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La Svizzera, un paradiso fiscale. Strategia a lungo termine per la piazza finanziaria svizzera

08.3022 · Interpellanza urgente · 2008-03-05

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

La piazza finanziaria svizzera è un settore importantissimo della nostra economia pubblica in quanto fornisce il 15 per cento del PIL e il 16 per cento del gettito fiscale e offre circa 200 000 posti di lavoro (ossia il 5 per cento dell'occupazione). I più recenti sviluppi, come il coinvolgimento dei due maggiori istituti di credito nella crisi statunitense dei subprime e ancor di più la fama di paradiso fiscale di cui gode la Svizzera, nuocciono alla sua immagine e a medio termine avranno conseguenze assai gravi sul suo mercato finanziario. Il nostro più importante partner commerciale, ossia la Germania, ha già preso apertamene di mira il nostro sistema fiscale, sulla scia dell'affare legato alle attività della Banca LTG del Principato del Liechtenstein. Se si tiene conto dell'avanzamento dell'integrazione europea e dei recenti sviluppi negli Stati Uniti, quanto può apparire di primo acchito come un vantaggio nel meccanismo della libera concorrenza assume invece i contorni di una vera e propria minaccia all'esistenza stessa della piazza finanziaria elvetica. Invitiamo pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Dopo che nel Principato del Liechtenstein sono state scoperte sottrazioni d'imposta in grande stile ad opera di cittadini tedeschi, l'UE e in particolare la Germania esercitano una forte pressione su altri paradisi fiscali. Quali conseguenze a medio termine potrà avere tutto ciò sulla piazza finanziaria elvetica?

2. Come è possibile giustificare il fatto che oggi la Svizzera protegga ancora dall'assistenza amministrativa e giudiziaria chi compie sottrazioni d'imposta e che Paesi amici ritengono invece colpevoli di crimini sulla base di procedure democratiche e assolutamente irreprensibili dal punto di vista dei principi che reggono uno Stato di diritto?

3. L'OCSE aumenta il suo impegno per prosciugare i paradisi offshore, mentre il programma dell'UE per contenere le pratiche fiscali dannose comincia a colpire con maggior incisività. Il Consiglio federale è pronto a sostenere in modo costruttivo questi sforzi?

4. Il 1° maggio del 2008 la Gran Bretagna porrà in vigore la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla reciproca assistenza in materia fiscale (STE 127). È evidente che ratificandola gli Stati Uniti non hanno perso la loro concorrenzialità. La Svizzera dovrebbe fare altrettanto?

5. In che misura l'assistenza amministrativa e giudiziaria offerta dalla Svizzera agli Stati Uniti in caso di sottrazione fiscale si differenzia dalla prassi adottata nei confronti di altri Stati, ad esempio nei confronti dell'UE? Il Consiglio federale è disposto ad accordare a tutti i Paesi un trattamento equivalente a quello riservato agli Stati Uniti e a stipulare i necessari accordi in questo senso?

6. Per sopravvivere, la piazza finanziaria svizzera ha bisogno di una strategia credibile. Quale strategia ha deciso di adottare il Consiglio federale a questo scopo, tenuto conto dell'inasprimento della posizione dell'UE nei confronti dei paradisi fiscali e nella lotta contro l'evasione, ma anche degli scossoni subiti dal settore bancario svizzero in seguito alla crisi dei subprime?

Stellungnahme des Bundesrates

1. La Svizzera non è un'oasi fiscale. Le persone fisiche e giuridiche sono tassate conformemente alla Costituzione, alla legge e alla capacità economica. La Svizzera dispone di un sistema fiscale attrattivo. Essa promuove un onere fiscale concorrenziale. Quale membro fondatore dell'OCSE, la Svizzera partecipa attivamente ai lavori sulle questioni fiscali di portata internazionale difendendo i propri legittimi interessi. In relazione alla piazza finanziaria, bisogna osservare che la Svizzera riveste un ruolo di primo piano nella lotta contro il crimine, la criminalità, il riciclaggio di denaro, il terrorismo e i reati transfrontalieri. Anche in futuro la piazza finanziaria dovrà essere forte e concorrenziale. A tale scopo sono necessarie buone condizioni quadro, fra cui la protezione della sfera privata. La legislazione in materia di assistenza giudiziaria, le 72 convenzioni di doppia imposizione (CDI) e l'accordo sulla fiscalità del risparmio con l'UE disciplinano in modo esaustivo l'assistenza giudiziaria e l'assistenza amministrativa fra Svizzera e Stati terzi.

