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Utilizzazione dell'aviogetto del Consiglio federale con autorizzazione speciale del capo del DDPS e del capo del DATEC

08.3091 · Interpellanza · 2008-03-17

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Liquidato

Wortlaut

Come confermato di recente dal Consiglio federale in risposta a una domanda del consigliere nazionale Max Binder, il delegato del Consiglio federale per Euro 2008 ha effettuato un viaggio in Turchia, manifestamente insieme a rappresentanti dell'Associazione svizzera di football, per curare i rapporti tra la Svizzera e la Turchia nel settore del calcio. A tal fine, il capo del DDPS ha manifestamente rilasciato un'autorizzazione speciale per l'utilizzazione dell'aviogetto del Consiglio federale. In virtù dell'articolo 2 dell'ordinanza sui servizi di trasporto aereo della Confederazione, il capo del DDPS e il capo del DATEC possono autorizzare il trasporto di qualunque persona mediante il servizio di trasporto aereo delle forze aeree. Manifestamente, questa competenza viene effettivamente esercitata, perlomeno dal consigliere federale Schmid ad esempio nel caso dei campionati europei di calcio.

In tale contesto, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Il Consiglio federale ritiene anch'esso che, nell'interesse dei contribuenti, simili autorizzazioni speciali debbano essere concesse con estrema moderazione?

2. Dal 2001 a questa parte, quante volte e a favore di chi il Consiglio federale ha fatto uso della competenza riconosciutagli all'articolo 2 capoverso 3 e capoverso 4 dell'ordinanza sui servizi di trasporto aereo della Confederazione?

3. In base a quali considerazioni sono state rilasciate tali autorizzazioni speciali?

4. Quanto è costato il trasporto di queste persone che ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della citata ordinanza non sono autorizzate a utilizzare i servizi di trasporto aereo?

5. In futuro, entro quali limiti il Consiglio federale intende esercitare questo diritto di autorizzazione speciale?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale condivide l'opinione dell'autore dall'interpellanza; come illustrato esaustivamente alla risposta 2, negli ultimi sei anni soltanto quattro voli sono stati autorizzati sulla base della regolamentazione speciale.

2. Il capo del DATEC ha applicato due volte l'articolo in questione. In entrambi i casi, il volo era a favore del segretario generale delle Nazioni Unite Kofi Annan. Il primo impiego era previsto dal 28 agosto al 5 settembre 2001 e il secondo il 30 aprile 2002. In entrambi i casi il volo è stato annullato.

Anche il capo del DDPS ha applicato due volte l'articolo in questione. Il primo impiego riguardava l'ex consigliere federale Adolf Ogi, che il 7 febbraio 2006, quale rappresentante della Confederazione, è volato da Berna a Berlino-Tegel per i funerali ufficiali dell'ex presidente della Repubblica federale di Germania Johannes Rau. Il secondo volo, verso la Turchia, a favore del delegato per Euro 2008, è già stato oggetto di una spiegazione dettagliata nel quadro delle risposte alle domande Binder 08.5049, Baumann 08.5091 e Schenker 08.5076.

3. Nelle sue analisi, il Consiglio federale considera, in primo luogo, gli interessi della Svizzera per quanto riguarda il successo della missione della personalità beneficiaria. La scelta dell'aeromobile di Stato per il trasporto sottolinea il carattere ufficiale di un viaggio e presenta vantaggi in termini di efficienza, in quanto riduce la durata dei viaggi.

4. Per la Confederazione, dai due annullamenti sono risultati costi dell'ammontare di rispettivamente 10 000 franchi e 16 463 franchi. Il volo dell'ex consigliere federale Ogi è costato 8000 franchi e quello del delegato per Euro 2008 16 300 franchi.

5. L'ordinanza sui servizi di trasporto aereo della Confederazione è in fase di rielaborazione. Tuttavia, anche in futuro il Consiglio federale seguirà una prassi restrittiva nell'applicazione del diritto in materia di autorizzazione speciale.

Risposta del Consiglio federale.