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08.3003 · Mozione · 2008-02-14

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare una proposta di modifica della legge federale sulla protezione dell'ambiente in cui siano creati i presupposti giuridici e materiali necessari affinché:

a. le misure di protezione dell'ambiente siano attuate, sotto il profilo tecnico e territoriale, in base al criterio dell'efficacia e a un adeguato rapporto costi-benefici;

b. le misure decise siano periodicamente sottoposte a una verifica dell'efficacia e, nel caso risultino poco efficaci e/o presentino un rapporto costi-benefici svantaggioso, vengano revocate.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

a. Gli autori della mozione vorrebbero fissare il principio della proporzionalità nella legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) e di ampliarlo in modo tale da garantire, per le misure di protezione ambientale, un adeguato rapporto costi-benefici.

Sul principio di proporzionalità

Il principio di proporzionalità è un principio di rango costituzionale alla base di ogni attività dello Stato (art. 5 cpv. 2 della Costituzione). Per l'applicazione giuridica oggetto della mozione, tale principio stabilisce che ogni misura decisa deve essere proporzionata allo scopo perseguito. L'efficacia della misura è pertanto determinante. Inoltre, la misura deve essere necessaria. Ciò significa che deve trattarsi della misura meno severa, la quale, in particolare sotto il profilo tecnico, spaziale e temporale, non deve andare oltre il minimo indispensabile. Infine, la misura deve essere attuabile da parte dei soggetti coinvolti, ovvero deve presentare un rapporto ragionevole tra l'obiettivo da raggiungere e il relativo intervento (in altri termini, l'intervento non deve essere sproporzionato rispetto allo scopo).

Tutte le autorità hanno l'obbligo di emanare decisioni proporzionate al margine di manovra che viene loro concesso dalla legge. Se contravvengono al principio di proporzionalità, le decisioni delle autorità possono pertanto essere impugnate con ricorso per violazione di diritto. L'applicazione del principio di proporzionalità risulta così garantita.

Un'ulteriore precisazione del principio nella LPAmb creerebbe doppioni. In genere, infatti, dal punto di vista tecnico-legislativo risulta problematico ripetere in una singola legge specifica dei principi di carattere generale o già disciplinati altrove (come il principio di proporzionalità). Ciò potrebbe infatti indurre erroneamente a pensare che tali principi non siano applicabili ad altri settori in cui non sono disciplinati in maniera specifica. Inoltre, poiché la mozione contiene solo alcuni elementi del principio di proporzionalità, ci si potrebbe chiedere se tale principio non debba essere applicato in modo diverso nella LPAmb. Una simile situazione rende più difficile l'applicazione del diritto e dà pertanto origine a controversie.

Sul rapporto costi-benefici

Con l'espressione "adeguato rapporto costi-benefici" si intende la sopportabilità economica di una misura. A questo proposito va ricordato che le autorità non possono decidere a loro piacimento di adottare misure costose. Come spiegato in precedenza, infatti, il principio di proporzionalità esige un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito e la misura che si vuole adottare. Pertanto, il rapporto costi-benefici rientra in ogni caso nella ponderazione degli interessi.

Oltre al principio di proporzionalità, la LPAmb non contempla nessun principio generale il quale stabilisca che possono essere adottate soltanto misure sopportabili dal punto di vista economico. La legge prevede invece espressamente la sopportabilità economica, laddove necessario, nei singoli settori disciplinati. Ad esempio, eventuali misure per la limitazione preventiva delle immissioni secondo l'articolo 11 capoverso 2 LPAmb possono essere adottate soltanto se sono sopportabili sotto il profilo economico. Tuttavia, in caso di superamento dei valori limite d'immissione le misure devono essere inasprite finché non sarà di nuovo possibile rispettare i valori limite stabiliti dalla legge. Ciò nella misura in cui la LPAmb non prevede deroghe, come per il rumore.

Se la sopportabilità economica delle misure di protezione ambientale fosse fissata in maniera generale nella LPAmb, con tale legge non sarebbe più possibile raggiungere l'obiettivo della protezione dell'uomo contro eventuali effetti nocivi o molesti. La costruzione di impianti dovrebbe ad esempio essere autorizzata malgrado l'impossibilità di rispettare le prescrizioni legali. E lo stesso vale, tra l'altro, per le decisioni riguardanti i settori delle sostanze, degli organismi, dei rifiuti o dei siti contaminati che costituiscono un pericolo per l'ambiente. Inoltre una simile disposizione creerebbe una netta differenza rispetto ad altre disposizioni della LPAmb, generando così anche incertezza giuridica.

Occorre infine ricordare che, dal 1999, le disposizioni contenute in leggi e ordinanze sono sottoposte a una verifica dell'efficacia (art. 170 della Costituzione), nel cui ambito vengono analizzati tra l'altro aspetti come la necessità e la possibilità dell'attività dello Stato, le disposizioni alternative e le ripercussioni sui singoli gruppi sociali e sull'economia nazionale. Di conseguenza, nel quadro di tale verifica delle disposizioni vengono esaminate anche tutte le misure di protezione ambientale fissate in una legge o in un'ordinanza. Queste analisi costituiscono un'importante base decisionale per una realizzazione efficiente degli obiettivi della protezione ambientale. Inoltre, la Confederazione e i cantoni sono anche tenuti ad esaminare l'esito delle misure prese in virtù della legge sulla protezione dell'ambiente (art. 44 cpv. 1 LPAmb). Se da tali valutazioni emerge una necessità di intervento, il Consiglio federale e l'amministrazione preparano le necessarie modifiche della legislazione.

b. Gli autori della mozione vorrebbero fissare nella LPAmb una disposizione che introduca l'obbligo di verificare periodicamente l'efficacia delle misure decise e la possibilità di revocarle qualora non siano sufficientemente efficaci e/o presentino un rapporto costi-benefici sfavorevole.

In linea di principio, un rapporto giuridico definito mediante decisione ha un carattere permanente. Una decisione esecutiva può pertanto essere modificata solo a determinate condizioni. A tal fine, il diritto in materia di procedura amministrativa contempla istituti generali come la revoca e la revisione, che trovano applicazione in particolare quando il soggetto interessato può addurre nuovi fatti rilevanti che giustificano una modifica della decisione. Per le decisioni delle autorità federali si applica in tale ambito la legge federale sulla procedura amministrativa, mentre le decisioni dei cantoni sono disciplinate dal diritto procedurale cantonale. Sarebbe dunque sbagliato, dal punto di vista sistematico, riprendere una simile disposizione procedurale nella LPAmb. Inoltre, ciò costituirebbe un'ingerenza del legislatore nella sovranità dei cantoni in materia di procedura.

Per garantire che le misure decise non vengano più applicate nel caso in cui emergano nuovi fatti rilevanti che giustifichino tale sospensione, sono ampiamente sufficienti gli istituti giuridici della revoca e della revisione. La soluzione richiesta dalla mozione, ovvero la necessità, da parte dell'amministrazione, di modificare periodicamente le proprie decisioni esecutive anche in assenza di motivi rilevanti, non sarebbe né ragionevole né efficiente e comporterebbe notevoli oneri aggiuntivi per l'amministrazione stessa. Infine, sarebbe necessario mettere a disposizione ulteriori risorse, il che non è ritenuto auspicabile dal Consiglio federale.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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