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Convenzione OCSE/Consiglio d'Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale

08.3115 · Mozione · 2008-03-19

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di creare le condizioni quadro legali necessarie affinché la Svizzera possa ratificare la Convenzione OCSE/Consiglio d'Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (STE 127).

Begründung

L'accettazione sistematica di denaro sottratto al fisco nuoce alla fama internazionale della piazza finanziaria svizzera e solleva dubbi sui suoi fondamenti giuridici. La piazza svizzera è lesa dai casi che vengono periodicamente alla luce, come quello recente della Banca LGT del Liechtenstein la cui attività consiste principalmente nel fornire prestazioni all'industria finanziaria svizzera.

Nel suo ottavo rapporto sulla posizione della Svizzera rispetto alle convenzioni del Consiglio dell'Europa (04.040), il Consiglio federale ha nuovamente opposto un perentorio rifiuto alla ratifica della Convenzione dell'OCSE/Consiglio d'Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale. Occorre esaminare e rivedere tale valutazione in considerazione dei recenti avvenimenti e del fatto che le maggiori piazze finanziarie, come New York e Londra, dimostrano che né la competitività né l'efficienza dell'industria finanziaria risentono della concessione della reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale. Il Consiglio federale è pertanto invitato a predisporre le basi legali necessarie per ratificare quanto prima questa convenzione.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo la Convenzione dell'OCSE/Consiglio d'Europa (1988) sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, gli Stati contraenti si scambiano tutte le informazioni utili per la tassazione, riscossione ed esazione di pretese fiscali come pure per il procedimento di diritto penale in materia fiscale. Tale scambio è perciò molto ampio dato che non riguarda solo il diritto fiscale penale, ma si estende in particolare in ambito di tassazione e riscossione dell'imposta. Esso avviene sia su richiesta sia in modo spontaneo e addirittura automatico. Ulteriori misure di assistenza amministrativa previste dalla convenzione sono costituite da controlli fiscali effettuati contestualmente in diversi Paesi e dalla partecipazione ai controlli fiscali svolti all'estero. Tra queste rientrano anche la garanzia e la riscossione delle imposte da pagare in un altro Stato contraente e la notifica di documenti rilasciati in altri Stati contraenti.

Gli Stati contraenti possono invero limitare i loro obblighi con l'aiuto di un sistema di riserve, ma la convenzione lo permette solo in misura limitata. In particolare non vi è la possibilità di concentrare l'assistenza amministrativa sul diritto penale e di distinguere tra le diverse infrazioni fiscali (frode e sottrazione d'imposta). D'altra parte manca una chiara distinzione tra assistenza amministrativa in questioni amministrative e assistenza amministrativa e giudiziaria in questioni penali nonché la possibilità di garantire lo scambio di informazioni esclusivamente su richiesta. Il principio della specificità non è assicurato.

In linea di massima la Svizzera fornisce assistenza giudiziaria e amministrativa internazionale in materia fiscale solo su richiesta, e ciò solo nei casi in cui vi è un valido motivo di sospettare una frode o una truffa in materia fiscale. In ambito di diritto fiscale penale, ciò avviene in base alla legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale e in base a convenzioni di doppia imposizione. Infine la Svizzera fornisce assistenza amministrativa per la corretta applicazione delle convenzioni di doppia imposizione. Uno scambio di informazioni più ampio - come richiesto nella fattispecie, anche in modo automatico e molto generale per scopi interni, esclusivamente amministrativi, in materia di tassazione, riscossione ed esecuzione dello Stato richiedente - contraddice sia i principi giuridici svizzeri di tutela dell'individuo (in particolar modo il segreto fiscale e il segreto bancario) sia la concezione svizzera della collaborazione internazionale.

Il Regno Unito di Gran Bretagna ha effettivamente ratificato la convenzione il 24 gennaio 2008, escludendo tuttavia dalla sua applicabilità tutti i territori britannici d'oltremare (quali ad es. Gibilterra, le Isole Cayman, le Isole Vergini, ecc.), l'Isola di Man e le Isole del Canale (dichiarazione del 24 gennaio 2008 dell'ambasciatore del Regno Unito all'OCSE). Per la piazza finanziaria londinese, l'importanza dei territori d'oltremare e delle Dipendenze della Corona britannica è evidentemente tale che l'effettiva applicazione della convenzione è stata impedita dalla loro esclusione. D'altronde, altri Stati membri dell'OCSE, rispettivamente dell'UE, non hanno né sottoscritto né ratificato la convenzione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.