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08.3105 · Interpellanza · 2008-03-19

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

1. Quale importanza avranno le missioni di pace dell'ONU per la futura politica estera e di sicurezza della Svizzera secondo il Consiglio federale?

2. L'adozione dell'iniziativa popolare "per il divieto di esportare materiale bellico" impedirebbe anche le forniture di materiale bellico ai Paesi che partecipano alle missioni di pace dell'ONU?

3. Quali conseguenze avrebbe l'adozione dell'iniziativa popolare "per il divieto di esportare materiale bellico" sull'impegno della Svizzera nell'ambito delle missioni di pace dell'ONU?

Begründung

L'iniziativa popolare si prefigge di ottenere un divieto generale di esportazione di materiale bellico. Con questo strumento gli autori dell'iniziativa vogliono fare in modo che la Svizzera conferisca una nuova credibilità al suo impegno umanitario e lanci un segnale forte in favore di un mondo più pacifico.

Un divieto generale di esportare materiale bellico potrebbe tuttavia colpire anche le forniture di materiale bellico destinato all'esecuzione delle missioni di pace dell'ONU. A partire dagli anni Novanta gli sforzi internazionali per la stabilizzazione e la pace nelle regioni in cui regnano crisi o conflitti si sono notevolmente intensificati: dal 2000 il solo personale impiegato nelle missioni di pace condotte dall'ONU è quasi quintuplicato. Nel suo rapporto 2007 sull'ONU il Consiglio federale afferma che "se il contributo finanziario della Svizzera alle attività ONU nel settore della pace è considerevole, quello in termini di truppe resta piuttosto modesto". Questa situazione non dovrebbe subire grandi cambiamenti nei prossimi anni. Se le missioni di pace dell'ONU sono altrettanto importanti per la politica estera e di sicurezza della Svizzera, appare sensato sostenerle e promuoverle secondo modalità sostenibili per il nostro Paese. La fornitura di materiale bellico di alta qualità è un contributo che permette di svolgere con successo le missioni di pace dell'ONU. Indirettamente questo modo di procedere permette di salvare vite umane e promuovere la pace.

Stellungnahme des Bundesrates

In merito alle singole domande, la posizione del Consiglio federale è la seguente:

1. L'ONU svolge un ruolo fondamentale nel mantenimento della stabilità internazionale, e le sue operazioni di pace costituiscono uno strumento fondamentale per la risoluzione di conflitti internazionali e per la gestione di crisi, soprattutto perché in quanto istituzione universale, l'ONU detiene una maggiore legittimazione rispetto alle organizzazioni regionali o alle alleanze militari. In un contesto sempre più difficile e complesso, la comunità internazionale ha consolidato i suoi sforzi volti alla stabilizzazione e alla pace nelle regioni dove regnano crisi: dal 2000 il personale impiegato nelle missioni dell'ONU si è praticamente quintuplicato.

La promozione della pace è parte integrante della politica estera e di sicurezza svizzera. Anche i conflitti armati geograficamente distanti hanno ripercussioni dirette e indirette sulla Svizzera. In quanto membro dell'ONU, la Svizzera parteciperà anche in futuro alle operazioni di pace dell'ONU qualora siano soddisfatte le condizioni politiche e giuridiche (mandato del Consiglio di sicurezza, partecipazione facoltativa, nessuna partecipazione ad azioni di combattimento per l'imposizione della pace) e l'esercito sia in grado di fornire un utile contributo.

2. L'iniziativa popolare "per il divieto di esportare materiale bellico", depositata il 21 settembre 2007, prevede il nuovo articolo 107a capoverso 1 della Costituzione federale che vieta l'esportazione di materiale bellico e di beni militari speciali. Conformemente al capoverso 2, farebbero eccezione gli apparecchi per lo sminamento umanitario nonché le armi da sport e le armi da caccia incontestabilmente riconoscibili come tali e che in quella versione non siano anche armi da combattimento. L'esportazione di altri beni sarebbe vietata e, in caso di approvazione dell'iniziativa, non sarebbe quindi neanche consentito fornirli a Stati per sostenerli nelle loro attività nell'ambito di missioni di pace dell'ONU.

3. Per gli impieghi all'estero dell'esercito svizzero, all'articolo 107a capoverso 3 della Costituzione federale il testo dell'iniziativa prevede un'eccezione. L'esportazione di materiale bellico e in particolare di beni militari da parte di autorità federali, cantonali e comunali sarebbe ancora consentito: i beni dovrebbero rimanere proprietà delle autorità, essere utilizzati dalle persone prestanti servizio ed essere reimportati in Svizzera dopo la fine dell'impiego.

Risposta del Consiglio federale.