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08.3154 · Mozione · 2008-03-19

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di proporre un obbligo generale di dichiarazione per la carne di animali macellati ritualmente (carne di mammiferi e pollame macellati senza stordimento) nel quadro della legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr). Ogni azienda intenzionata a vendere carne di animali macellati ritualmente è tenuta a dichiararlo in modo ben visibile all'entrata del negozio (o, per analogia, nei suoi cataloghi o sul suo sito Internet) e deve essere multata severamente in caso d'inosservanza.

Begründung

Con effetto a partire dal 2008 il Consiglio federale ha aumentato il contingente di carne halal di animali della specie ovina a 175 tonnellate l'anno. Il consumo di carne di animali macellati ritualmente, segnatamente di quella ottenuta nel quadro della macellazione rituale islamica, è in forte crescita. Non tutti i punti di vendita dichiarano apertamente che la carne proviene da animali macellati ritualmente.

La carne halal è ottenuta da animali macellati secondo il rito islamico. Per quanto concerne l'alimentazione, nell'islam si distingue tra cibi permessi (halâl) e cibi proibiti (harâm). Nella produzione di carne halal gli animali vengono spesso trucidati senza stordimento. Nell'ebraismo lo stordimento degli animali dai quali si ricaverà la carne kosher è totalmente vietato. Gli animali vivi vengono sgozzati e muoiono dissanguati. Nella macellazione rituale, con un profondo taglio agli animali vengono recise le due carotidi nonché la trachea e l'esofago. Successivamente l'animale viene lasciato morire per dissanguamento. Le organizzazioni per la protezione degli animali sono concordi nell'affermare che la macellazione senza stordimento è e rimane una forma di maltrattamento degli animali poiché dopo essere stato sgozzato l'animale prova ancora sofferenze immani.

A causa di un'informazione insufficiente e di lacune nell'obbligo di dichiarazione, nel frattempo un gran numero di persone consuma, senza saperlo e senza volerlo, carne di animali macellati ritualmente. Tutto ciò potrebbe essere evitato introducendo un obbligo di dichiarazione rigoroso, inequivocabile e oggetto di severi controlli.

Parti di animali macellati senza prima essere stati storditi, che non sono né kosher né halal, vengono immesse, senza dichiarazione, nei normali canali di smercio della carne. La maggioranza della popolazione svizzera è contraria a questa forma di macellazione che implica notevoli sofferenze per gli animali. Si presume quindi che la maggior parte dei consumatori non desideri acquistare o mangiare carne di questo tipo, ritenendola ripugnante e non avendo alcuna intenzione di sostenere finanziariamente simili pratiche. È riprovevole che a questi consumatori inconsapevoli venga propinata carne di animali macellati senza stordimento e non opportunamente dichiarata e che essi non possano difendersi. Questo problema può essere risolto soltanto mediante un obbligo di dichiarazione prescritto per legge. Difficoltà di natura tecnico-amministrativa non sono un motivo accettabile per rinunciarvi. Gli addetti al commercio di carne, segnatamente gli importatori, devono trovare il modo di garantire che sul mercato svizzero non giunga carne di animali macellati senza stordimento e non opportunamente dichiarata.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

In Svizzera la mattazione di mammiferi senza stordimento prima del dissanguamento è vietata in virtù dell'articolo 20 capoverso 1 della legge del 9 marzo 1978 sulla protezione degli animali (LPDA; RS 455). Questo divieto si applica anche alla macellazione di animali secondo il rito ebraico o islamico, ossia alla cosiddetta macellazione rituale.

Onde tener conto della libertà di fede e di religione della comunità ebraica e di quella islamica prescritta dalla Costituzione federale, l'importazione di carne di animali macellati ritualmente non è vietata. Per motivi di natura giuridico-costituzionale, sulla base del contingente doganale OMC n. 5 per l'importazione a dazio ridotto di "animali da macello e carne di bovini, equini, ovini e caprini ottenuta prevalentemente sulla base di foraggio grezzo" che ammonta a 22 500 tonnellate, il Consiglio federale ha stabilito contingenti doganali parziali di 315 tonnellate per la carne kosher (1,4 per cento) e di 525 tonnellate per la carne halal (2,3 per cento). La restrizione all'approvvigionamento della popolazione ebraica e musulmana tiene parzialmente conto della richiesta delle organizzazioni per la protezione degli animali le quali non vogliono che siano permesse importazioni di questo genere.

Le condizioni per l'importazione sono definite nell'ordinanza sul bestiame da macello (OBM; RS 916.341) e il diritto d'importazione è limitato alle cerchie direttamente interessate. Le quote dei contingenti doganali in questione sono assegnate ai membri della comunità ebraica e di quella islamica nonché alle rispettive persone giuridiche e alle comunità di persone che si impegnano:

a. a fornire la carne da importare esclusivamente ai punti di vendita di carne kosher o halal riconosciuti o

b. a commercializzare la carne importata esclusivamente in un proprio punto di vendita di carne kosher o halal.

L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG), preposto all'esecuzione, riconosce un punto di vendita per carne kosher o halal se esso:

a. vende a titolo commerciale esclusivamente carne kosher o halal e prodotti a base di tale carne e dispone di magazzini o banchi accessibili al pubblico;

b. fa in modo che l'indicazione "kosher" o "carne kosher" oppure "halal" o "carne halal" sia indicata in forma scritta in maniera ben visibile, facilmente leggibile e indelebile; l'indicazione è redatta almeno in una lingua ufficiale compresa dalla popolazione principale della località.

L'UFAG verifica che le prescrizioni siano rispettate mediante controlli per campionatura a domicilio.

L'attuale esecuzione si è rivelata efficace e garantisce che la carne kosher o halal importata nel quadro dei rispettivi contingenti doganali parziali venga smerciata esclusivamente nei punti di vendita riconosciuti dall'UFAG e contrassegnati in modo corrispondente. Sono quindi garantiti il bisogno d'informazione e la libertà di scelta dei consumatori.

Non è possibile escludere che in particolare nel quadro del traffico viaggiatori venga importata carne di animali macellati ritualmente. In linea di massima, vi sarebbe la possibilità di acquisire quote di contingente doganale anche nel quadro delle periodiche vendite all'asta di contingenti per l'importazione di carne non specificatamente kosher o halal e quindi di importare carne di questo tipo. Tuttavia, per motivi di natura economica (prezzi di aggiudicazione più elevati rispetto a quelli nel quadro delle vendite all'asta di carne di animali macellati ritualmente), i quantitativi importati in questo modo sarebbero irrilevanti.

In virtù del diritto vigente, in linea di massima la carne kosher o halal importata viene già dichiarata. Il Consiglio federale ritiene pertanto che l'introduzione di un obbligo generale di dichiarazione per la carne di animali macellati ritualmente nel quadro della legge sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr; RS 817.0), come richiesto dall'autore della mozione, rappresenti un onere supplementare per il commercio al dettaglio, la ristorazione e le autorità cantonali e federali preposte all'esecuzione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.