08.3005 · Interpellanza · 2008-03-03
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Negli ultimi tempi gli utili realizzati dalle compagnie d'assicurazione nel ramo dell'assicurazione collettiva, nel quale in Svizzera è assicurato un lavoratore su due, hanno dato adito a discussioni e se si considerano le statistiche dell'UFAP sollevano ulteriori interrogativi:
1. Corrisponde al vero che tra il 2005 e il 2006 le spese amministrative sono passate da 672 a 724 franchi per assicurato? A che cosa è dovuto questo forte aumento delle spese amministrative?
2. Corrisponde al vero che tra il 2005 e il 2006 il prelievo a titolo di legal quote è passato da 279 a 327 franchi per assicurato? Qual è l'origine di questo aumento?
3. Corrisponde al vero che oltre alla legal quote le assicurazioni pretendono di realizzare utili sulle spese amministrative, sull'assicurazione di rischio e sulla gestione patrimoniale? Se sì, qual è l'entità di questi utili supplementari?
4. Qual è il rendimento del capitale proprio delle assicurazioni in questo ramo? Il rendimento del capitale proprio deve essere calcolato soltanto sul capitale proprio messo a disposizione dagli azionisti, senza includere il capitale proprio che in realtà viene costituito dagli assicurati mediante la legal quote.
5. A giudizio del Consiglio federale, qual è il rendimento adeguato, tenuto conto che la previdenza professionale è un'assicurazione sociale obbligatoria?
6. Corrisponde al vero che ultimamente certe assicurazioni nel concludere grandi contratti promettono interessi nettamente superiori al saggio minimo? Se sì, il Consiglio federale che cosa fa per garantire che i grandi contratti non vengano favoriti a discapito delle piccole e medie imprese come accadeva in passato?
7. Che cosa fa il Consiglio federale per assicurarsi che anche nelle fondazioni collettive delle compagnie d'assicurazione siano garantite le basi per il calcolo della partecipazione alle eccedenze ai sensi dell'articolo 48d OPP2?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le cifre menzionate si riferiscono ai dati relativi al processo dei costi nei due primi rapporti sulla pubblicazione dei conti di esercizio. Ne risulta che la crescita in questione è esclusivamente riconducibile ai costi di gestione patrimoniale e non ai costi amministrativi. In tale ambito l'aumento dei costi di gestione patrimoniale è interamente riconducibile al fatto che, per quanto concerne l'esercizio 2006, essi comprendevano gli oneri di interesse che nel quadro del processo di risparmio nel 2005 erano stati registrati nella rubrica spese per immobili e per altri investimenti di capitale. Se si considera questo fatto, le spese pro capite sono rimaste praticamente stabili.
I dati tariffali pervenuti all'autorità di sorveglianza negli anni 2007 e 2008 lasciano presumere premi di costo e di rischio in calo per i prossimi anni. In merito va nondimeno considerato che gli adeguamenti tariffali si ripercuotono di volta in volta sul grosso dei contratti collettivi di assicurazione solo nel corso degli anni successivi.
2. Occorre operare una distinzione tra il settore "sottoposto alla quota minima" e il settore "non sottoposto alla quota minima". Nel quadro del settore "non sottoposto alla quota minima" l'assicuratore non è vincolato a una quota minima. I contratti ai sensi dell'articolo 146 OS che non rientrano nella quota minima prevedono su base contrattuale l'entità della partecipazione alle eccedenze dovuta dall'assicuratore sulla vita alle istituzioni di previdenza assicurate. Di conseguenza il risultato dell'assicuratore sulla vita può oscillare in misura più accentuata in questo settore.
