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08.3033 · Mozione · 2008-03-05

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di istituire le basi legali per un registro nazionale delle persone condannate per atti sessuali a carattere pedofilo. Sulla scorta di tale registro, le autorità di perseguimento penale devono poter accedere in ogni momento, senza complicazioni burocratiche, alle informazioni riguardanti domicilio, nome e dati di persone condannate per atti sessuali a carattere pedofilo. In casi motivati e su richiesta, le autorità devono poter fornire informazioni alle istituzioni che hanno a che fare con bambini e adolescenti (p. es. asili, scuole, associazioni) o alle persone coinvolte (p. es. genitori).

È necessario obbligare le persone condannate per atti sessuali con persone dipendenti (art. 187 CP) a comunicare alle autorità competenti un eventuale cambiamento di domicilio o di luogo di lavoro. Il mancato rispetto di tale disposizione va punito severamente.

Begründung

Anche in Svizzera i bambini sono sempre più spesso vittima di pedofili. Sovente le vittime minorenni riportano per il resto della loro vita danni fisici e psicologici irreparabili. Nel contempo l'offerta e il consumo di pedopornografia hanno assunto dimensioni preoccupanti. Nonostante gli sforzi profusi dalle autorità, non si prevede un'inversione di tendenza a breve termine. Per questo motivo è di vitale importanza proteggere in modo più efficace i bambini da tali criminali pedofili e psichicamente malati.

Oltre a misure di prevenzione, sanzioni penali severe e l'internamento, occorre fornire soprattutto ai genitori di minorenni migliori possibilità informative. I genitori, come pure le scuole e gli asili, devono potersi informare liberamente e gratuitamente su eventuali pedofili con precedenti penali nel loro vicinato. Inoltre, se del caso, le autorità di polizia competenti devono prendere l'iniziativa di intervenire.

La "Sarah's Law" (Inghilterra) e la "Megan's Law" (USA) costituiscono esempi di tali banche dati. Anche in Svizzera occorre istituire un registro nazionale che permetta alle autorità di consultare, senza complicazioni burocratiche, le informazioni riguardanti domicilio, nome e aspetto di tali criminali. La legge deve pertanto imporre ai pedofili condannati di comunicare regolarmente alle autorità i rispettivi dati e deve nel contempo prevedere sanzioni severe in caso di mancata osservanza di tale obbligo.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il numero di condanne pronunciate in Svizzera dal 1999 per reati sessuali commessi da adulti a danno di minori è rimasto stabile e in alcuni ambiti è diminuito. È tuttavia difficile ottenere una visione d'insieme dei reati sessuali subiti da minori, poiché le informazioni sono incomplete (numero oscuro, predisposizione a sporgere denuncia, percentuale di reati chiariti). Indipendentemente dalle variazioni dei dati statistici, il Consiglio federale ritiene comunque necessario esaminare e adottare tutti i provvedimenti che in uno Stato di diritto permettono di migliorare la prevenzione di questo tipo di reati. Il Consiglio federale non reputa invece opportuno creare un registro nazionale delle persone condannate in virtù dell'articolo 187 del Codice penale per i motivi elencati qui di seguito.

In primo luogo è discutibile riferirsi unicamente all'articolo 187 del Codice penale, includendo in tal modo anche casi non idonei per un'iscrizione (p. es. amori adolescenziali tra una persona diciannovenne e una quindicenne), mentre altri casi gravi non sarebbero registrati (p. es. lo stupro di un bambino contemplato unicamente dall'art. 190 CP quando la differenza d'età tra l'autore e la vittima è inferiore a tre anni). È improbabile che sia questa l'intenzione dall'autrice della mozione.

Con il casellario giudiziale centralizzato Vostra, la Svizzera dispone già di un registro in cui sono iscritte anche tutte le condanne per reati sessuali. Il casellario giudiziale non contiene tuttavia le informazioni sul luogo di domicilio e di lavoro o sui connotati di una persona condannata. Esso si distingue in parte dal registro dei pedofili proposto anche per quanto concerne i diritti d'accesso.

