Convenzione di domicilio del 25 aprile 1934 tra la Confederazione svizzera e l'Impero di Persia
08.1129 · Interrogazione · 2008-12-15
Dipartimento degli affari esteri
Liquidato
Wortlaut
Il 25 aprile 1934 la Svizzera firmò una convenzione di domicilio tra la Confederazione svizzera e l'Impero di Persia che entrò in vigore il 2 luglio 1935 (RS 0.142.114.362). Tenuto conto della successiva evoluzione del diritto nazionale e internazionale, le materie disciplinate da questa convenzione sono oggi regolamentate da altri testi, spesso contrari alla convenzione di domicilio del 1934.
Inoltre, l'articolo 8 di questo trattato stabilisce che nelle materie relative al diritto delle persone, di famiglia e di successione, i cittadini di ciascuna delle Alte parti contraenti sul territorio dell'altra parte resteranno soggetti alle prescrizioni delle loro leggi nazionali; in particolare il matrimonio, il regime dei beni tra i coniugi, il divorzio, la separazione legale, la dote, la paternità, la filiazione, l'adozione, la capacità giuridica, la maggiore età, la tutela e la curatela, l'interdizione, il diritto di successione testamentaria o ab intestato, le liquidazioni e le divisioni di successioni o di patrimoni. In generale tutte le questioni relative al diritto di famiglia, comprese tutte le questioni concernenti lo stato delle persone, sono disciplinate esclusivamente dal diritto nazionale delle persone interessate sul territorio di ogni parte.
Dato che il diritto di famiglia iraniano e l'attuale diritto svizzero divergono notevolmente in molti campi, e soprattutto in materia di matrimonio, di divorzio e di quota di eredità attribuita ai discendenti e alle discendenti, l'articolo 8 della convenzione risulta inapplicabile.
Se l'articolo 8 risulta inapplicabile e la materia trattata dagli altri articoli è disciplinata da altre leggi, il Consiglio federale pensa di abrogare la convenzione, con il preavviso di sei mesi previsto a tal fine? In caso di risposta negativa, perché il Consiglio federale intende mantenere questo trattato?
Stellungnahme des Bundesrates
La Convenzione di domicilio con l'Impero di Persia è sopravvissuta ai cambiamenti della situazione politica sopraggiunti in Iran nel 1979. In linea di principio continua infatti a essere applicabile, in particolare per i tribunali svizzeri e iraniani. I capoversi 1 e 2 dell'articolo 8 disciplinano l'accesso ai tribunali e alle altre autorità nonchè altri aspetti della procedura giudiziaria.
I capoversi 3 e 4 dell'articolo 8 trattano del diritto delle persone, di famiglia e di successione. Per quanto riguarda i rifugiati, queste disposizioni sono state sostituite dall'articolo 12 capoverso 1 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.30), alla quale sia l'Iran sia la Svizzera sono parti contraenti. Detta disposizione prevede che lo statuto personale di un rifugiato è determinato in base alla legge del suo Paese di domicilio o, in mancanza di un domicilio, in base alla legge del Paese di residenza. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale anche le relazioni famigliari e il regolamento dell'autorità parentale fanno parte dello statuto personale ai sensi della convenzione sui rifugiati. Di conseguenza la convenzione di domicilio, per quanto riguarda il diritto di famiglia, è applicabile soltanto alle coppie iraniane in Svizzera i cui partner posseggano entrambi la nazionalità iraniana e non abbiano lo statuto di rifugiato.
Secondo l'articolo 8 capoverso 3 della convenzione non potrà essere derogato da una parte contraente all'applicazione delle leggi nazionali dell'altra parte ai propri cittadini che "a titolo eccezionale e per quanto una tale deroga sia generalmente praticata di fronte a qualsiasi altro Stato straniero". In base al messaggio del Consiglio federale del 31 agosto 1934 concernente l'approvazione della convenzione di domicilio, la clausola derogatoria consente di tener conto della normativa vigente in Svizzera (cfr. FF 1934 pag. 157, 160; d). La giurisprudenza del Tribunale federale e la dottrina in vigore scorgono nella formulazione dell'articolo 8 capoverso 3 una riserva dell'ordine pubblico svizzero, come quella prevista attualmente nell'articolo 17 della legge federale sul diritto internazionale privato (RS 291). La riserva dell'ordine pubblico si applica qualora l'applicazione di disposizioni del diritto straniero conduca a un esito che si contrappone in modo insopportabile al senso di giustizia nel nostro Paese e violi le disposizioni fondamentali dell'ordine giuridico svizzero. Nella pratica, in base a questo principio i tribunali svizzeri hanno applicato il diritto iraniano soltanto entro i limiti dell'ordine pubblico svizzero.
L'articolo 8 della convenzione non disciplina soltanto il diritto delle persone o di famiglia, ma anche l'accesso ai tribunali (cfr. cpv. 1 e 2). Libera i cittadini dall'obbligo di versare un anticipo sulle spese o una cauzione processuale e facilita l'esecuzione di decisioni concernenti le spese processuali. Queste garanzie si applicano ovviamente anche ai cittadini svizzeri in Iran e sono importanti soprattutto perché l'Iran non ha concluso con la Svizzera nessuna convenzione internazionale in questi settori né è Stato contraente alla Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 volta a facilitare l'accesso internazionale alla giustizia (RS 0.274.133).
Per questi motivi il Consiglio federale ritiene che la convenzione di domicilio, e in particolare il suo articolo 8, non dispieghi effetti negativi sull'ordinamento giuridico svizzero e, considerati i vantaggi soprattutto per i cittadini svizzeri in Iran, debba rimanere in vigore.
Risposta del Consiglio federale.