Trasposizione dell'acquis comunitario dell'UE nell'ambito dell'accordo sulla libera circolazione: conseguenze
08.3108 · Postulato · 2008-03-19
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare un rapporto che risponda alle domande seguenti.
1. La direttiva sulla cittadinanza dell'Unione, in vigore dal 30 aprile 2006, mira a introdurre una cittadinanza dell'Unione per i cittadini degli Stati membri dell'UE al posto delle attuali cittadinanze nazionali?
2. Nell'ambito dell'obbligo di trasposizione dell'acquis comunitario previsto dagli accordi bilaterali e in particolare dall'accordo sulla libera circolazione, una tale direttiva sulla cittadinanza dell'Unione sarà ripresa automaticamente dalla Svizzera?
3. In caso affermativo, ciò significa che un giorno anche la cittadinanza svizzera sarà sostituita da quella dell'Unione in caso di rinnovo dell'accordo sulla libera circolazione delle persone dopo il 2009?
4. In caso negativo, come intende il Consiglio federale evitare alla Svizzera di dover riprendere, in tale ambito, l'acquis comunitario nel caso della direttiva sulla cittadinanza dell'Unione?
Begründung
Dalla documentazione relativa alla consultazione sul rinnovo dell'accordo sulla libera circolazione risulta quanto segue:
Estratto dal rapporto relativo alla consultazione sul rinnovo, dopo il 2009, dell'accordo sulla libera circolazione, pagina 23
3.1.2 Eventuali adeguamenti futuri
3.1.2.1 Libera circolazione
In occasione della quinta riunione del comitato misto (2006) è stato toccato per la prima volta il tema del divario esistente tra le disposizioni (statiche) dell'accordo e l'acquis comunitario (dinamico), dovuto in particolare all'entrata in vigore, il 30 aprile 2006, della nuova direttiva CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (direttiva sulla cittadinanza). Oltre a riunire in un unico testo l'intero ambito del diritto di ingresso e di soggiorno dei cittadini dell'UE, disciplinato in precedenza da due regolamenti e da nove direttive, questa direttiva modifica sensibilmente i diritti degli immigrati provenienti dagli Stati membri dell'Unione europea alla libera circolazione, conferendo loro una vera e propria cittadinanza - da qui il nome della direttiva - e lo statuto ad essa associato, anche nei confronti degli immigrati provenienti da Stati terzi in caso di ricongiungimento famigliare con un cittadino della Comunità europea. La direttiva sulla cittadinanza riprende in particolare la giurisprudenza recente della Corte di Giustizia delle Comunità europee (CGCE); alcune decisioni di quest'ultima non devono tuttavia essere riprese dal Tribunale federale svizzero (TF) perché successive alla data di sottoscrizione dell'accordo.
Poiché il comitato misto non è competente per la modifica del testo dell'accordo e del relativo allegato I che disciplina i diritti conferiti ai cittadini svizzeri e dell'UE, soltanto una revisione dell'accordo ai sensi del relativo articolo 18, soggetta all'approvazione da parte del Parlamento svizzero, consentirebbe di porre rimedio alla discrepanza attualmente riscontrabile tra l'acquis comunitario da un lato e l'accordo sulla libera circolazione delle persone dall'altro. Un'eventuale adozione di questa direttiva verrà giudicata in via definitiva, rispettivamente avrà luogo solo quando si sarà conclusa la procedura di approvazione per la continuazione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
1. La direttiva 2004/38/CE del 29 aprile 2004 disciplina la circolazione, in particolare l'entrata, il soggiorno e l'allontanamento, dei cittadini dell'Unione europea (UE) fra gli Stati membri. Lo statuto del cittadino europeo che soggiorna in un altro Stato membro è così ravvicinato a quello di un indigeno.
La nozione di cittadinanza europea è stata introdotta nell'UE con il trattato di Maastricht. È cittadino dell'Unione chiunque possiede la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione costituisce un complemento alla cittadinanza nazionale ma non la sostituisce. L'acquisto o la perdita della cittadinanza di uno Stato membro rientra nella competenza individuale di ciascun Paese membro. Pertanto per determinare se una persona possiede la cittadinanza di un Paese, continua a far stato unicamente il diritto nazionale dello Stato in questione.
2. La Svizzera non è membro dell'Unione europea e quindi non è vincolata dalla nozione di cittadinanza dell'Unione. La cittadinanza europea non fa parte dell'acquis comunitario ripreso nell'ambito dell'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC). La nozione di cittadinanza e le relative conseguenze non sono pertanto applicabili alla Svizzera e ai suoi cittadini.
L'ALC non sancisce alcun obbligo per la Svizzera di riprendere nuovi atti giuridici (nuovo diritto comunitario). L'articolo 17 ALC prevede unicamente uno scambio di opinioni in seno al comitato misto sulle implicazioni di uno sviluppo della legislazione delle parti contraenti per il funzionamento dell'ALC.
3./4. La direttiva 2004/38/CE migliora soprattutto il diritto di soggiorno dei cittadini dell'UE semplificandone le condizioni e le formalità (p. es. sostituzione della carta di soggiorno con un semplice attestato), rafforza i diritti dei familiari (p. es. estendendo al partner registrato il diritto al ricongiungimento familiare), introduce un diritto di soggiorno permanente e precisa le condizioni di un allontanamento per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di salute pubblica.
L'ALC disciplina unicamente la libera circolazione delle persone in senso stretto, ossia nel senso classico delle quattro libertà del mercato interno.
Proponiamo di respingere il postulato poiché parte dall'idea infondata secondo cui la Svizzera sarebbe tenuta a riprendere il diritto comunitario come pure la direttiva 2004/38/CE; come indicato in precedenza, non esiste alcun obbligo di trasposizione. Anche un'eventuale trasposizione futura della direttiva da parte della Svizzera non comporterebbe la sostituzione della cittadinanza svizzera con quella dell'Unione.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.