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08.3014 · Interpellanza · 2008-03-04

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il DFE ha deciso di concedere a partire dal 1° gennaio 2008 agevolazioni fiscali alle imprese che creano nuovi posti di lavoro e rafforzano la crescita e sono situate in trenta regioni in cui vive complessivamente un decimo della popolazione svizzera. Queste trenta regioni potranno beneficiare al 100 per cento delle agevolazioni dell'imposta federale diretta.

Nel cantone di Vaud non vi sono più regioni che rientrano nella nuova ripartizione.

Per le vecchie zone del nostro cantone interessate dal decreto Bonny è previsto un periodo transitorio di tre anni durante il quale si potrà ancora accordare al massimo il 50 per cento delle agevolazioni fiscali.

Tale decisione comporta un grave danno soprattutto al Giura vodese, che al contrario di tutte le altre regioni giurassiane non rientra nelle nuove zone di applicazione.

1. Il Consiglio federale è consapevole della disuguaglianza creatasi in seguito a tale decisione?

2. Perché il progetto di tale nuova determinazione non ha tenuto conto dell'applicazione rigorosa dell'ordinanza o non sono stati almeno ponderati diversamente i criteri di accessibilità?

3. Il DFE è disposto a ritornare sulla determinazione delle zone di applicazione qualora si constatino effetti negativi nelle regioni che non vi rientrano?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale è consapevole delle disparità regionali e delle particolarità presenti in Svizzera. La nuova determinazione delle zone di applicazione in materia di agevolazioni fiscali nel quadro della politica regionale della Confederazione è stata effettuata anche per questo motivo sulla base di criteri oggettivamente misurabili. Tali criteri sono stati definiti in base alla legge federale sulla politica regionale (RS 901.0).

Per ottenere un risultato equo che soddisfacesse il principio della parità di trattamento, si sono dovuti definire valori limite per i singoli criteri. Se tali valori limite non vengono raggiunti per poco, il risultato nel singolo caso risulta poco comprensibile per il diretto interessato. Tuttavia, un indebolimento dei valori limite avrebbe comportato un processo di determinazione non trasparente e avrebbe creato nuovi problemi di delimitazione ancora più insoddisfacenti.

2. La delimitazione è avvenuta a tappe. Nelle prime due fasi sono stati scartati i centri economici e le regioni con buone condizioni quadro. Un criterio per stabilire le condizioni quadro è stata la raggiungibilità dal punto di vista dei trasporti. Nelle tappe successive tale criterio non è stato più utilizzato. Dato che le regioni alle quali fa riferimento l'autore dell'interpellanza non beneficiano di buone condizioni quadro, il criterio di raggiungibilità non ha influito sul risultato.

3. Come menzionato nell'interpellanza, è stata emanata una regolamentazione transitoria per le regioni scartate dalle zone d'applicazione. Inoltre occorre precisare che il Dipartimento federale dell'economia, conformemente all'articolo 11 dell'ordinanza del 28 novembre 2007 concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale (RS 901.022), dovrà presentare ogni quattro anni un rapporto concernente la determinazione delle zone di applicazione. Se vi saranno realmente zone che avranno subito effetti negativi, ciò verrà menzionato nel rapporto. Se e in quale misura si apporteranno adeguamenti alla determinazione delle zone di applicazione, verrà analizzato caso per caso.

Risposta del Consiglio federale.