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08.1115 · Interrogazione · 2008-12-04

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Stando alle informazioni in mio possesso, le nuove disposizioni dell'OPP 2 che entreranno in vigore il 1° gennaio 2009 prevedono in particolare che le casse pensioni riducano la quota degli investimenti immobiliari dall'attuale 50 al 30 per cento.

La revisione sembrerebbe fondata sulle raccomandazioni di un gruppo di esperti i cui lavori si sono conclusi oltre due anni fa, cioè in un periodo in cui i rendimenti borsistici avevano raggiunto picchi senza precedenti, nettamente superiori a tutti i dati sul lungo periodo conosciuti.

Considerato il crollo dei mercati azionari cui stiamo assistendo, non sembra molto ragionevole inasprire le restrizioni agli investimenti nell'unico settore ancora redditizio.

Oltretutto, i beni immobili sono un valore rifugio più sicuro degli investimenti borsistici, la cui volatilità è ben nota: limitarne l'accesso comporta quindi considerevoli rischi - oggi più che mai, dal momento che, a causa della perdita di valore della quota di portafoglio investita in borsa, la quota degli investimenti immobiliari sull'insieme degli investimenti delle casse pensioni è automaticamente aumentata.

Attualmente molti investitori cercano di uscire dal mercato borsistico e di investire i loro averi in settori meno rischiosi come il settore immobiliare. In questo contesto, se le casse pensioni dovranno ridurre la loro quota d'investimenti immobiliari, si vedranno costrette a vendere beni che la logica consiglierebbe piuttosto di conservare.

Infine, la riduzione della partecipazione delle casse pensioni al mercato edilizio avrà effetti disastrosi anche sul piano congiunturale: in una fase di rallentamento economico, infatti, sono indispensabili misure anticicliche, come, per l'appunto, gli investimenti immobiliari.

Il Consiglio federale è pregato di rispondere alle seguenti domande:

1. Considerata l'attuale congiuntura, intende rinviare l'entrata in vigore delle restrizioni agli investimenti introdotte nell'OPP 2, in particolare per quanto concerne la quota di beni immobili?

2. In caso contrario, intende promulgare parallelamente misure per prevenire gli effetti negativi delle modifiche?

3. È cosciente degli effetti che le disposizioni potrebbero avere sull'industria edilizia e il mercato immobiliare? Ha previsto misure di compensazione?

Stellungnahme des Bundesrates

Le nuove prescrizioni d'investimento dell'ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) sono state discusse per l'ultima volta dalla Commissione della previdenza professionale nel giugno del 2008, cioè in un momento in cui la crisi finanziaria era già acuta (il comitato per gli investimenti della Commissione federale della previdenza professionale (LPP) ha proceduto agli ultimi adeguamenti nello stesso mese). Il Consiglio federale ha deciso il 19 settembre 2008 di porle in vigore il 1° gennaio 2009.

La riforma delle prescrizioni d'investimento pone l'accento sul principio di prudenza, non sui singoli limiti. Gli investimenti devono essere scelti, gestiti e controllati con accuratezza. Grande importanza è inoltre attribuita alla sicurezza del conseguimento degli scopi di previdenza e alla diversificazione degli investimenti. Se il regolamento d'investimento lo prevede, il limite può senz'altro essere superato, purché nell'allegato al conto annuale sia comprovata l'osservanza dei principi fondamentali. In linea di massima, anche la legislazione attuale prescrive il rispetto di questi principi (v. l'art. 50 cpv. 1-3 OPP 2). Se è vero che il limite per gli investimenti in immobili sarà ridotto dal 55 per cento (compreso un 5 per cento di immobili esteri) al 30 per cento, agli istituti di previdenza che hanno investito in immobili più del 30 per cento dei fondi propri non sarà certamente imposto di venderli. Questi istituti dovranno però chiedersi se i principi dell'accuratezza e della sicurezza siano ancora rispettati, come già avviene nell'attuale legislazione. La modifica d'ordinanza non dovrebbe pertanto provocare spostamenti nella struttura degli investimenti, a meno che un istituto abbia operato in modo poco accurato nel settore immobiliare o assunto rischi insostenibili. Va inoltre segnalato che la maggior parte degli istituti di previdenza non è interessata da questa disposizione. Alla fine del 2007 la quota media del patrimonio di previdenza investito in immobili svizzeri era infatti del 13 per cento, quella degli immobili esteri dell'1,3 per cento. Come spiegato nel commento alla modifica d'ordinanza, inoltre, la nuova disposizione va interpretata in modo elastico anche nel caso dei fondi padronali di previdenza e delle fondazioni di finanziamento. Per completezza d'informazione occorre tuttavia menzionare che da anni gli investimenti immobiliari sono in gran parte responsabili di oltre la metà delle insolvenze in cui è intervenuto il fondo di garanzia e anche gli attuali sviluppi negli USA e in Europa mostrano che questi investimenti non sono affatto sicuri.

1. Le nuove disposizioni d'ordinanza sono in vigore dal 1° gennaio 2009. Per l'attuazione di queste modifiche è inoltre previsto un periodo di transizione di due anni. Se le competenti commissioni parlamentari riterranno necessarie modifiche o aggiunte, vi sarà tempo a sufficienza per valutare eventuali adeguamenti. Inoltre, la Commissione LPP seguirà attentamente gli avvenimenti e in caso di necessità proporrà ulteriori adeguamenti.

2./ 3. Non si capisce perché le disposizioni in materia d'investimenti dovrebbero avere conseguenze negative (p. es. sull'andamento della congiuntura). Come già accennato, non vi è ragione di ritenere che le nuove prescrizioni d'investimento possano provocare, da sole, sostanziali cambiamenti nella struttura degli investimenti delle casse pensioni. Non sono quindi necessarie misure di compensazione. Non sono da attendersi nemmeno conseguenze negative circoscritte all'industria edilizia: gli istituti di previdenza, infatti, decideranno i loro investimenti soppesando rendimenti e rischi. I limiti stabiliti sono un invito a farlo con accuratezza e prudenza. Rafforzando il principio di prudenza, le nuove disposizioni in materia d'investimenti intendono impedire che le casse assumano rischi che non sono in grado di sostenere. Va inoltre sempre tenuto presente che le prestazioni del fondo di garanzia e i contributi di risanamento sono finanziati in definitiva dai datori di lavoro e dai salariati e possono quindi ripercuotersi negativamente sulla congiuntura.

Risposta del Consiglio federale.