2. In Svizzera la tassazione è basata sulla collaborazione tra contribuenti e autorità fiscali secondo il principio dell'autotassazione. Al riguardo occorre pertanto distinguere fra chi dichiara in modo incompleto il proprio reddito senza ricorrere a particolari artifizi e chi per ingannare le autorità fiscali utilizza documenti falsi o agisce con astuzia. Il diritto fiscale svizzero non prevede misure coercitive (sequestro di atti e perquisizioni domiciliari) in caso di sottrazione di imposte dirette. Conformemente alla sensibilità giuridica svizzera le misure coercitive sono sproporzionate tranne in caso di gravi reati fiscali.

3. Nel quadro della propria legislazione interna, la Svizzera sostiene gli sforzi profusi dall'OCSE per migliorare lo scambio di informazioni a scopi fiscali. Nel 2000 si è politicamente impegnata ad attuare i principi convenuti nel rapporto del comitato degli affari fiscali dell'OCSE sull'accesso alle informazioni bancarie a scopi fiscali. Successivamente, tramite revisioni delle CDI, la Svizzera ha concordato clausole corrispondenti con i Paesi dell'OCSE che auspicavano uno scambio di informazioni in ambito di frode fiscale. Nell'ambito del progetto "harmful tax practices" dell'OCSE la Svizzera si è inoltre impegnata a prestare assistenza amministrativa per quanto concerne le società holding ai sensi dell'articolo 28 capoverso 2 della legge sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni. Tale impegno è già stato attuato nel quadro di diverse revisioni delle CDI. Per contro, le norme interne dell'UE non sono vincolanti per la Svizzera in quanto il nostro Paese non ne è membro.

4. Come constatato dal Consiglio federale fin dal 2004, la convenzione è in contraddizione sia con i principi giuridici svizzeri, sia con il concetto svizzero di cooperazione internazionale: la convenzione non opera infatti una chiara distinzione tra assistenza amministrativa e assistenza giudiziaria. Tale distinzione sarebbe però necessaria a mente della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (RS 351.1). La legge prevede l'assistenza giudiziaria in ambito fiscale in caso di truffa in materia fiscale. Inoltre i diversi delitti fiscali menzionati nel testo della convenzione non sono definiti e il principio di specialità non è garantito. Il Consiglio federale è del parere che da più punti di vista la convenzione contraddice i principi giuridici di protezione del singolo. Una ratifica non entra pertanto in linea di conto.

5. Nella prassi, l'assistenza giudiziaria e amministrativa che la Svizzera fornisce agli Stati Uniti in caso di sottrazione fiscale di imposte dirette non è diversa da quella accordata agli altri Stati. In linea di principio, nei casi di sottrazione fiscale la Svizzera non concede né l'assistenza amministrativa, né l'assistenza giudiziaria.

6. La piazza finanziaria è un pilastro dell'economia nazionale svizzera che s'inserisce in un contesto dinamico e internazionale. Il Consiglio federale ne prende atto adottando una politica finanziaria attiva e lungimirante. Esso si adopera per condizioni quadro affidabili, ossia per una regolamentazione adeguata e una vigilanza efficace, che fungono da marchio di qualità per la piazza finanziaria svizzera. La Svizzera tiene ovviamente conto anche degli standard internazionali. In seno agli organi internazionali, essa continuerà a partecipare in modo attivo e costruttivo all'elaborazione di tali criteri. Le imprese della piazza finanziaria stanno elaborando una strategia per la piazza finanziaria svizzera. La Confederazione deve essere coinvolta nei lavori relativi alle condizioni quadro.

Risposta del Consiglio federale.