Lexipedia

08.1099 · Interrogazione · 2008-10-02

Cancelleria federale

Liquidato

Wortlaut

Può succedere che cittadini dalla doppia nazionalità, appassionati di politica, si candidino in elezioni cantonali, regionali o federali nei due Stati di cui hanno il passaporto e vengano poi eletti nei due Parlamenti. Una simile situazione può rivelarsi problematica, poiché potrebbero insorgere conflitti d'interesse al momento delle deliberazioni.

Il cumulo dei due mandati può inoltre compromettere la qualità del lavoro del deputato, il quale può dover affrontare numerosi temi tecnici nei due diversi sistemi giuridici.

Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alla domanda seguente:

Quanti cittadini dalla doppia nazionalità sono membri di due Parlamenti in Paesi diversi?

Stellungnahme des Bundesrates

Non siamo a conoscenza di quanti cittadini dalla doppia nazionalità siano membri di due Parlamenti in Paesi diversi, fatto per il quale è necessario che siano adempiute le condizioni seguenti:

1. possedere la doppia cittadinanza;

2. per i cittadini domiciliati al di fuori dei confini nazionali, avere almeno il diritto di essere eletti.

Nemmeno l'Unione interparlamentare (organizzazione istituita nel 1889, che ha sede a Ginevra e riunisce i rappresentanti dei Parlamenti di 154 Stati sovrani) dispone di questi dati. Allestire un elenco di tutti i casi non sarebbe possibile con un onere ragionevole poiché per i 189 Stati dotati di un Parlamento dei 195 riconosciuti come sovrani esistenti al mondo si dovrebbero esaminare oltre 34 000 deputati. Inoltre in 71 Paesi il Parlamento è composto di due Camere, che soltanto in pochissimi casi sono parificate come in Svizzera; spesso la seconda Camera ha funzioni limitate, talvolta soltanto rappresentative, per cui i conflitti di interessi potrebbero essere rilevati soltanto facendo un confronto concreto tra due Stati. Le seconde Camere contano altri 6000 deputati. E rimarrebbero ancora da considerare i Parlamenti degli Stati federati, che dispongono di importanti competenze codecisionali perlomeno nei 22 Stati federali attualmente dichiarati nel mondo; soltanto in questi Stati federali vi sono oltre 400 Parlamenti degli Stati federati, oltre naturalmente ai Parlamenti regionali. Soltanto a livello nazionale le elezioni per il rinnovo integrale dei Parlamenti si tengono in media ogni 14 giorni; una banca dati dovrebbe pertanto essere aggiornata continuamente.

Procedere a una rilevazione senza considerare in dettaglio le particolarità istituzionali dei diversi Stati non consentirebbe di ottenere dati esaurienti: una dozzina dei 195 Stati sovrani del mondo hanno capi di Stato stranieri. I problemi di trascrizione da una lingua all'altra a causa dei caratteri diversi impedirebbero di giungere a un risultato univoco a livello internazionale. Alcuni politici di spicco hanno inoltre cambiato il loro nome quando sono immigrati in Israele. I confronti tra le banche dati, sempre se possibili, potrebbero fornire al massimo informazioni frammentarie.

Alcuni politici con doppia cittadinanza (Henry Kissinger, Zbigniew Brzezinski, Madeleine Albright, Abdala Bucaràm, Alberto Fujimori, Sonja Gandhi-Maino, Ralf Dahrendorf o Karel Schwarzenberg) hanno intrapreso recentemente carriere politiche a livello nazionale. Tra di loro soltanto Dahrendorf è stato deputato (successivamente) al Parlamento di due diversi Stati sovrani.

Anche in Svizzera politici ad esempio di origine tedesca e appartenenti a partiti diversi hanno fatto carriera a livello federale: Karl Hoffmann (1820-1895, PLR, consigliere agli Stati dal 1873 al 1890, che nel 1881 rifiutò l'elezione al Consiglio federale), Herman Greulich (1842-1925, PS, consigliere nazionale dal 1902 al 1905 e dal 1908 al 1925), il "Königsmacher" Heinrich Walther (1862-1954, partito cattolico-conservatore, consigliere nazionale dal 1908 al 1943). Anche negli ultimi 35 anni diversi politici naturalizzati sono stati deputati al Consiglio nazionale come membri di gruppi diversi.

La Svizzera ha da sempre ammesso la doppia cittadinanza degli svizzeri all'estero che acquisivano la nazionalità del Paese di residenza. Nel XIX° e nel XX° secolo l'obiettivo primario del costituente è stato, da un lato, quello di emanare disposizioni in materia di cittadinanza tali da impedire nuovi casi di apolidia e, dall'altro, di evitare eventuali conflitti con altri Stati a causa del conferimento della cittadinanza svizzera. Con le esigenze connesse al dettato costituzionale della parità tra donna e uomo, dal 1981 i casi di doppia cittadinanza sono aumentati. Inoltre dal 1992 la Svizzera non esige più dagli stranieri che acquisiscono la cittadinanza svizzera di rinunciare alla loro.

Il diritto di voto per gli svizzeri all'estero è stato introdotto soltanto dopo la creazione, nel 1966, di una base costituzionale (art. 45bis cpv. 2 della vecchia Costituzione) e, nel 1975, delle necessarie basi legali (legge federale del 19 dicembre 1975 sui diritti politici degli svizzeri all'estero; RS 161.5). Anche se dovesse essere eletta nel Parlamento estero, la persona con la doppia cittadinanza svizzera ed estera non perderebbe il suo diritto di voto né la sua eleggibilità nel Consiglio nazionale svizzero, a meno che non rinunci alla cittadinanza svizzera: l'attuale ordinamento giuridico svizzero lascia agli oppositori politici di un candidato il compito di attirare l'attenzione su questa situazione, così come accade nel caso di candidature al di fuori del cantone di domicilio, affinché gli elettori possano prendere la loro decisione con cognizione di causa (cfr. GAAC 54.38). La Svizzera può del resto trarre beneficio dal fatto che una persona con la doppia cittadinanza rappresenti gli interessi svizzeri in un Parlamento estero.

Risposta del Consiglio federale.