Le autorità di perseguimento penale possono accedere direttamente online ai dati registrati nel casellario giudiziale. Tuttavia, la creazione di una banca dati che contenga anche informazioni sul luogo di domicilio e di lavoro nonché sui connotati non serve a far luce sui reati; la creazione, la gestione e l'aggiornamento attendibile di un tale registro presuppone un onere sproporzionato. Sarebbe invece più interessante una banca dati contenente tutti i dati segnaletici raccolti e le informazioni sulle circostanze in cui sono stati commessi i reati. Tuttavia per quanto concerne gli ambiti più importanti (p. es. dati sul DNA o impronte digitali) esistono già oggi pertinenti banche dati nazionali.

Le istituzioni come le scuole o le associazioni possono già oggi richiedere a una persona che sarà a contatto con bambini un estratto del casellario giudiziale rilasciato a privati (art. 371 CP). L'iniziativa parlamentare Simoneschi-Cortesi 04.469, adottata dal Consiglio nazionale, prevede addirittura un obbligo in tal senso. Inoltre l'iniziativa parlamentare Darbellay 04.473, anch'essa accolta dal Consiglio nazionale, vuole impedire alle persone condannate per reati sessuali a danno di bambini di esercitare qualsiasi attività con bambini per almeno dieci anni. Tale divieto sarebbe registrato anche nell'estratto del casellario giudiziale rilasciato a privati. Quest'ultimo consente ad esempio anche di stabilire se un candidato a un posto di insegnante o allenatore sportivo è stato condannato per reati contro l'integrità fisica.

Di principio anche i genitori che desiderano informarsi sui precedenti di una determinata persona, possono già oggi richiederle un estratto del casellario giudiziale. Tuttavia ciò non è sempre possibile, ad esempio se viene messo seriamente a repentaglio il rapporto di fiducia con una persona che deve accudirne un'altra (p. es. il patrigno o il vicino che accudisce i figli) o nel caso di sconosciuti che si comportano in modo strano. I promotori della mozione ritengono che un apposito registro dei pedofili consentirebbe una migliore circolazione delle informazioni su questo tipo di persone. La sua notorietà comporterebbe tuttavia svantaggi considerevoli.

Tali banche dati trasmettono un senso di sicurezza soltanto apparente in quanto vi sono registrati esclusivamente i criminali già condannati. Il fatto che una persona non vi figuri non significa che non commetterà alcun reato sessuale a danno di bambini. Ogni registrazione accessibile al pubblico comporta anzi il rischio di distogliere l'attenzione dai criminali potenziali o non ancora condannati. Tali persone potrebbero essere più pericolose di quelle già condannate che hanno seguito con successo un trattamento terapeutico e per cui è stato quindi possibile formulare una prognosi favorevole. Ricerche dimostrano inoltre che il tasso di recidiva dei criminali sessuali è molto inferiore a quanto generalmente supposto. A questo proposito va sottolineato che i condannati pericolosi affetti da turbe psichiche sono sottoposti a un trattamento terapeutico o sono internati; la popolazione non deve quindi essere tutelata con una banca dati.

Persino se tutti i dati rilevanti sui criminali sessuali condannati fossero pubblicati su Internet, non se ne potrebbero ricavare informazioni utili sulla reale situazione di minaccia per i bambini. Un condannato noto che vive nel vicinato non costituisce un pericolo maggiore rispetto a una persona sconosciuta che abita a trenta chilometri di distanza. Tali dati non consentono dunque ai genitori di adottare provvedimenti efficaci per proteggere i loro figli.

La diffusione su vasta scala di una quantità di dati sui criminali che supera quanto risulta da un estratto del casellario giudiziale rilasciato a privati, non genera dunque più sicurezza. Vi è invece il pericolo che contribuisca unicamente a suscitare ulteriori paure. Le esperienze maturate negli Stati Uniti mostrano che le persone i cui dati relativi alle condanne sono pubblicamente accessibili non possono praticamente più condurre una vita normale. Sono oggetto di numerose persecuzioni, che possono culminare nell'omicidio. Pertanto il Consiglio federale ritiene che, a fronte dell'esigua sicurezza aggiuntiva e del rischio di abusi che un tale registro comporterebbe, si debba rinunciare a una pubblicazione su vasta scala dei dati sui condannati.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.