Legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza
08.310 · Iniziativa cantonale · 2008-04-14
Liquidato
Wortlaut
Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il Cantone di Vaud presenta la seguente iniziativa:
L'Assemblea federale è invitata a modificare l'articolo 27 capoverso 5 della legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza in modo che il nuovo capoverso abbia il seguente tenore:
"In un cantone colpito da una disoccupazione elevata, il Consiglio federale aumenta, su richiesta del cantone interessato, di 120 unità al massimo il numero di indennità giornaliere di cui al capoverso 2 lettera a se detto cantone partecipa alle spese nella misura del 20 per cento; questo aumento deve essere limitato ogni volta a sei mesi. Tale provvedimento può essere applicato anche solo a una regione rilevante del cantone."