08.3021 · Interpellanza urgente · 2008-03-05
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Con mezzi illegali e pagando un contributo a sette cifre, i servizi segreti tedeschi hanno ottenuto dati bancari confidenziali provenienti dal Principato del Liechtenstein, sulla base dei quali è stata poi lanciata una vera e propria caccia alle streghe contro presunti evasori fiscali. Ora anche la Svizzera è entrata nel mirino dei politici germanici. Come ogni Paese democratico e sovrano, anche il nostro ha il diritto di iscrivere nella propria Costituzione e nella propria legislazione il sistema fiscale che meglio crede. La sovranità fiscale e la libera applicazione del segreto bancario sono un principio fondamentale e importantissimo dell'autonomia di ogni Paese. Tenuto conto dei metodi adottati dalla Germania per procurarsi informazioni bancarie private e confidenziali da un istituto di credito del Principato, ma anche delle dichiarazioni e degli attacchi di diversi politici tedeschi al sistema fiscale di Stati sovrani, chiediamo al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:
1. Qual è la sua posizione rispetto al segreto bancario?
2. Quale strategia adotta per rafforzarlo e, in tal modo, tutelare anche la sfera privata dei cittadini?
3. Quali misure ritiene necessarie per consolidarlo all'interno del Paese (ad es. sancire il segreto bancario nella Costituzione federale)?
4. Considera accettabile, per uno Stato di diritto, compiere una manovra simile a quella intrapresa dalla Germania nei confronti del Principato del Liechtenstein?
5. Considera legale elaborare dati fiscali ottenuti in tal modo?
6. In caso di risposta positiva: intende, da parte sua, adottare gli stessi metodi per raccogliere dati fiscali all'estero?
7. Quali possibilità giuridiche intravede per acquisire dati di questo tipo e per interpretarli?
8. È disposto a inasprire le misure penali previste nei confronti di chi infrange il segreto bancario ? (Attualmente la violazione del segreto bancario è punita solo con una pena detentiva o una multa fino a sei mesi o 50 000 franchi, mentre sembra che i dati provenienti dal Principato del Liechtenstein siano stati pagati 4 milioni di euro).
Stellungnahme des Bundesrates
1. La protezione della sfera privata - per l'appunto anche nelle questioni patrimoniali - è un elemento costitutivo rilevante del nostro sistema di valori e nel contempo un importante fattore di localizzazione della piazza finanziaria svizzera. Per questo motivo il Consiglio federale ha costantemente ribadito che il segreto bancario non era negoziabile. Il Consiglio federale è risoluto a mantenere questa posizione. Il segreto bancario non ha tuttavia validità illimitata. Se si sospettano attività criminali quali terrorismo, criminalità organizzata, riciclaggio di denaro o frode fiscale, è revocato e alle autorità svizzere ed estere è conferito l'accesso alle informazione bancarie.
2./3. L'articolo 13 della nostra Costituzione federale tutela la sfera privata dei cittadini dalle ingerenze dello Stato. È incontestato che questa disposizione ricopre anche la sfera patrimoniale privata e pertanto il segreto bancario. Una tutela esplicita del segreto bancario nella Costituzione federale non è quindi indispensabile dal profilo giuridico. Non vi è alcun motivo di menzionare esplicitamente il segreto bancario come caso speciale nell'articolo 13 della Costituzione federale. Anche altri ambiti che possono parimenti concernere dati estremamente sensibili - come ad esempio i dati medici personali o i dati degli avvocati relativi alla loro clientela - non vi sono menzionati espressamente. Il segreto bancario fiscale di cui trattano gli autori dell'interpellanza è attualmente ben tutelato giuridicamente dalle leggi tributarie e di procedura svizzere, come pure dalle convenzioni di doppia imposizione e dagli accordi bilaterali II. Un'assunzione esplicita del segreto bancario nella Costituzione federale non crea alcun valore aggiunto giuridico.
4. Il Consiglio federale parte dall'idea che le autorità germaniche non adotteranno misure che ledano la sovranità della Svizzera né si opporranno ai trattati che si applicano alle relazioni tra i due Stati.
5./6. La questione dei mezzi di prova che possono essere utilizzati in una procedura di inchiesta e giudiziaria estera è disciplinata di volta in volta dal pertinente diritto procedurale del Paese interessato. Non spetta al Consiglio federale esprimersi sugli ordinamenti procedurali esteri. Inoltre, il Consiglio federale esclude la raccolta attiva di dati rilevanti ai fini fiscali attraverso i servizi d'informazione.
7. Se nell'ambito dell'adempimento dei loro compiti intendono procacciarsi dati fiscali all'estero, le autorità fiscali dispongono in merito degli strumenti dell'assistenza amministrativa internazionale. Le disposizioni relative all'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale sono precipuamente reperibili nelle convezioni di doppia imposizione concluse dalla Svizzera.
8. Il Parlamento ha deciso di recente un inasprimento. Con la legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (testo sottoposto al referendum: FF 2007 4245) che entrerà in vigore il 1° gennaio 2009, le diverse comminatorie penali delle leggi sui mercati finanziari sono state armonizzate e in pari tempo inasprite. La violazione intenzionale del segreto bancario è d'ora in poi punita con una pena detentiva sino a tre anni o con la multa sino a 1 080 000 franchi (un massimo di 360 aliquote giornaliere di 3000 franchi al massimo). Chi ha agito per negligenza è punibile con la multa sino a 250 000 franchi.
Risposta del Consiglio federale.