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08.3082 · Interpellanza · 2008-03-13

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Nell'ambito dell'imposizione degli oli minerali, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. In che modo intende disciplinare, dal punto di vista pratico, la presa in considerazione delle materie prime indigene rinnovabili, conformemente alle decisioni del Parlamento (art. 12b cpv. 3 lett. a n. 1 LIOm)?

2. In che modo intende garantire che le disposizioni, richieste dal Parlamento, relative alle esigenze ecologiche e sociali per i biocarburanti indigeni e per quelli esteri vengano paragonate e considerate alla stessa stregua? Quali saranno i mezzi di controllo?

3. Le materie prime indigene, che rispondono ai criteri posti nella legge federale sull'agricoltura e relativi alle prestazioni ecologiche, non potrebbero essere dispensate dal dovere di prova di un bilancio ecologico globale positivo?

4. In futuro, intende altresì integrare gli esperti in materia di agronomia, in particolare quelli della stazione di ricerca Agroscope Reckenholz-Tänikon, nell'elaborazione e nella valutazione del bilancio ecologico dei biocarburanti?

Begründung

Il 23 marzo 2007 il Parlamento ha accettato la revisione della legge federale sull'imposizione degli oli minerali. Esso ha deciso, a complemento della proposta del Consiglio federale, di adottare disposizioni relative alle esigenze ecologiche e sociali minime nonché di prendere in considerazione la produzione indigena (art. 12 cpv. 3 lett. a n. 1 LIOm). In seguito, tali considerazioni sono state confermate da diverse commissioni parlamentari nell'ambito della procedura di consultazione del Consiglio federale relativa al progetto di ordinanza. In occasione della sua seduta del 30 gennaio scorso, il Consiglio federale ha ratificato l'ordinanza sull'applicazione della suddetta legge. Esso ha segnatamente deciso di non trattare in modo differenziato i biocarburanti svizzeri e quelli esteri, conformemente alle prescrizioni legali (art. 12b LIOm). Tuttavia, la messa in pratica degli standard ecologici e sociali minimi è ancora molto vaga (influenza sui costi di produzione, nuovi obblighi burocratici e sviluppo di un sistema amministrativo per il controllo e la messa in pratica).

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il tenore dell'articolo 12b capoverso 3 lettera a cifra 1 LIOm, deciso dal Parlamento, è in contraddizione con gli obblighi di diritto internazionale della Svizzera desumibili dall'OMC (GATT 1994), dall'accordo di libero scambio Svizzera-CE del 1972 e da altri accordi di libero scambio conclusi dalla Svizzera. Tali obblighi prevedono che le merci importate vengano considerate alla stessa stregua delle merci prodotte in Svizzera (principio del trattamento nazionale). Differenziare l'aliquota d'imposta senza tener conto dei vincoli contrattuali nonché applicare limitazioni quantitative esclusivamente all'importazione significherebbe violare in modo evidente e molteplice gli obblighi internazionali e dunque pregiudicare in modo serio l'interesse della Svizzera verso condizioni quadro stabili e favorevoli in ambito di economia esterna. Nella modifica dell'ordinanza sull'imposizione degli oli minerali approvata il 30 gennaio 2008 (OIOm; RS 641.611) si rinuncia pertanto ad una differenziazione fiscale tra i carburanti provenienti da materie prime svizzere ed estere e quindi l'aliquota d'imposta è fissata a "0" indipendentemente dall'origine delle merci. Secondo le disposizioni dell'articolo 12b capoverso 3 lettera a cifra 3 LIOm il Consiglio federale può, sempre che le condizioni di mercato mutino e i biocarburanti subiscano una compensazione eccessiva rispetto ai carburanti di origine fossile, adeguare nella stessa misura l'aliquota d'imposta per i carburanti provenienti da materie prime svizzere ed estere.

Se ciò dovesse risultare necessario a causa delle condizioni di mercato, l'aliquota d'imposta potrebbe essere aumentata sino al livello del vincolo OMC. Le importazioni di prodotti originari di uno Stato con cui la Svizzera ha concluso un accordo di libero scambio vanno in ogni caso imposte in franchigia di dazio.

2. La differenziazione fiscale delle merci secondo criteri ecologici e sociali avviene sulla base dei criteri fissati nelle disposizioni d'esecuzione (art. 19b e 19d OIOm). Prima di consegnare la prima dichiarazione fiscale l'importatore oppure il fabbricante deve comprovare in modo attendibile di osservare le esigenze ecologiche minime e di soddisfare i criteri sociali. I dettagli relativi alla prova di un bilancio ecologico globale sono disciplinati nell'ordinanza sull'ecobilancio dei carburanti del DATEC, che entrerà probabilmente in vigore nell'autunno del 2008. Dato che i criteri sociali sono definiti in modo sufficientemente preciso nell'OIOm (art. 19d), si può rinunciare a un'ordinanza supplementare.

Occorre ancora chiarire la possibilità da parte delle autorità svizzere di controllare le condizioni di produzione direttamente all'estero. Ad ogni modo sono previsti i seguenti mezzi di controllo: richiesta di informazioni supplementari ai richiedenti in caso di sospetto di inosservanza, controllo dei dati contenuti nelle prove da parte di organizzazioni di controllo dell'economia privata e collaborazione con le autorità locali competenti.

3. Secondo la legislazione sull'agricoltura il diritto ai pagamenti diretti nell'agricoltura è vincolato a oneri ecologici, che rientrano sotto la dicitura di "Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate" (PER). La PER contiene disposizioni relative al degrado ambientale (p.es. impiego di prodotti fitosanitari e di concimi) e volte a contribuire al mantenimento della biodiversità (superfici di compensazione ecologica). La PER viene pertanto presa in considerazione per controllare che la coltivazione delle materie prime non minacci la foresta pluviale o altri ecosistemi che assorbono CO e la diversità biologica.

L'ordinanza sull'ecobilancio dei carburanti disciplina quali indicazioni concernenti la riduzione dei gas serra e la protezione dell'ambiente devono essere presentate oltre alla PER affinché sia possibile controllare l'osservanza delle esigenze ecologiche minime previste dal legislatore nell'articolo 12b capoverso 3 lettera b LIOm e concretizzate dal Consiglio federale nell'articolo 19b OIOm. Per le materie prime coltivate in Svizzera per la produzione di carburanti, tali esigenze sono considerate osservate se:

- le materie prime provengono interamente da colture agricole che rispettano le prescrizioni della PER; e

- le autorità esecutive responsabili per i pagamenti diretti non hanno effettuato alcuna riduzione finanziaria a causa di interventi contro le prescrizioni della PER.

4. La valutazione delle prove del bilancio ecologico globale positivo è effettuata dall'Ufficio federale dell'ambiente. In caso di necessità esiste la possibilità di rivolgersi a servizi indipendenti e, in particolare, di coinvolgere in modo adeguato le conoscenze degli esperti in materia di agricoltura come ad esempio la stazione di ricerca Agroscope Reckenholz-Tänikon (ART).

Gli esperti della ART hanno già collaborato allo studio del LPMR (Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca) "Ecobilancio di prodotti energetici: analisi ecologica dei biocarburanti", il quale costituisce una base importante per la valutazione della prova del bilancio ecologico globale positivo.

Risposta del Consiglio federale.