direttori delle finanze e alla CDCF, ma non al Consiglio federale.

A più riprese in passato il Consiglio federale ha sottolineato l'importanza dell'autonomia accordata ai cantoni, affinché possano definire essi stessi il loro fabbisogno finanziario per la copertura delle loro uscite. Nemmeno in futuro il governo si immischierà direttamente nelle finanze cantonali.

Del resto il Consiglio federale evidenzia di aver ricevuto una lettera della CFS quale reazione alla presente interpellanza. Giustamente la CFS ribadisce nella sua lettera che, prima della loro approvazione, le istruzioni sono state discusse con rappresentanti dell'Associazione delle società anonime private e che le loro richieste sono state prese in considerazione.

Il Forum PMI analizzerà tali istruzioni nelle prossime settimane.

Per questi motivi il Consiglio federale non è in grado di rispondere in dettaglio alle questioni sollevate dall'autore dell'interpellanza, ma si può limitare a porle nel giusto contesto.

Risposta del Consiglio federale.