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08.3046 · Interpellanza · 2008-03-10

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Com'è organizzata l'alta vigilanza dell'UFV sull'esecuzione, da parte dei cantoni, della legge sulla protezione degli animali?

2. In quali cantoni l'UFV ha svolto controlli presso le aziende agricole nel 2006 e nel 2007, e in base a quali criteri?

3. Per quanti casi del 2006 / 2007 l'UFV ha analizzato quali fossero gli organi responsabili delle mancate prestazioni e quali ne siano state le cause?

4. L'UFV ha controllato il superamento delle carenze?

5. In base a quali criteri, in caso di infrazioni alle disposizioni sulla protezione degli animali, sono stati ridotti gli importi dei contributi diretti sulla base della PER (art. 70 cpv. 2a)? Come è stato tradotto concretamente quanto sopra nei quattro casi del canton Berna?

6. Quali saranno i prossimi passi dell'UFV, in qualità di organo deputato all'alta vigilanza, al fine di garantire un adeguato rispetto della protezione degli animali?

Begründung

Nell'arco di poco tempo sono state rese pubbliche diverse infrazioni alla legge sulla protezione degli animali. A fine gennaio sono stati scoperti a Studen (BE) 78 bovini ridotti in pessime condizioni. Gli animali sono stati trovati fra mucchi di letame, con gli unghioni deformati, e una vacca era ridotta in condizioni tali da dover essere soppressa sul posto. Dall'inizio dell'anno sono stati resi noti nel canton Berna altri tre casi simili. Il ripetersi di tali casi è indice della mancanza di misure adeguate. Secondo quanto sancito nell'ordinanza sulla protezione degli animali (art. 70 cpv. 1 OPAn), l'alta vigilanza sull'applicazione da parte dei cantoni spetta all'UFV. A differenza di quanto avviene per la protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente, per la protezione degli animali non esiste alcun diritto di ricorso da parte delle associazioni. I casi concernenti animali non arrivano dunque quasi mai in tribunale, oppure, se ciò avviene, avviene in maniera lacunosa. Mentre nel canton Zurigo per difendere i diritti degli animali è attivo da 15 anni l'avvocato degli animali, in nessun altro cantone esiste una figura paragonabile. Nel 2006, stando a una statistica della fondazione Tier im Recht, a livello nazionale vi sono stati 572 processi penali per casi riguardanti la protezione degli animali. Un caso su tre proveniva dal canton Zurigo. Nei cantoni di Appenzello Interno, Ginevra, Soletta, Ticino, Uri e Vallese, nel 2006 non è stato registrato nessun caso. Il diverso numero di infrazioni non significa ovviamente che in tali cantoni non vengano compiute infrazioni alla legge sulla protezione degli animali, quanto piuttosto che la legge non viene applicata in maniera uniforme. Ad eccezione del canton Zurigo, l'esecuzione è affidata direttamente ai dipendenti delle autorità cantonali. La negligenza riscontrabile in materia di protezione degli animali fa riflettere dal punto di vista morale e non fa certo onore alla nostra nazione.

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'Ufficio federale di veterinaria (UFV) emana direttive per l'esecuzione, istruzioni tecniche su questioni specifiche e organizza inoltre regolarmente incontri di formazione continua e workshop per gli organi di esecuzione cantonali, nel corso dei quali viene discussa l'applicazione concreta delle disposizioni e vengono messe in comune le esperienze. Gli uffici cantonali possono sempre avvalersi della consulenza dell'UFV in merito all'esecuzione. Se necessario, è possibile discutere di casi particolari in loco.

2. I controlli concernenti la protezione degli animali presso le aziende agricole vengono effettuati nel quadro della PER (prova che le esigenze ecologiche sono rispettate). L'esecuzione della PER è affidata all'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG): esso verifica che, per l'erogazione dei contributi diretti, i cantoni controllino il rispetto delle disposizioni sulla protezione degli animali da parte degli agricoltori. All'UFV spetta l'alta vigilanza sull'esecuzione, da parte dei veterinari cantonali, delle disposizioni sulla protezione degli animali.

3/4. L'attività di supervisione dell'UFV concernente l'esecuzione della legge sulla protezione degli animali si limita di norma alla verifica dell'aspetto contenutistico di quanto svolto dai cantoni. Una verifica dell'efficienza degli organi cantonali d'esecuzione in relazione a casi specifici supererebbe le possibilità dell'UFV in termini di risorse disponibili (cfr. punto 6).

5. Su informazione dell'ufficio responsabile delle sanzioni, ovvero dell'ufficio per l'agricoltura e la natura del canton Berna (Amt Landwirtschaft und Natur des Kantons Bern), le infrazioni vengono sanzionate sulla base delle direttive della Conferenza dei direttori cantonali dell'agricoltura del 27 gennaio 2005 concernenti la riduzione dei pagamenti diretti. In caso di infrazioni gravi avviene anche la decurtazione o la sospensione dei contributi concessi nel quadro di misure dirette ed indirette concernenti gli animali. Per i casi divenuti pubblici negli ultimi mesi la decurtazione avviene nel corso dell'anno, ovvero al momento dell'erogazione a fine novembre 2008.

6. Il 1° gennaio 2007 ha iniziato la sua attività l'Unità federale per la filiera alimentare (UFAL). L'unità lavora su mandato dell'UFAG, dell'UFV e dell'Ufficio federale della sanità pubblica e collabora all'esecuzione delle disposizioni di legge in materia di alimenti destinati agli animali, epizoozie, protezione degli animali e derrate alimentari. In relazione ai compiti da svolgere, fra le mansioni rientra anche l'accompagnamento degli ispettori cantonali nell'ambito dei controlli. L'UFAL ha previsto una serie di ispezioni cantonali per il 2009 al fine di verificare la qualità dei controlli presso le aziende agricole. Inoltre, la nuova legge sulla protezione degli animali del 16 dicembre 2005 e l'omonima ordinanza del 23 aprile 2008 permetteranno un miglioramento dell'attuazione grazie ad un rafforzamento delle strutture e a nuovi strumenti per l'esecuzione. L'UFV prevede di pubblicare un rapporto periodico sull'esecuzione e le conseguenze della nuova normativa sulla protezione degli animali. È anche prevista la redazione di un elenco dei divieti di detenzione di animali stabiliti dagli organi cantonali. Da ultimo è necessario menzionare l'ordinanza del Consiglio federale del 24 gennaio 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel servizio veterinario pubblico (RS 916.402) che disciplina i requisiti di formazione, perfezionamento e aggiornamento dei dipendenti dell'organo di esecuzione cantonale. Nell'ambito dei corsi tenuti sotto la direzione dell'UFV e basati sull'ordinanza menzionata, la cui frequenza è obbligatoria per il rilascio di un attestato di capacità, viene impartito anche un modulo sulla protezione degli animali.

Risposta del Consiglio federale.