Trasposizione della direttiva europea 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali
08.3143 · Interpellanza · 2008-03-19
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Quando verrà adottata dalla Svizzera la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre sul riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30 sttembre 2005, pag. 22)?
2. Che cosa succederà fino ad allora? La Svizzera continuerà ad utilizzare il vecchio sistema, ancora basato sulle quindici direttive ormai diventate caduche in seno all'UE?
3. L'esistenza di questi due sistemi giuridici differenti complicherà l'applicazione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE del 21 giugno 1999? Quali professioni potrebbero riscontrare delle difficoltà se la Svizzera non trasponesse immediatamente questa direttiva? Che tipo di problemi si presenterebbero?
4. La principale innovazione introdotta dalla direttiva 2005/36/CE riguarda la soppressione dell'obbligo di ottenere un riconoscimento delle qualifiche per una prestazione di servizio a tempo determinato (massimo 90 giorni all'anno), anche se l'attività è regolamentata nel Paese d'accoglienza. La trasposizione di questa direttiva da parte della Svizzera non rischia di tradursi in una diminuzione delle qualifiche necessarie in queste categorie professionali e, di conseguenza, in una minor qualità e sicurezza delle prestazioni fornite?
Begründung
La maggior parte dei Paesi membri dell'UE ha recepito nella legislazione nazionale la direttiva CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Tale direttiva, che sostituisce il complesso sistema attuale di riconoscimento dei diplomi fondato su quindici direttive differenti, mira a liberalizzare i servizi e a migliorare la collaborazione amministrativa tra i diversi Paesi membri.
La trasposizione di questa direttiva da parte dei Paesi membri dell'UE pone la questione del suo recepimento da parte della Svizzera. Nell'estate 2007, l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) ha effettuato un'indagine conoscitiva i cui risultati non sono ancora noti. Secondo l'UFFT, l'introduzione nel nostro Paese di questa direttiva avverrà tra il 2009 e il 2011.
Questa incertezza sarà rafforzata ulteriormente dal messaggio del 14 marzo 2008 concernente il rinnovo dell'accordo sulla libera circolazione delle persone e la sue estensione alla Bulgaria e alla Romania, che precisa che "la data di entrata in vigore di questa direttiva per la Svizzera non è ancora stata fissata" (FF 2008 1861).
L'esistenza di un differimento temporale tra la trasposizione della direttiva da parte dei Paesi membri dell'UE e quella della Svizzera suscita paure e interrogativi, in particolare in seno alle professioni liberali direttamente interessate da questa direttiva.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Nel quadro dei negoziati con la Commissione europea, il Consiglio federale si pronuncerà prossimamente sulla ripresa della direttiva 2005/36/CE nella versione modificata dell'allegato III dell'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC). Durante l'indagine conoscitiva, in particolare gli ambienti economici hanno auspicato una rapida ripresa della direttiva, mentre i cantoni hanno chiesto un termine di trasposizione di due anni. Il momento dell'entrata in vigore della direttiva e le modalità adeguate da prevedere sono ancora oggetto di discussioni con i cantoni e in particolare con le cerchie economiche interessate.
2. Le quindici direttive relative al riconoscimento dei diplomi menzionate nell'allegato III e abrogate dalla direttiva 2005/36/CE rimangono applicabili alle relazioni tra la Svizzera e gli Stati membri dell'UE, fino alla ripresa della direttiva 2005/36/CE nell'allegato III ALC.
3. Il Consiglio federale constata che dalla sua entrata in vigore nel 2002, l'applicazione dell'ALC con gli Stati membri dell'UE funziona bene. Tuttavia, non è escluso che una ripresa tardiva della direttiva 2005/36/CE da parte della Svizzera porti, nell'applicazione con gli Stati membri dell'UE, a difficoltà nel riconoscimento delle qualifiche professionali. È tuttavia prematuro pronunciarsi sull'esatta natura di tali difficoltà o sulle professioni che potrebbero essere maggiormente svantaggiate.
4. La direttiva 2005/36/CE abolisce in maniera generale il controllo delle qualifiche dei prestatori di servizi nelle professioni regolamentate nel caso in cui i suddetti prestatori esercitino in maniera temporanea o occasionale la loro professione nel Paese d'accoglienza. Un controllo delle qualifiche professionali rimane possibile per le professioni che hanno un impatto sulla salute o sulla sicurezza pubblica. In Svizzera, dove la maggior parte delle professioni regolamentate (settore della sanità, degli impianti elettrici, maestri di sci) riguardano la salute o la sicurezza pubblica, la verifica delle qualifiche professionali sarà prevista come in passato. Per le professioni non regolamentate in Svizzera, la ripresa della direttiva 2005/36/CE non cambierà nulla.
Pertanto, la ripresa della direttiva 2005/36/CE e le nuove regole per i prestatori di servizi non lasciano intravedere alcun pericolo che possa intaccare gli standard di qualità nelle professioni regolamentate in Svizzera.
Risposta del Consiglio federale.