08.3095 · Mozione · 2008-03-18
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di adeguare la legge sulle banche e le casse di risparmio prevedendo per la violazione del segreto bancario una pena detentiva fino a cinque anni o la multa fino a 10 milioni di franchi; le pene pecuniarie devono essere escluse.
Begründung
Nel nostro Paese, centinaia di migliaia di posti di lavoro dipendono direttamente o indirettamente dal settore finanziario, un settore che genera miliardi di franchi di entrate fiscali per l'ente pubblico. Un fattore essenziale del successo delle nostre banche è costituito dal segreto bancario. Il segreto bancario, volto a proteggere i clienti delle banche, può infatti essere uno dei motivi che induce gli investitori ad affidare i propri beni a una banca svizzera. Tuttavia, sono altrettanto importanti i fattori come la stabilità della nostra moneta, l'eccellente infrastruttura bancaria, la stabilità politica del Paese e l'eccezionale know-how degli impiegati di banca. Inoltre il segreto bancario non è assoluto e non protegge affatto i delinquenti. Le banche sono tenute a rilasciare informazioni sui clienti nel quadro di procedimenti civili e penali o di procedure di assistenza internazionale in materia amministrativa o penale. L'imposta preventiva e le numerose convenzioni di doppia imposizione sono strumenti efficaci di lotta contro la sottrazione d'imposta ad opera di cittadini stranieri.
Nonostante la grande trasparenza della piazza bancaria svizzera e i meccanismi efficaci istituiti per lottare contro la sottrazione d'imposta, un numero crescente di Paesi, spinti dalla disperata situazione economica, tenta con mezzi illeciti di eludere il segreto bancario e di procurarsi i dati confidenziali delle banche. Recentemente, nel caso della Germania sono addirittura intervenuti i servizi segreti e sono state pagate somme importanti per la consegna illegale di informazioni confidenziali di una banca del Liechtenstein.
Date queste premesse, è necessario provvedere con urgenza a un deciso inasprimento delle disposizioni penali, per difendere il segreto bancario e per lanciare un chiaro segnale a favore della piazza economica svizzera. Non si deve lasciare che a causa di norme penali troppo poco severe gli impiegati di banca inizino anche in Svizzera a rivendere informazioni a danno della nostra piazza economica. Pertanto, la pena applicabile che può attualmente raggiungere sei mesi di detenzione o 50 000 franchi di multa deve essere innalzata rispettivamente a cinque anni e a 10 milioni di franchi; le pene pecuniarie devono essere espressamente escluse.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Un inasprimento della comminatoria della pena statuita all'articolo 47 della legge sulle banche e le casse di risparmio è stato recentemente deciso dal Parlamento. Nel quadro della legge federale sulla vigilanza dei mercati finanziari (LAUFIN; testo sottoposto a referendum: FF 2007 4245), che entrerà in vigore con effetto al 1° gennaio 2009, vengono armonizzate e nel contempo inasprite le differenti sanzioni penali nelle leggi sui mercati finanziari. La violazione intenzionale del segreto bancario sarà punita con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria. Se la legge non dispone altrimenti, la pena pecuniaria ammonta a un massimo di 360 aliquote giornaliere; un'aliquota giornaliera equivale a 3000 franchi al massimo (cfr. art. 34 cpv. 1 e 2 CP), per cui la pena pecuniaria ammonta in questo caso a un massimo di 1 080 000 franchi. Chi commette una violazione per negligenza è punito con una multa fino a 250 000 franchi. Alla luce di questo notevole inasprimento rispetto alle disposizioni attuali, non sembra necessario, perlomeno al momento, creare una fattispecie qualificata. Bisogna innanzitutto attendere il successo del nuovo disciplinamento a livello pratico.
Per quanto riguarda la sanzione penale richiesta nella mozione, ossia una pena detentiva fino a cinque anni, con esclusione della pena pecuniaria, e una multa fino a 10 milioni di franchi, occorre osservare che nel quadro della revisione della parte generale del Codice penale è stato predisposto un nuovo sistema di sanzioni. Attualmente non vi è motivo di credere che sia necessario e sensato scostarsi da questo sistema. Inoltre, quando si tratta di modifiche drastiche come quelle proposte, bisognerebbe formulare disposizioni supplementari ed esaustive in sostituzione di quelle generali del Codice penale che si basano sulla pena pecuniaria. Infine, l'armonizzazione delle fattispecie penali conseguita con la LAUFIN nel settore dei mercati finanziari sarebbe nuovamente vanificata.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.