L'immagine è falsata perché le cifre menzionate si riferiscono erroneamente a entrambi i settori. Se però si osserva il settore effettivamente sottoposto alla quota minima, ne risulta una modifica della somma pro capite da 244 franchi nel 2005 a 256 franchi nel 2006. Ciò corrisponde a un aumento del 4,9 per cento. Tale aumento si spiega a sua volta con il miglioramento globale del risultato degli assicuratori sulla vita nel 2006 e - in misura minore - con il leggero calo nel 2006 della quota media di distribuzione (dal 92 per cento nel 2005 al 91,7 per cento nel 2006). Anche il leggero calo del numero degli assicurati svolge infine un certo ruolo in questa evoluzione.
3. Il conto di esercizio previdenza professionale delle imprese di assicurazione sulla vita comprende costi che possono essere immediatamente attribuiti alla previdenza professionale e costi che devono essere ripartiti in funzione delle loro cause secondo il metodo centri di costo/ripartizione delle spese. La ripartizione corretta dei costi compete all'impresa di assicurazione ed è verificata dall'ufficio di revisione.
Le chiavi di ripartizione devono essere documentate all'attenzione dell'autorità di sorveglianza nel rapporto d'accompagnamento del conto di esercizio, mentre il sistema di cifratura deve essere descritto. L'autorità di sorveglianza verifica la correttezza della documentazione dei costi amministrativi sulla base del conto di esercizio e attraverso campionature nel quadro di controlli sul posto. Nel quadro delle sue verifiche l'autorità di sorveglianza non ha rilevato indizi di utili supplementari degli assicuratori sulla vita in ambito di costi amministrativi, di assicurazione di rischio o di gestione patrimoniale. Essa ha invece constatato che l'intensità della concorrenza determina riduzioni dei premi di rischio e dei premi di costi.
4. Conformemente all'articolo 37 LSA nessun capitale proprio separato deve essere attribuito al conto di esercizio della previdenza professionale. Il rendimento del capitale proprio non può pertanto essere calcolato separatamente per il settore di attività della previdenza professionale. L'impresa di assicurazione emette a scopi interni ipotesi sul capitale proprio necessario, ma per tutti i prodotti offerti risponde con l'integralità del capitale proprio.
5. Il Consiglio federale non decide in merito all'adeguatezza o meno del rendimento del capitale proprio calcolato in funzione delle ipotesi interne all'impresa. Le esigenze in ambito di rendimento del capitale proprio risultano dalla situazione del mercato dei capitali sul quale il capitale proprio è in definitiva messo a disposizione. Se necessita di un capitale di rischio, l'impresa di assicurazione deve procurarselo sul mercato dei capitali alle condizioni di mercato, esattamente come ogni altra impresa privata.
Le esigenze di capitale ai sensi della legislazione in materia di sorveglianza si applicano al complesso delle attività di un'impresa di assicurazione.
6. All'autorità di sorveglianza non sono note infrazioni alle tariffe approvate. Di massima le imprese di assicurazione possono offrire unicamente alle condizioni stabilite nelle tariffe approvate ai sensi dell'articolo 38 della legge sulla sorveglianza degli assicuratori. La conclusione di grandi contratti con promesse di interessi che garantiscono remunerazioni nettamente al di sopra del saggio minimo costituirebbe una violazione delle tariffe approvate dall'autorità di sorveglianza.
7. Le fondazioni collettive delle imprese di assicurazione sulla vita che affiliano regolarmente datori di lavoro in Svizzera sono sorvegliate dalla Confederazione. L'autorità di sorveglianza della Confederazione esige da parte delle istituzioni di previdenza che pubblichino all'attenzione dei loro assicurati, nel quadro di un regolamento, le indicazioni relative alla partecipazione agli eccedenti che le imprese di assicurazione sulla vita devono fornire alle stesse istituzioni di previdenza, e che allestiscano un conteggio annuo commentato e documentato del relativo calcolo. Tramite questionari all'attenzione degli uffici di revisione, l'autorità di sorveglianza verifica ogni anno che le istituzioni di previdenza abbiano ottemperato a questo obbligo.
Risposta del Consiglio federale.