08.3102 · Interpellanza · 2008-03-18
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il decreto del Consiglio federale del 14 dicembre 1962 concernente i provvedimenti contro l'uso senza causa legittima delle convenzioni conchiuse dalla Confederazione per evitare le doppie imposizioni contiene limitazioni relative all'applicazione delle convenzioni di doppia imposizione. Questo atto normativo è volto a impedire che le convenzioni di doppia imposizione concluse dalla Svizzera siano usate in modo abusivo. A tale proposito chiedo al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:
1. Negli scorsi anni, in che misura e in quali casi è stato applicato tale decreto?
2. In considerazione del fatto che varie convenzioni di doppia imposizione prevedono disposizioni contro gli abusi, il decreto è ancora necessario?
3. Il Consiglio federale condivide l'opinione secondo cui tale decreto non giova alla competitività della piazza economica?
4. Dopo aver valutato la situazione attuale e ponderato i vantaggi e gli svantaggi per la piazza economica svizzera, il Consiglio federale è disposto ad abrogare il decreto?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Negli scorsi anni, i provvedimenti di cui all'articolo 4 del decreto del Consiglio federale del 14 dicembre 1962 concernente i provvedimenti contro l'uso senza causa legittima delle convenzioni conchiuse dalla Confederazione per evitare le doppie imposizioni (DCF 1962) sono stati applicati in venti casi all'anno in media. Nella maggior parte dei casi si è trattato di società inattive finalizzate al trasferimento di redditi (ad es. società di gestione di canoni, società di rifatturazione, società di domicilio e società d'amministrazione di patrimoni) che hanno violato in modo grave il decreto, trasmettendo considerevoli redditi privilegiati dalla convenzione a persone non aventi diritto ai vantaggi della stessa. L'efficacia del DCF 1962 non deve essere valutata esclusivamente sulla base del numero di casi a cui si applica, bensì anche dell'effetto preventivo.
2. Le disposizioni contro gli abusi contenute ad esempio nelle convenzioni di doppia imposizione concluse con gli Stati Uniti e il Belgio precedono il decreto del Consiglio federale. Tuttavia l'abrogazione del DCF 1962 potrebbe comportare una revisione delle convenzioni che rimandano espressamente al decreto, come quelle concluse con la Germania, la Norvegia e il Giappone. Il DCF 1962 vale anche per le convenzioni di doppia imposizione che non vi si riferiscono esplicitamente. Esso conserva dunque una certa importanza.
3. Il Consiglio federale non condivide l'opinione secondo cui il DCF 1962 non gioverebbe alla competitività della piazza economica. Già nel 1999 la relativa prassi è stata adeguata alle nuove esigenze. In particolare sono state introdotte agevolazioni per le società che esercitano effettivamente un'attività come pure per le società che sono la sede amministrativa principale di un gruppo d'imprese multinazionale. Grazie a questi adeguamenti la Svizzera dispone dello strumentario adatto per combattere i veri abusi.
4. Il Consiglio federale è quindi dell'avviso che il DCF 1962 deve essere mantenuto. La sua attuazione deve invece essere regolarmente verificata e, se necessario, adeguata alle nuove esigenze giuridiche e economiche attraverso le necessarie modifiche della prassi. Il governo non intende escludere nemmeno adeguamenti del decreto stesso.
Risposta del Consiglio federale.