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08.3036 · Interpellanza · 2008-03-06

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Dato che l'Unione europea è il nostro primo partner commerciale negli scambi di prodotti agroalimentari, pongo al Consiglio federale le seguenti domande:

1. Quali saranno le ripercussioni, per la Svizzera, di questo progetto legislativo sull'etichettatura delle derrate alimentari sia importate che di produzione indigena?

2. Il governo intende adeguare la nostra legislazione a quella della Comunità europea?

3. La dichiarazione di provenienza dei prodotti, obbligatoria nel nostro Paese, potrà essere mantenuta nella forma attuale?

4. Quali ripercussioni avrà l'evoluzione della regolamentazione europea sull'introduzione del principio del "Cassis de Dijon", segnatamente nel settore alimentare?

Begründung

La Commissione europea ha recentemente proposto una revisione delle norme sull'etichettatura delle derrate alimentari. L'UE intende migliorare l'informazione dei consumatori e lottare contro l'obesità, indicando sugli alimenti il tenore di glucidi, zucchero, lipidi, acidi grassi saturi e sale. Dovrebbe essere proposta anche una nuova regolamentazione per le indicazioni sulla provenienza dei prodotti, sul loro valore energetico e sugli allergeni contenuti.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Se sarà adottato nella versione presentata dalla Commissione il 30 gennaio 2008, il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori, COM (2008) 40 definitivo, non avrà grandi ripercussioni sulla circolazione delle derrate alimentari importate in Svizzera. Riguardo alle informazioni principali che deve recare una derrata alimentare non cambia nulla rispetto al diritto CE vigente. La novità consiste nella proposta di introdurre un obbligo generalizzato di dichiarare il valore nutritivo direttamente sull'alimento. I commercianti dovranno perlomeno esaminare in ogni singolo caso, nell'ambito del loro obbligo di controllo autonomo, se sono osservate le prescrizioni svizzere vigenti relative all'informazione sul valore nutritivo. Le derrate alimentari esportate devono soddisfare i requisiti del Paese di destinazione.

2. Come previsto dall'articolo 4 della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC; RS 946.51) le prescrizioni tecniche devono essere formulate in modo da non costituire ostacoli al commercio. A tal scopo vanno elaborate in modo da essere compatibili con quelle dei principali partner commerciali della Svizzera. Deroghe a tale principio sono ammissibili soltanto qualora siano rese necessarie da interessi pubblici preponderanti e non costituiscano né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata degli scambi. Per interesse pubblico preponderante si intende tra l'altro la protezione della vita e della salute dell'uomo, di animali e piante, dell'ambiente e dei consumatori. Un adeguamento delle prescrizioni del diritto svizzero a quelle della CE si impone anche per migliorare l'informazione dei consumatori sul valore nutritivo delle derrate alimentari, agevolare la circolazione delle merci tra la Svizzera e la CE e semplificare l'obbligo del controllo autonomo cui soggiacciono gli importatori e i dettaglianti in Svizzera.

3. Nell'UE il diritto sull'etichettatura di derrate alimentari è già ampiamente armonizzato. Con la nuova proposta e con le disposizioni completive sull'etichettatura aumenterà ulteriormente il grado di armonizzazione negli altri atti normativi della CE. La proposta di regolamento della CE non prevede un obbligo generalizzato di indicare il Paese di produzione di derrate alimentari. La novità consiste però nel fatto che quando si indica il Paese di produzione bisogna menzionare - come avviene già in Svizzera - anche il Paese di produzione della principale materia prima della derrata alimentare in questione se sussiste il rischio che il consumatore possa essere indotto in errore. Inoltre nel diritto CE l'indicazione del Paese di produzione è richiesta per una gamma sempre più ampia di prodotti. Per i seguenti prodotti vige un obbligo di dichiarazione corrispondente:

- carne di manzo e suoi prodotti;

- frutta e verdura fresca;

- uova (timbro in forma di codice del Paese).

Attualmente non è possibile prevedere in che misura nel regolamento definitivo l'indicazione della provenienza sarà facoltativa oppure obbligatoria. Vi sono però elementi che permettono di ritenere che il nuovo regolamento UE sarà simile al disciplinamento in vigore in Svizzera.

Il Consiglio federale propende attualmente per il mantenimento dell'obbligo di dichiarazione vigente, ma al momento opportuno esaminerà la questione nel quadro delle trattative per l'accordo sul libero scambio nel settore agroalimentare e in considerazione delle necessità interne nonché dell'evoluzione del diritto europeo.

4. Come esposto al punto 2, il Consiglio federale è già oggi tenuto in virtù della LOTC a ridurre al minimo le divergenze tra il diritto svizzero sull'etichettatura e quello della CE, e di adeguare la legislazione elvetica a quella europea per evitare ostacoli al commercio. La proposta della CE non ha alcuna ripercussione sulla revisione della LOTC in corso che verte sull'attuazione del principio "Cassis-de-Dijon".

Risposta del Consiglio federale.