08.3130 · Interpellanza · 2008-03-19
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
In virtù di un provvedimento adottato dall'UFM, dopo aver presentato la domanda d'asilo le persone ospitate nei centri di registrazione e di procedura (CRP) che soffrono di traumi psichici non hanno più accesso alle cure mediche, perlomeno durante tutto il periodo in cui soggiornano nel CRP. Viste le circostanze della partenza dal loro Paese, queste persone sono particolarmente colpite da disturbi psichici. Poiché nessuno può diagnosticarli, questi disturbi passano quasi inosservati agli occhi dell'autorità, presso il CRP, incaricata di decidere sui motivi della domanda d'asilo. Oltre a essere disumana, tale procedura costituisce in effetti un diniego di giustizia inammissibile, poiché spesso queste persone hanno una capacità di discernimento molto limitata. Il caso di "Samila" illustra bene la situazione. Si tratta di una persona giunta in un CRP in uno stato di grave depressione psichica, senza tuttavia ricevervi alcun aiuto; dopo 20 giorni l'UFM ha deciso di allontanarla. Il suo ricorso, pur essendo stato subito definito come "destinato al fallimento" e sottoposto al versamento di un anticipo delle spese, è tuttavia sfociato nell'ammissione provvisoria... a causa di gravi disturbi psichici.
1. Poiché incide sulla possibilità di difendersi e di essere parte in causa in una procedura, tale provvedimento non dovrebbe essere dotato di una base legale formale?
2. Non è opportuno impiegare almeno tre psichiatri, uno per ogni regione linguistica, incaricati di diagnosticare i casi di disturbi mentali di cui soffrono i richiedenti l'asilo ospitati nei CRP?
Stellungnahme des Bundesrates
Osservazione preliminare
In caso di turbe psichiche bisogna distinguere la loro eventuale influenza sulla capacità di discernimento e sull'esame dei motivi della domanda d'asilo dal problema dell'allontanamento in quanto tale. Innanzitutto si presume che tutti siano capaci di discernimento conformemente all'articolo 16 del Codice civile e accade molto raramente che problemi psichici siano di una gravità tale da privare un richiedente l'asilo di questa capacità. Quando egli è sufficientemente capace di discernere seppur affetto da queste turbe psichiche e in grado di motivare la sua domanda d'asilo durante l'audizione, la decisione può essere presa conformemente alla legge, com'è peraltro avvenuto nel caso della richiedente a cui si riferisce l'autore dell'interpellanza. In caso di necessità o di dubbi si possono adottare provvedimenti per accertare lo stato di salute mentale e la sua eventuale influenza sulla capacità di discernimento, chiedendo in particolare alla parte in causa un referto medico o ordinando una perizia. Inoltre i collaboratori dell'UFM incaricati delle audizioni sono sensibilizzati da oltre un decennio al problema delle persone traumatizzate (cfr. a tale proposito la risposta del Consiglio federale all'interrogazione ordinaria Garbani 02.1031).
Secondariamente se respinge una domanda d'asilo, l'UFM esamina d'ufficio se lo stato di salute mentale impedisce l'esecuzione dell'allontanamento. In caso affermativo decide l'ammissione provvisoria, mentre altrimenti conferma l'allontanamento. Tuttavia può accadere che lo stato di salute si aggravi dopo la decisione di primo grado e talvolta l'ammissione provvisoria viene quindi decisa più tardi, soprattutto durante una procedura di ricorso, com'è avvenuto nel singolo caso descritto.
Il provvedimento criticato dall'autore dell'interpellanza (cfr. la risposta alla domanda 1) è peraltro entrato in vigore nei centri di registrazione e di procedura (CRP) dopo la decisione dell'UFM sul caso specifico menzionato. Il provvedimento non ha dunque avuto alcun'influenza su tale caso.
1. A partire dal 1° gennaio 2006 nei CRP non è più garantita la presenza costante di un'infermiera. Tale provvedimento non incide in alcun modo sulla reale possibilità di accedere a cure mediche. Il cambiamento è stato deciso nel rispetto dell'ordinanza del DFGP sulla gestione degli alloggi della Confederazione nel settore dell'asilo (art. 6 della vecchia versione e art. 5 di quella nuova) che garantisce ai richiedenti l'asilo l'accesso alle necessarie cure mediche durante la loro permanenza in un CRP. L'ordinanza è retta dalla clausola di delega di cui all'articolo 26 capoverso 3 della legge sull'asilo. Ne consegue che la base legale è sufficiente.
Anche se nei CRP non è presente del personale medico, in caso di bisogno i richiedenti l'asilo hanno costantemente accesso alle cure mediche. Tutti i richiedenti vengono informati sulla possibilità di segnalare un problema di salute e di richiedere l'assistenza medica. Inoltre i collaboratori dei CRP possono proporre un'assistenza appropriata o affidare a un cantone i richiedenti che necessitano di cure mediche. A seconda delle specificità del caso, un richiedente con problemi di salute viene affidato a un medico o ricoverato in un ospedale. Durante la procedura d'asilo si tiene dunque conto dello stato di salute mentale di una persona traumatizzata. In ogni singolo caso si valuta se la capacità di discernimento condiziona la partecipazione attiva alla procedura.
2. Dalle spiegazioni precedenti si evince che nei CRP l'accesso alle cure è garantito e che durante l'esame della domanda d'asilo o nel contesto di una decisione di allontanamento si tiene conto dell'eventuale influenza di problemi psichici. Pertanto l'impiego nei CRP di personale medico specializzato non è necessario.
Risposta del Consiglio federale.